n.190 del 21.12.2011 periodico (Parte Seconda)
MOZIONE - Oggetto n. 1807 - Mozione proposta dalla consigliera Barbati circa la tutela del pluralismo informativo e dell'emittenza locale e l'applicazione delle disposizioni riguardanti i servizi di media audiovisivi e radiofonici
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la sopravvivenza delle emittenti locali nel passaggio dal sistema analogico al sistema digitale terrestre rappresenta, oltre che un’esigenza fondamentale nei confronti degli utenti, anche un’espressione del valore costituzionale del diritto al pluralismo informativo (art. 21 Cost.);
la Regione Emilia-Romagna si è impegnata ad aiutare le TV locali attraverso l’emanazione di un bando del valore complessivo di 10 M€ al quale il settore TV può partecipare per realizzare nuove frontiere di innovazione sia per i broadcaster che per i fornitori di contenuti e di un ulteriore bando del valore complessivo di 1.8 M€ riservato esclusivamente alla emittenza locale ed in particolare alla figura dei broadcaster che si sono impegnati con investimenti materiali nel passaggio al digitale terrestre.
Rilevato che
l’art. 4 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34 (recante “Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.”), conv. con mod. in L. 26 maggio 2011, n. 75, dispone la riduzione delle risorse frequenziali ad esclusivo discapito delle emittenti locali e - per converso - a vantaggio delle compagnie telefoniche, dislocando le frequenze da 790 a 862 MHz (canali UHF 61-69) a favore della banda larga mobile;
a seguito di detto decreto, in data 28 giugno 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione ha indetto una procedura aperta - attualmente in corso - per la (ri-)assegnazione delle suddette frequenze alle compagnie telefoniche, al fine di garantire alla loro fornitura di servizi in mobilità maggiori capacità e velocità di trasmissione;
l’assegnazione delle dette risorse frequenziali è, quindi, avvenuta ad esclusivo carico delle emittenti locali, mentre alle emittenti Mediaset e Rai, ancorché dotate di capacità organizzativa ed economica particolarmente rilevante (e superiore a quella delle emittenti locali), non è stato imposto alcun tipo di sacrificio economico e/o frequenziale, con evidente disparità di trattamento;
inoltre, le associazioni di categoria delle emittenti locali hanno denunciato l’illegittimità della procedura e, in particolare, dei criteri con i quali l’AGCOM ha attribuito all’emittenza locale la numerazione dei canali digitali: segnatamente, in violazione dell’art. 32, comma 2, del DLgs. 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), l’AGCOM ha fatto riferimento a criteri quali il fatturato, il numero dei giornalisti assunti o altro, criteri che nulla hanno a che vedere con le finalità e i criteri previsti dalla citata normativa che, invece, fa riferimento al principio della preferenza degli utenti e quindi all’audience delle emittenti televisive. Tali questioni, peraltro, sono oggetto di una complessa vicenda processuale attualmente in corso.
Rilevato, inoltre, che
in data 8 luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione ha indetto una procedura selettiva in modalità beauty contest per l’assegnazione di diritti d’uso di sei frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione in digitale terrestre, procedura attualmente ancora in corso;
come noto, le procedure di aggiudicazione in modalità beauty contest si caratterizzano per essere aperte a tutti gli operatori interessati (al pari delle procedure aperte, o, secondo la terminologia non più giuridicamente attuale, aste pubbliche) ma i soggetti con i quali aprire la trattativa sono solamente quelli che rispettino le caratteristiche individuate dall’ente aggiudicatore (al pari delle attuali procedure ristrette), con conseguente restrizione sotto il profilo concorrenziale e senza che sia garantita l’effettiva competitività;
peraltro, l’assegnazione delle dette frequenze avverrà sostanzialmente a titolo gratuito ed esclusivamente a favore di operatori nazionali (com’è dato desumere consultando i nominativi degli operatori economici ammessi alla procedura di assegnazione in esame);
ne deriva che la scelta di procedere all’assegnazione secondo le descritte modalità selettive appare fortemente criticabile, dovendosi ritenere maggiormente opportuno procedere all’assegnazione delle dette frequenze mediante una procedura aperta (asta pubblica) che, da un lato garantisca un’effettiva competizione tra gli operatori, dall’altro consentirebbe allo Stato di fruire di consistenti introiti (quantificati parzialmente in circa due miliardi di euro).
Invita il Governo
ad adottare misure urgenti affinché la riduzione delle frequenze televisive non avvenga ad esclusivo carico delle emittenti locali, anche prevedendo a favore di queste ultime opportune ed adeguate misure compensative di carattere frequenziale;
ad adottare iniziative di competenza al fine della puntuale applicazione dell’art. 32 del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, affinché l’attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi avvenga in ossequio ai principi di preferenza degli utenti e di garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
a rivalutare le modalità di selezione relative alla procedura di beauty contest che assegnerà gratuitamente ulteriori frequenze del digitale terrestre;
conseguentemente, ad assumere iniziative amministrative affinché siano stabilite le condizioni economiche di assegnazione tramite procedura aperta delle suddette frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
più in generale, a promuovere azioni per la tutela, anche pro futuro, del valore costituzionale del pluralismo informativo e per garantire la libertà d’iniziativa economica delle emittenti locali.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 6 dicembre 2011