n.87 del 26.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Determinazione dei criteri e delle modalità per la definizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15 comma 1, lett. a) e all'art. 15 comma 2 della L.R. 24/03 e ss.mm

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013 n. 8, ed in particolare il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

Richiamati all'interno del Capo III "Polizia amministrativa locale":

- l’art. 15 recante "Contributi regionali" il quale prevede:

  • al comma 1 lettera a) che “la Regione concede contributi per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14”;
  • al comma 2 che "I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a)”
  • al comma 3 che “i contributi sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale”;

- l’art. 14 “Corpo di polizia locale”, al quale sono state apportate modifiche introdotte dall’articolo 9 della L.R. 19 luglio 2013, n. 8;

Vista la Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato anche il sistema delle gestione associate delle funzioni fondamentali degli Enti locali e tra queste la funzione di polizia locale;

Considerato che la Legge regionale 19 luglio 2013, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)” ha armonizzato le previsioni normative contenute nella legge regionale n. 24 del 2003 a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 21 del 2012;

Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna promuovere gli Accordi di programma richiamati all’art. 15 comma 1 lettera a), per dare piena attuazione alle previsioni di cui all’art. 14 della legge regionale n. 24/2003 e ss.mm., anche al fine di qualificare ulteriormente la propria azione a sostegno della costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale e prioritariamente dei Corpi di polizia municipale coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;

Verificato che con propria deliberazione n. 2071 del 23/12/2013, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 7 della legge regionale 24/03 e ss.mm., si è provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard ottimali di servizio delle strutture di polizia locale individuati che ha sostituito la propria precedente deliberazione n. 1179 del 21/6/2004;

Ritenuto di stabilire con il presente atto i criteri e le modalità per la definizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15, comma 1, lett. a) e all' art. 15 comma 2 della L.R. 23/04 e ss.mm;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamati inoltre:

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” e successive modificazioni;

- la L.R. 19 luglio 2013, n. 8, concernente la modifica della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, che all’articolo 16 “norme transitorie” prevede che “Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2003 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge cessano entro il 31 dicembre 2013, ad esclusione di quelli in cui sono coinvolti uno o più Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74”;

- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale stabilisce che la concessione di contributi finanziari è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse debbono attenersi;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del 4/8/2011, nn. 720 e 722 del 31/5/2010, n. 1929 del 19/12/2011 e n. 2416 del 29/12/2008 e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di determinare i criteri e le modalità per la definizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all' 15 comma 1, lett. a) e all’art. 15 comma 2 della L.R. 24/03 e ss.mm., specificati nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare i criteri di priorità ai fini dell’ammissione ai contributi dei progetti presentati di cui all’Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che con successivo provvedimento si disporrà l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse e dei relativi contributi;

4) di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 33/13, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria delibera 1621/13, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di dare atto inoltre che il testo del presente provvedimento e gli allegati A e B parti integranti, saranno pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-urbana.

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