n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiume Secchia", attivata da Hunt Oil Company - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato “Fiume Secchia”, proposto da Hunt Oil company, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22 febbraio 2011, sono nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Prospezione sismica

1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:

- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;

- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;

- l’area della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano;

- i “complessi archeologici”, le “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” e le “frane attive”, così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di Modena;

- gli “alvei” (art. 41), le “zone di tutela naturalistica” (art. 44), i “calanchi” (art. 43), le “zone di interesse archeologico” (art. 47, lett. a, b1 e b2), le zone classificate come “frana attiva” e “frana quiescente”, così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia;

2. la prospezione sismica potrà essere realizzata nelle aree individuate come “frana quiescente” dal vigente PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica incolumità”;

3. per quanto attiene il territorio della Provincia di Reggio Emilia, qualora il tracciato del rilievo sismico ricada nelle zone di cui all’art. 40, 42 o lungo i crinali di cui all’art. 43 NA, la Società proponente dovrà verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente. In particolare, relativamente agli elementi di cui all’art. 43 NA (crinali), dovrà essere verificato l’impatto visivo e dovranno essere adottate opportune misure mitigative; tali valutazioni dovranno essere sottoposte, preventivamente all’avvio dei lavori, alla Provincia tramite adeguata documentazione;

4. nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema forestale boschivo”, nel “sistema dei crinali”, nelle “zone di tutela agronaturalistica” e nelle “zone ed elementi di interesse storico-archeologico” individuate dal vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia, l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solo per le attività agro-zootecniche, al servizio di opere pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per funzioni di protezione civile;

5. nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali”del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, per il rilievo sismico non potrà essere utilizzato il metodo di energizzazione a carica detonante;

6. nelle zone boscate, in particolare quelle appartenenti al “sistema forestale” individuato dai PTCP delle Province interessate, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;

7. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle Norme Tecniche di attuazione (NTA) delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;

8. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati, prevedendo altresì un’opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni o le Amministrazioni territoriali competenti in materia, in aree individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal PSAI a “rischio idrogeologico”, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia;

9. la realizzazione dell’indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

10. dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, almeno 30 giorni prima, idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione;

11. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate;

12. per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni): personale dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni;

13. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi;

14. la prospezione sismica non potrà essere effettuata all’interno del sito appartenente a Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;

15. con riferimento ai siti di Rete Natura 2000 SIC IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”, SIC/ZPS IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”, SIC IT IT4040013 “Faeto, Varana, Torrente Fossa”, l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto al minimo, realizzando i lavori al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna;

- i percorsi di accesso all’area d’intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat naturali;

- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente sull’area oggetto dell’intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;

16. i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato nella strumentazione urbanistica;

17. con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all’ipotizzata indagine sismica, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

18. dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;

Pozzo esplorativo

19. la perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;

20. il pozzo esplorativo non potrà essere realizzato nelle “aree a rischio idrogeologico molto elevato” cartografate nel vigente PTCP della Provincia di Modena;

21. la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;

22. l’eventuale pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito appartenente a Rete Natura 2000;

23. la documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta regionale 673/04 e 45/02 e del Regolamento comunale per particolari attività;

c) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Fiume Secchia”, espresso dai Comuni di Fanano e di Pavullo nel Frignano è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Fiume Secchia”, espresso dalla Provincia di Modena, anche in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Lama Mocogno, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato anticipato tramite e-mail ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Fiume Secchia”, della Provincia di Bologna e dei Comuni di Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’ Monti, Frassinoro, Lizzano in Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Sestola, Toano e Villa Minozzo, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

f) di dare atto che il nulla-osta ai sensi della L.R. 18 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e la Valutazione di incidenza - ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 – sul sito di Rete Natura 2000 ricadente all’interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, di competenza della Provincia di Modena in qualità di Ente gestore della suddetta Riserva Naturale, sono stati anticipati tramite e-mail e sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

g) di dare atto che la Valutazione di Incidenza - ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 – sui siti di Rete Natura 2000 ricadenti all’interno del permesso di ricerca idrocarburi in esame, ma esterni al perimetro della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, di competenza del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Hunt Oil company;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG Divisione I; alle Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna; ai Comuni di Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’ Monti, Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Lizzano in Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Sestola, Toano e Villa Minozzo; alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Modena; ad ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA - Sez. Prov.le di Bologna; ad ARPA Direzione Tecnica; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

j) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle caratteristiche delle attività di ricerca sottoposte a procedura di VIA, l’efficacia temporale della presente Valutazione di impatto ambientale in anni 12 (dodici);

k) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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