n.177 del 12.09.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 22 febbraio 1993 n. 11, art. 13. Autorizzazione alla immissione di specie ittiche a scopo di pesca e allevamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 13 il quale dispone che la Giunta, nell'ambito della politica di tutela della fauna ittica, determina le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento;

Vista la propria deliberazione n. 5463 del 9 settembre 1993, e successive integrazioni, con la quale sono state definite le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l’allevamento;

Preso atto dell’istanza pervenuta dalla Provincia di Modena, acquisita agli atti del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali con prot. n. PG/2011/294130 del 2 dicembre 2011, con la quale è stato richiesto di includere tra le specie ittiche di cui è consentito l'allevamento e l’immissione per la pesca a pagamento alcune specie alloctone e precisamente:

a) specie alloctone di interesse per l'allevamento e la pesca a pagamento:

- Pesce gatto africano (Clarias gariepinus);

- Persico spigola (ibrido Morone chrysops x Morone saxatilis);

- Siluro (Silurus glanis);

b) specie alloctone di interesse per l'allevamento:

- Tilapia (Orechromis niloticus); Tilapia sp. Pl.;

- Storione siberiano (Acipenser baeri);

- Storione americano (Acipenser trasmontanus);

- Storione stellato (Acipenser stellatus);

- Storione sterleto (Acipenser ruthenus);

- Storione del Danubio (Acipenser gueldenstaedtii);

Atteso che tale richiesta è supportata da un'attività di studio ed approfondimento svolta dal personale tecnico della Provincia di Modena sulle realtà esistenti in altre regioni e sulle esigenze espresse dagli allevamenti ittici presenti sul territorio provinciale;

Considerato che la condizione contingente del comparto, in linea con quanto indicato nella relazione della Provincia di Modena, consente di rilevare:

- che ad oggi il mercato nazionale del pesce d'acqua dolce, soprattutto in riferimento al settore agroalimentare, si è orientato progressivamente verso specie il cui allevamento, attualmente, non è autorizzato in Emilia-Romagna;

- che tale situazione risulta potenzialmente critica per le aziende della Regione attive nella produzione di specie ittiche, in quanto le pone nell'impossibilità di competere proprio nelle nicchie di mercato oggi più remunerative;

- che per far fronte a questa difficoltà le suddette aziende devono separare le varie fasi di produzione, realizzando quella di allevamento in regioni limitrofe, con maggiori oneri logistici e strutturali ed un conseguente forte aumento dei costi di produzione;

- che l'evoluzione delle tecniche di pesca, unitamente ad un diverso approccio culturale della pratica sportiva, ha orientato i pescatori sportivi verso nuove tipologie di pesca, manifestando un crescente interesse per alcune delle specie riportate nella richiesta della provincia di Modena;

- che l’offerta al pescatore di una più ampia gamma di specie catturabili consentirebbe alle imprese del settore (gestori di laghetti destinati alla pesca a pagamento) di rendere più attraente la loro attività, incrementando in tal modo la loro competitività con presumibili effetti positivi sull’economia delle zone ove esse insistono;

Considerato altresì:

- che per la specie Pesce gatto africano (Clarias gariepinus) con deliberazione n. 507 del 23 aprile 2012 è stata autorizzata la sola pesca a pagamento;

- che per la specie siluro (Silurus glanis) con deliberazione n. 1574 del 3 luglio 1996 erano state dettate specifiche disposizioni tese a limitarne e contenerne la presenza nelle acque interne regionali;

- che allo stato attuale, stante l’endemica presenza di tale specie nelle acque pubbliche, si ritiene di riconfermarne il divieto di commercio finalizzato all'immissione, nonché l'immissione negli allevamenti e nei laghetti di pesca a pagamento, secondo quanto già stabilito al punto f) del dispositivo della citata deliberazione n. 1574/1996;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Ittica Regionale nella riunione tenutasi in data 22 maggio 2012, esplicitato nel relativo verbale, dal quale si evince:

- che non risulta opportuno incrementare la presenza di una specie alloctona altamente invasiva, già fortemente presente nelle acque pubbliche regionali, quale il Siluro (Siluro glanis) permettendone l’immissione negli allevamenti e nei laghetti di pesca a pagamento;

- che la richiesta riguardante la Tilapia non risulta essere sufficientemente motivata e dettagliata in quanto non vengono specificate, oltre alla Orechromis niloticus, le altre specie per cui viene avanzata l’istanza e pertanto non sono preventivabili gli effetti conseguenti all’immissione;

- che non sussistono obiezioni all’introduzione sia negli allevamenti, sia nei laghetti di pesca a pagamento, del Persico spigola (ibrido Morone chrysops x Morone saxatilis), sia perché sterile, sia per la sua scarsa adattabilità agli habitat delle acque pubbliche regionali;

- che, analogamente, non sussistono obiezioni rispetto all’immissione negli allevamenti dello Storione siberiano (Acipenser baeri), dello Storione americano (Acipenser transmontanus), dello Storione stellato (Acipenser stellatus), dello Storione sterleto (Acipenser ruthenus) e dello Storione del Danubio (Acipenser gueldenstaedtii) in ragione della loro scarsa adattabilità agli habitat delle acque pubbliche regionali;

Rilevato che le predette motivazioni rendono opportuno modificare la disciplina che regola le specie alloctone utilizzabili per l'allevamento e la pesca a pagamento in modo da favorire lo sviluppo economico delle aziende del territorio e permettere loro il consolidamento dell’attività;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni sopra riportate e del parere espresso dalla Commissione Ittica Regionale di consentire l’immissione a scopo di pesca a pagamento ed allevamento per la specie Persico spigola (ibrido Morone chrysops x Morone saxatilis) e l’immissione esclusivamente a scopo di allevamento per le specie Storione siberiano (Acipenser baeri); Storione americano (Acipenser trasmontanus); Storione stellato (Acipenser stellatus); Storione sterleto (Acipenser ruthenus); Storione del Danubio (Acipenser gueldenstaedtii);

Dato atto che per l’immissione delle specie di cui alla presente deliberazione, i soggetti interessati sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla citata L.R. n. 11/1993 ed in particolare dal comma 3 dell’art. 24, il quale espressamente prevede che siano, tra l’altro, stabiliti da parte dei comuni:

- le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca o l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato;

- le procedure prescritte per dimostrare la provenienza e la destinazione del pescato;

- per la sola pesca a pagamento, il divieto di asportazione del pesce in vivo;

Dato atto, infine, che rimane confermato quant’altro definito nella predetta deliberazione n. 5463/1993 e successive integrazioni;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto dell’allegato parere;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

 delibera:

a) di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il dispositivo della deliberazione n. 5463/1993 così come segue:

  • elenco “2 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento ed allevamento”:
    • Persico spigola (ibrido Morone chrysops x Morone saxatilis);
  • elenco “3 - Specie ittiche di cui è consentita esclusivamente l’immissione a scopo di allevamento":
    • Storione siberiano (Acipenser baeri);
    • Storione americano (Acipenser trasmontanus);
    • Storione stellato (Acipenser stellatus);
    • Storione sterleto (Acipenser ruthenus);
    • Storione del Danubio (Acipenser gueldenstaedtii);

b) di dare atto che i soggetti interessati dal presente provvedimento sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla citata L.R. n. 11/1993 ed in particolare dal comma 3 dell’art. 24, il quale espressamente prevede che siano, tra l’altro, stabiliti da parte dei comuni:

- le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca o l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato;

- le forme prescritte per dimostrare la provenienza e la destinazione del pescato;

- per la sola pesca a pagamento, il divieto di asportazione del pesce in vivo;

c) di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione n. 5463/1993 e successive integrazioni;

d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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