n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Centro medico privato lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia - Conferma con variazioni e prescrizioni dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 18339 del 28/9/2022
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Viste:
- la propria determinazione n. 21424 del 27/11/2020 con cui è stato concesso l’accreditamento istituzionale al Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, via Fratelli Cervi n. 75/B, Reggio Emilia;
- le proprie determinazioni n. 16244 del 29/8/2022 e n. 18339 del 28/9/2022 con cui sono state concesse variazioni di accreditamento per ampliamento attività;
Considerato che:
- contestualmente è stato dato mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di effettuare le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento;
- l’OTA non ha potuto pianificare nei tempi indicati la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;
Vista la relazione motivata pervenuta con Prot. 18/11/2022. 1168005.I, con successiva integrazione Prot. 17/01/2023.0036396.I, redatta a seguito di visita sul campo del 16/9/2022, con cui l’OTA sottolinea che, a seguito della suddetta visita di verifica e delle azioni di miglioramento successive messe in campo dal Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, via Fratelli Cervi n. 75/B, Reggio Emilia, permangono delle criticità residue ed evidenzia la necessità di confermare l’accreditamento con variazioni e prescrizioni;
Vista, infine, la richiesta pervenuta dalla Struttura ed acquisita con Prot. 13/02/2023.0134879.E, di variazione per rinuncia all’accreditamento delle seguenti attività:
- Ostetricia e ginecologia;
- Mammografia nell’ambito dell’attività di diagnostica per immagini;
- Punto prelievi;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
Preso atto della relazione motivata sopracitata e della rinuncia all’accreditamento di alcune attività pervenuta dalla Struttura e valutato di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, alla conferma con variazioni e prescrizioni dell’accreditamento già concesso;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 1846/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di confermare con variazioni e con le prescrizioni di cui al successivo punto 2., a seguito di quanto descritto in premessa, l’accreditamento, già concesso da ultimo con proprio atto n. 18339 del 28/9/2022, al Poliambulatorio Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani,Via Fratelli Cervi n. 75/B, Reggio Emilia, che complessivamente riguarda:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Anestesia;
- Angiologia;
- Cardiologia ad esclusione di ECG trans esofagei ed eco-stress, TILT test, attività pediatrica;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia plastica;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Diabetologia;
- Endocrinologia;
- Fisiatria;
- Gastroenterologia;
- Medicina interna;
- Neurologia solo visite, no prestazioni;
- Oculistica;
- Ortopedia;
- Otorinolaringoiatria;
- Scienza dell’alimentazione;
- Terapia antalgica;
- Urologia;
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:
- Chirurgia generale;
- Chirurgia plastica;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endoscopia digestiva;
- Oculistica, comprensiva delle prestazioni previste dalla DGR 29/2016;
- Ortopedia;
- Terapia antalgica;
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio odontoiatrico:
- Odontoiatria;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia e MOC;
e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di confermare l’accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni a cui la struttura citata dovrà adempiere entro il 15/5/2023 e i cui esiti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:
- per quanto riguarda l’attività ambulatoriale fisiatrica, la Struttura dovrà trasmettere all’OTA il format della cartella ambulatoriale definita e l’evidenza della sua fattiva adozione;
3. che l’accreditamento di cui al punto 1. ha validità quinquennale a far data dall’atto di concessione dell’accreditamento n. 21424 del 27/11/2020 (scadenza 26/11/2025), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019;
4. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
6. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.