n.68 del 25.03.2026 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Norme di produzione biologica - eroga in conseguenza di eventi calamitosi. Proroga della autorizzazione all'introduzione di animali non biologici per l'operatore biologico codice DG93
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, che definisce le modalità affinché una situazione derivante da «epizoozie» si configuri quale circostanza calamitosa a seguito di decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica e che a seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata si riferisce alla zona o all’operatore interessati;
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce che in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.;
- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del regolamento (UE)2020/2146 e le relative condizioni;
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 che descrive, all’art. 2 le condizioni per la concessione delle deroghe e specifica al punto 1.a) che la stessa può essere concessa
a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
Considerate:
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10);
Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza;
Considerate:
- l’ordinanza prot. 2025/0001736 del 9 gennaio 2025 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL di Piacenza ad oggetto “Sequestro e abbattimento preventivo per correlazione con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) in allevamento sito nel comune di Vigolzone” con la quale è stato disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti nell’allevamento 045PC002, sito in località Saravazzina - Veano nel Comune di Vigolzone (PC) e del relativo allevamento di suini di proprietà della Società Agricola Pedrazzoli Bio s.r.l. via Carpigiana, n. 2 San Giovanni del Dosso (MN) identificativo fiscale 00292200201, di cui è detentore l’Operatore Società Agricola Saravazzina s.s. Località Saravazzina - Veano nel Comune di Vigolzone (PC) codice fiscale 00380060335;
- l’ordinanza prot. 2025/0001742 del 9 gennaio 2025 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL di Piacenza ad oggetto “Sequestro e abbattimento preventivo per correlazione con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) in allevamento sito nel Comune di Vigolzone” con la quale è stato disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti nell’allevamento 045PC097 Società Agricola Primavera s.r.l. Località Saravazzina di Veano – Vigolzone (PC) identificativo fiscale 01748840335;
Atteso che:
- l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93 ha presentato, in data 11 febbraio 2026 con protocollo nr. 121832, richiesta di proroga della deroga concessa con determinazione del Responsabile dell’Area Agricoltura Sostenibile n. 13919 del 18 luglio 2025 per inserimento nell’allevamento al medesimo indirizzo cod. ASL 032RE065 di capi suini convenzionali per la fase di svezzamento ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento, per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico;
Accertato che:
• l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO ha ottenuto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 13919/2025 una deroga per l’introduzione di animali non biologici;
• la deroga concessa con la più volte citata determinazione dirigenziale n. 13919/2025 ha validità fino al 28 febbraio 2026 e può essere prorogata a seguito di richiesta dell’operatore, qualora dovessero permanere le restrizioni alla movimentazione e la indisponibilità di fornitori alternativi di animali certificati biologici;
• l’operatore appartiene alla filiera DOP biologica Pedrazzoli e si trova in zona attualmente indenne da PSA e che i fornitori abituali di suinetti biologici sono gli allevamenti 045PC002 SOCIETÀ AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. e 045PC097 SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL, siti in Comune di Vigolzone (PC), attualmente vuoti e in restrizione sanitaria;
• a causa dell’abbattimento dei suinetti biologici, l’operatore non è temporaneamente in grado di reperire suinetti certificati biologici;
• la ricerca di altri fornitori di suinetti biologici siti in zone non oggetto di divieto di movimentazione ha dato esito negativo, come da n. 2 richieste allegate all’istanza;
• la richiesta di proroga riguarda l’inserimento di suinetti convenzionali presso AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO a partire dal 28 febbraio 2026 in numero di 400 suinetti circa ogni 3 settimane;
• la deroga in oggetto, rispettando il divieto di movimentazione degli animali tra zone indenni ed infette, rappresenta una misura necessaria per evitare il diffondersi dell’epizoozia e limitare la mortalità degli animali;
Dato atto che sull’istanza pervenuta è stata effettuata, con esito favorevole, l’istruttoria tecnico-amministrativa, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Reg UE 848/2018, e che detta istruttoria è conservata agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile, con verbale protocollo n. 0132538 del 13 febbraio 2026 dal titolo “Verbale tecnico di istruttoria per la concessione di deroghe/autorizzazioni a singoli operatori in agricoltura biologica”;
Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al precedente capoverso ed al fine di assicurare la conformità delle produzioni al sistema di produzione biologica, di prorogare l’autorizzazione alle eccezioni alle norme di produzione da parte dell’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93, nei termini di cui alla già menzionata istruttoria;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla succitata istruttoria è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025” la quale ha, tra l’altro, accorpato nel suo allegato 2 la disciplina relativa al sistema dei controlli interni;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” per le parti già in vigore;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 “Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022”, con la quale, fra l’altro, fu istituita l’Area di lavoro dirigenziale denominata Area Agricoltura sostenibile;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 25338 del 27 dicembre 2022 “Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la propria determinazione n. 10826 del 29 maggio 2024 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’Area Agricoltura sostenibile della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della l.r. n. 32/1993”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 25479 del 29 dicembre 2025 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”, con la quale, fra l’altro, fu da ultimo disposto di prorogare il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura, caccia e pesca sino al 28 febbraio 2026;
Richiamati, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1440 del giorno 8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 ‘Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027’”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Dato atto che:
- la diffusione dei dati personali comuni, di cui al presente provvedimento, è prevista dall’art. 11, comma 2, del regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2;
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;
Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di prorogare l’autorizzazione concessa con la propria determinazione n. 13919 del 18 luglio 2025 all’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93 per l’inserimento nell’allevamento al medesimo indirizzo cod. ASL 032RE065 di capi suini convenzionali per la fase di svezzamento in numero di 400 suinetti circa ogni 3 settimane ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento (circostanza calamitosa derivante da «epizoozie»);
2) di stabilire inoltre, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1), le seguenti prescrizioni:
• la deroga viene prorogata a partire dalla data del 28 febbraio 2026 per un periodo di 6 mesi fino al 28 agosto 2026;
• gli animali introdotti dovranno rispettare i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. del Reg. 848/2018;
• l’operatore si impegna a riprendere la fornitura di suinetti certificati biologici non appena verranno meno le restrizioni vigenti e gli animali saranno nuovamente disponibili;
• l’organismo di controllo dovrà verificare, nel periodo di vigenza della deroga, il rispetto della normativa relativamente al periodo di conversione degli animali introdotti e il perdurare della indisponibilità di fornitori di suinetti certificati biologici;
3) di disporre la notifica del presente provvedimento, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, all’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO;
4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Organismo di controllo CCPB SRL;
5) di stabilire che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica;
6) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;
8) di disporre la comunicazione del presente atto al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.