n.320 del 29.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifiche impiantistiche nell'allevamento esistente sito in Via Torre San Carlo in comune di Cesena (FC), presentato dalla Società Agricola Teramana S.r.l. (Titolo II della L.R. 9/99)

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella Relazione istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE SAC di Forlì-Cesena e inviata con nota prot. PGFC 12311/2017 del 16/08/2017 alla Regione Emilia-Romagna che l’ha acquisita al PG.2017.576537 del 16/08/2017; tale relazione costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

b. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LR 9/99 e s.m.i., il progetto riguardante le modifiche impiantistiche nell'allevamento esistente sito in via Torre san Carlo in Comune di Cesena, presentato dalla Soc. Agricola Teramana S.r.l. dall’ulteriore procedura di VIA non rilevando dall’attuazione dello stesso intervento, impatti significativi e negativi sull’ambiente a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. in sede di istanza di modifica non sostanziale di AIA finalizzata all'attuazione delle modifiche relative ai ventilatori nei capannoni ad ovest del fiume Savio, la ditta dovrà predisporre un progetto di piantumazione di una fascia alberata in corrispondenza del lato Nord dei capannoni 8 e 9 e a Est del capannone 4. Tale progetto dovrà specificare le essenze scelte, i sesti di impianto (che dovranno garantire una idonea schermatura delle strutture dell'allevamento) e le manutenzioni da effettuare sugli impianti che dovranno avere una durata adeguata e comunque non potranno essere inferiori a cinque anni. 

2. prima dell'inizio delle attività di installazione di quanto previsto da progetto, e quindi con attività e ventilatori non in funzione, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore residuo in periodo notturno presso il ricettore R5. Il rilievo dovrà essere eseguito all'interno dell'ambiente abitativo lato nord-est, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. Il rilievo dovrà essere effettuato in continuo sulle 8 ore e il livello di rumore residuo notturno dovrà essere individuato, per un tempo significativo e non inferiore ad un'ora, all'interno del periodo di misura di 8 ore notturne. Qualora non fosse possibile effettuare il rilievo all'interno dell'ambiente abitativo (e nel caso andrà riportato il motivo), il rilievo andrà effettuato in facciata all'edificio o alla distanza minima possibile dallo stesso all'altezza del piano primo;

3. entro 12 mesi dal rilascio della modifica dell'AIA relativa all'attuazione dello scenario di progetto (installazione di ventilatori) dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore ambientale, in periodo notturno, presso il ricettore R5 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali notturni presso il suddetto ricettore in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto precedente. I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo lato nord-est, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. I rilievi dovranno essere effettuati in continuo in continuo sulle 8 ore, da cui estrapolare il dato orario maggiormente impattante, e in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti i ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza; 

4. entro e non oltre un mese dalla conclusione di tutti i rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviati ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comune di Cesena, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti corredati da specifiche planimetrie e descrizioni relative all'esatta ubicazione del rilievo, nonché dalla descrizione delle condizioni di misura, delle sorgenti attive; 

5. qualora il rispetto dei suddetti limiti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di misure di mitigazione acustica, le medesime andranno realizzate tempestivamente, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti differenziali. Realizzate le ulteriori misure di mitigazione acustica o la modifica delle esistenti, il proponente dovrà presentare apposita relazione ai medesimi enti sopra richiamati, nella quale siano descritte tali ulteriori misure mitigative e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto del differenziale notturno al ricettore R5 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione stesse; 

6. in caso il ricettore R3 dovesse diventare abitato dovrà essere garantito presso di esso il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione; 

7. nel caso il ricettore R7 dovesse essere trasformato in residenza per i dipendenti e conviventi che non hanno rapporto con la ditta, dovranno essere adottate tutte le misure per minimizzare l'esposizione al rumore dei residenti, nonché per garantire determinati livelli sonori all'interno degli ambienti abitativi. Nel caso poi il ricettore R7 dovesse essere ceduto a terzi dovrà essere garantito presso di esso il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione; 

c. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del Proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE SAC all'avvio del procedimento;

d. di trasmettere la presente delibera alla Soc. Agr. Teramana S.r.l., ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena, al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio, ed al AUSL della Romagna;

e. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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