n.137 del 12.05.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Campagna di recupero con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione" localizzato nel comune di Faenza (RA) proposto da Eco Demolizioni S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Campagna di recupero con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione” localizzato nel comune di Faenza (RA) proposto da Eco Demolizioni S.r.l. a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in riferimento all’art. 6.2 delle NTA del PTCP per la Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, si dovrà corrispondere in fase autorizzativa a quanto riportato alla lettera c: “(…) c) Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto, per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell’ambito del sistema delle aree di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l’attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione”;

2. al fine di prevenire l’eventuale dispersione accidentale di fibre d’amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l’avvio della campagna di macinazione, dovranno essere fornite indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” è buona pratica attuare una “demolizione selettiva” delle strutture e aver verificato con scrupolo l’assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, canne fumarie, ecc). Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all’art.47 DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d.” atto notorio”);

3. sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata una attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano “privi di amianto”; in casi di dubbi dovrà essere effettuata specifica analisi;

4. i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:

- conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Ministeriale del 15/7/2005, n.5205 – Allegato C;

- conformità ai requisiti del test di cessione di cui all’allegato 3 al DM 5/2/1998;

- in relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3000 m3;

5. i cumuli di rifiuti/mps non dovranno avere un’altezza maggiore dei muri perimetrali;

6. venga acquisito da parte della Società, il nulla osta di Hera spa, riguardo l’idoneità idraulica del recettore (rete fognaria pubblica mista posta lungo Via Filanda Nuova) a ricevere le acque meteoriche di dilavamento prodotte nell’area di progetto, che dovrà essere allegato alla comunicazione preventiva prevista al comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 da inviare ad ARPAE SAC di Ravenna;

7. dovrà essere presentata ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA la certificazione di regolare esecuzione delle opere entro 30 giorni dalla fine lavori;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da ARPAE Ravenna;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Eco Demolizioni S.r.l., al Comune di Faenza, all’Unione della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'ARPAE di Ravenna e a Hera SpA;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 

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