n.27 del 01.02.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al "Progetto di revamping delle linee produttive", localizzato nel comune di Imola (BO) proposto da Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “progetto di revamping delle linee produttive”, localizzato nel comune di Imola (BO) proposto da Cooperativa Ceramica d’Imola S.c., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in relazione all’impatto odorigeno, si dovrà presentare, nell’istanza di modifica dell’AIA, una proposta di piano di monitoraggio delle emissioni odorigene in corrispondenza delle sorgenti olfattive individuate, in modo che gli esiti di tale monitoraggio costituiscano elemento di valutazione al fine di definire l’eventuale necessità di predisporre una relazione di Livello 2 secondo quanto previsto dalla Determina dirigenziale ARPAE DET-2018-426 del 18/5/2018 in materia di gestione delle emissioni odorigene;

2. dovrà essere presentato in sede di istanza di modifica di AIA, uno studio di fattibilità per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e una proposta per la realizzazione di un intervento di piantumazione di alberature, scelte tra quelle con maggiore potenziale di assorbimento di inquinanti;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Cooperativa Ceramica d’Imola S.c., al Comune di Imola, all'AUSL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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