n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Impianto fotovoltaico denominato Ostellato Nord di potenza pari a 18,204 mw e opere connesse", localizzato nel comune di Ostellato (FE), proposto da FRI-EL Green House Soc. Agr. S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto fotovoltaico denominato Ostellato Nord di potenza pari a 18,204 MW e opere connesse” localizzato in Comune di Ostellato (FE) proposto da FRI-EL GREEN HOUSE SOC. AGR. S.R.L., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. per quanto riguarda il rischio alluvioni, in sede di autorizzazione il proponente dovrà dimostrare che il progetto tiene in considerazione l’aggiornamento delle mappe terzo ciclo di pianificazione adottate dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo) a dicembre 2025, dove le perimetrazioni delle aree allagabili comprendono anche le aree inondabili a seguito di scenari di tracimazione e rottura arginale; in particolare, è necessario verificare le possibili interferenze del progetto con le aree allagabili aggiornate e valutare l’adozione di eventuali misure di salvaguardia secondo quanto indicato dal Decreto 4/2026 e Delibera 11/2025 dell’AdBPo al fine di perseguire la riduzione della vulnerabilità delle opere e interventi previsti dal progetto e il non aumento della pericolosità nelle aree circostanti considerando i parametri e tiranti idraulici aggiornati delle Mappe di pericolosità del PGRA – III ciclo;
2. in fase di istanza di autorizzazione, al fine del corretto inserimento paesaggistico del progetto e per la mitigazione dell’impatto visivo e paesaggistico, vista la presenza nelle vicinanze di zone di protezione della Rete Natura 2000 e del bacino di cava e delle abitazioni, dovrà essere presentato uno specifico progetto della barriera verde perimetrale che preveda:
· realizzazione di siepi arbustive alberate perimetrali, esterne alla recinzione, costituite da arbusti di altezza min di 1,5 m e di alberi di altezza minima 3 m, impiantati su almeno 2 file parallele irregolari (arbusti ogni 1 m di distanza sulla fila, alberi a 5 m di distanza sulla fila) lungo il perimetro dell’impianto, mantenendo le distanze di legge dai confini e dalle recinzioni. Lo spessore della siepe su 2 file dovrà essere di almeno 5 m, eventualmente modulabile lungo il perimetro a seconda delle necessità puntuali. Il sesto di impianto sarà a quinconce, anche irregolare e discontinuo, introducendo, se del caso, addensamenti, diradamenti e varchi visivi, in modo da mantenere la leggibilità del paesaggio agrario aperto, preservare le visuali e scongiurare l’effetto di chiusura artificiale del perimetro;
· la fascia di impianto sarà raccordata, per quanto possibile, ai corridoi ecologici, se esistenti, ed al reticolo idrografico superficiale presente; i nuovi impianti non dovranno avere funzione meramente schermante, ma dovranno concorrere alla continuità ecologica, alla diversificazione strutturale delle coperture vegetali e alla qualificazione del paesaggio rurale nel suo complesso;
· la fascia di vegetazione perimetrale deve essere realizzata in corso d’opera, contemporaneamente alla realizzazione dell’impianto, deve essere gestita senza l’impiego di fitofarmaci e deve essere preservata almeno fino alla dismissione dell’impianto o integrata nella nuova pianificazione dell’area; dovranno inoltre essere previsti varchi di accesso per la manutenzione del verde ed eventuale passaggio di mezzi meccanici;
· le specie vegetali dovranno essere scelte all’interno delle liste del Regolamento comunale del verde, messe a dimora nei tempi agronomici opportuni e con le modalità a regola d’arte, impiegando materiale vivaistico certificato di provenienza regionale prediligendo ecotipi locali. Gli impianti prevedono la messa a dimora a gruppi omogenei per specie di 5/7 individui per ogni specie vegetale opportunamente scelta. Per le specie arboree è previsto almeno un tutore in legno opportunamente fissato; si ricorda che in base alla normativa regionale fitosanitaria vigente sono attualmente da escludere le specie del Genere Crataegus (tutte le specie) ed Ulmus, le specie autoctone;
· il piano di manutenzione deve prevedere un minimo di due interventi all’anno, per i primi 5 anni, comprensivo di pulizia dall’erba infestante senza uso di diserbanti o altri prodotti chimici, utilizzando soltanto regolari sfalci e potature, ed assicurando una irrigazione, almeno settimanale, per tutto il periodo estivo (aprile-ottobre compresi); la manutenzione comprenderà la sostituzione delle fallanze e le necessarie operazioni di manutenzione, compresa l’eventuale regolazione dell’altezza qualora necessaria; le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate nei tempi agronomici corretti;
· il computo metrico estimativo dovrà prevedere le voci relative alla attività di manutenzione, compresa l’irrigazione di soccorso ovvero la realizzazione dell’impianto di irrigazione necessario all’attecchimento;
· una relazione annuale quali-quantitativa della vegetazione di impianto per i primi 5 anni dalla messa a dimora, corredata da idonea documentazione fotografica, da presentare all’Autorità regionale in capo alla prescrizione ambientale, entro 2 mesi dal termine dell’annata precedente;
· al termine del quinquennio di manutenzione della siepe dovrà essere presentata una relazione conclusiva, corredata da idonea documentazione fotografica, attestante il mantenimento e il consolidamento degli impianti vegetali, nonché la rispondenza della siepe e del prato alle caratteristiche progettuali prescritte e alle funzioni mitigative previste; resta in capo al proponente la periodica manutenzione fino alla dismissione dell’impianto;
3. La componente a verde del progetto dovrà essere integralmente realizzata prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto. L’avvio dell’esercizio dovrà essere comunicato ad Arpae con un preavviso di almeno 15 giorni;
4. in fase autorizzativa dovrà essere presentato quanto previsto dal D.P.R. 120/17 in merito ai materiali provenienti dagli scavi in funzione del loro potenziale riutilizzo;
5. nella successiva fase autorizzativa dell’intervento, dovrà essere prodotta documentazione specifica in versione definitiva e aggiornata, comprensiva di relazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, in merito a tutte le potenziali sorgenti emissive, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto di tutti i valori limite definiti dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali), anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse esistenti e/o di altri progetti, che concorrono in sovrapposizione; l’attività cantieristica dovrà essere conforme ai requisiti della DGR 1197/2020 o dello specifico regolamento comunale che disciplina le attività a carattere temporaneo con eventuale richiesta di autorizzazione in deroga in caso di non rispetto di limiti ed orari previsti da tale normativa/regolamento;
6. al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si chiede che in fase di autorizzazione venga proposto un piano di monitoraggio dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;
7. in fase di autorizzazione dovrà essere presentata una proposta di monitoraggio di qualità biologica e di fertilità del suolo, al fine di garantire il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi in fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico;
8. al fine di limitare l'effetto lago o il rischio di abbagliamento dell'avifauna il progetto esecutivo deve prevedere opportuni accorgimenti e soluzioni tecnologiche, quali pannelli antiriflesso realizzati con celle fotovoltaiche a basso indice di riflettanza, che massimizzano la quantità d'energia solare assorbita dai pannelli, oppure l’apposizione di fasce colorate tra ciascun modulo nella parte superiore dei pannelli, per interromperne la continuità cromatica riflettente;
9. l’impianto è limitrofo a sito della Rete Natura 2000 pertanto dovrà essere presentata in fase di autorizzazione una proposta di monitoraggio ambientale, ante operam e post operam, che riguardi la componente faunistica ed in particolare l’avifauna (le specie tutelate dalla normativa vigente nazionale e comunitaria) e la fauna minore, tutelata dalla L.R. 15/2006. Tale documentazione progettuale deve essere concordata in sede di autorizzazione con gli enti gestori dei Siti Rete natura 2000;
10. in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato il progetto della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra di almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;
11. in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, nella successiva fase di autorizzazione dovrà essere prodotta documentazione specifica - comprensiva di relazione e tavole tecniche - contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi. In particolare, si precisa che per gli elettrodotti previsti nel progetto definitivo, sia interni all’area di impianto, sia esterni per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione:
· dovranno essere calcolate le DPA e rappresentate in planimetria, con scala dichiarata, specificando se ricadono interamente nell’area di proprietà ed in caso contrario, dichiarare e fornire evidenza che non contengano, nemmeno parzialmente, luoghi a permanenza prolungata di persone (non inferiore a 4 ore giornaliere);
· dovrà essere presente il progetto del nuovo stallo dedicato AT/MT all’interno dell’adiacente sottostazione elettrica, presso la CP Volania di proprietà del gestore di rete E-distribuzione Spa, e calcolata la relativa DPA;
· dovranno essere forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle DPA;
· dovranno essere indicate le distanze dalla linea elettrica (e/o dalla DPA) dei ricettori e comunque di tutti i luoghi a permanenza prolungata di persone, indicando inoltre la loro destinazione d’uso;
· nel caso in cui le linee elettriche siano in affiancamento ad altre linee esistenti e/o in progetto, dovranno essere determinato l’effetto combinato, calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive risultanti;
· il progetto definitivo dell’elettrodotto di connessione alla rete dovrà essere vidimato dall’ente gestore;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 11, dovrà essere effettuata da Arpae Ferrara nella fase autorizzativa;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente FRI-EL GREEN HOUSE SOC. AGR. S.R.L., al Comune di Ostellato, al Comune di Comacchio, all’ Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL Igiene Pubblica Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, all’Ente di gestione dei parchi e la biodiversità – Delta del Po, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6768);
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.