n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3206 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento per sollecitare la rapida approvazione di un atto avente forza di legge che dia piena attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale al fine di disporre, a favore dei pensionati interessati, l'integrale restituzione, vita natural durante, degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico. A firma dei Consiglieri: Foti, Bignami, Aimi, Mumolo

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso - per gli anni 2012 e 2013 - la rivalutazione automatica (giusto l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell’anno rivalutato, ovvero 1.443 € mensili lordi. Nei fatti, dunque, tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi, quindi, da rivalutazione;

su un totale, calcolato nell'anno 2012, di n. 16.533.152 pensionati (pari al 27,56% del totale popolazione residente in Italia), non è stato corrisposto l’adeguamento della rivalutazione sugli importi pensionistici a 5.242.161 pensionati (pari allo 8,7% della popolazione residente in Italia) così suddivisi: 5.192.521 pensionati (il 33,2% del totale) percepenti un trattamento pensionistico da 3 volte a 14 volte il trattamento minimo Inps e 49.640 pensionati (lo 0,3% del totale) percepenti un trattamento pensionistico pari ad oltre 14 volte il trattamento minimo Inps;

la Corte Costituzionale, con Sentenza 30 aprile 2015 n. 70, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;

per effetto di detta pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquistato - retroattivamente - il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e, quindi, il titolo ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sui trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati.

Considerato che

come rileva la Corte Costituzionale al paragrafo 10 della sopra citata sentenza sono "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.".

Dato atto che

l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 - Allegato n. 3): "Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato". I patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute daIl'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni;

sebbene il provvedimento di cui al d.l. 201/2011 abbia lasciato indenni i due terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a tre volte il minimo INPS;

si rileva la non congruenza tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e le disposizioni di cui al d.l. 65/2015;

la parziale ottemperanza della sentenza suddetta è stata motivata con la difficile situazione della finanza pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Governo ad intervenire rapidamente, pur con un criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, prevedendo, a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del d.l. 201/2011, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, ai sensi e nella misura prevista dall'articolo 34 della I. 448/1998 e dall'articolo 69 della I. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'articolo 1, comma 483, della I. 147/2013 per gli anni 2014-2016, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi: per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 39 della I. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 1, comma 483, della l. 147/2013.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 settembre 2016

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