n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Laboratorio Privato Synlab Igea Marina - Bellaria Igea Marina (RN) - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6063 del 26.04.2017

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 6063 del 26/4/2017 con cui è stato concesso da ultimo l’accreditamento al Laboratorio Privato Synlab Igea Marina di Bellaria Igea Marina (RN) sito in Piazza Falcone e Borsellino 17, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività:

- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia;

Vista la domanda di variazione dell’accreditamento pervenuta il 8/9/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. di Faenza (RA) in capo alla struttura accreditata di cui trattasi:

- comunica la cessazione dell’attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia), mantenendo l’attività di Punto prelievi già ricompresa e accreditata con lo stesso atto;

- dichiara, tra l'altro, che nulla è modificato rispetto alla scheda sintetica di presentazione della struttura, alla planimetria, al Manuale di accreditamento, all'autovalutazione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai fornitori esterni di prestazioni/servizi rivolti alla persona e alle prestazioni esternalizzate rivolte alla persona;

Preso atto della volontà manifestata dal Legale rappresentante della struttura di che trattasi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1) di prendere atto della dichiarazione di volontà del Legale rappresentante della società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. titolare della struttura accreditata Laboratorio Privato Synlab Igea Marina sita in Piazza Falcone e Borsellino 17, Bellaria Igea Marina (RN), accreditata da ultimo con proprio atto n. 6063 del 26.04.2017, di rinuncia all’accreditamento per l’attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia), mantenendo l’attività di Punto prelievi;

2) di revocare, per le motivazioni già espresse, l’accreditamento dell’attività di cui al punto precedente a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) di prendere atto del mantenimento dell’attività accreditata di Punto prelievi;

4) di prendere atto inoltre che l’accreditamento già concesso da ultimo con la citata determinazione n. 6063/2017, rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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