n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile. Annualità 2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge 24 febbraio 1992 n° 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

- la legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare:

- i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano:

- "4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.”

- “5. La Regione favorisce ed incentiva:

a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;

b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”

- l'art. 5, comma 2, che così recita:

“2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

- […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”

- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

- le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13 e 2094/14 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile;

Considerato che tali stanziamenti costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Rilevato che: 

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che Province e Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;

- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Ritenuto opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione provinciale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;

Considerato quindi, a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale in stretto accordo con gli enti locali (province, area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di proporre un nuovo programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, individuando di volta in volta le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti;

Dato atto che le proposte ritenute meritevoli e quindi approvate in linea tecnica ed accedenti al concorso finanziario regionale, elencate nell'allegato 1 per la somma complessiva di € 3.201.960,00 trovano copertura sul capitolo U23004 “Contributi ai soggetti componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative di Protezione Civile, nonché per il potenziamento, l’aggiornamento tecnologico, l’ampliamento, il miglioramento e l’incremento delle capacità funzionali delle strutture operative territoriali di Protezione civile (art. 138 comma 16 L. 388/00; artt. 3, 4, 14, 15, 18, 20 e 22 L.R. 1/05”;

Dato atto che agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia regionale di protezione civile provvederà con le modalità descritte nel dispositivo del presente atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006; n.1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1222 del 4 agosto 2011;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;

- la Legge regionale n. 3 del 30/04/2015 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge Finanziaria 2015).”;

- la Legge regionale n. 4 del 30/04/2015 recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.”;

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile adottato con determinazione del Direttore dell’Agenzia n.335 del 21 aprile 2015;

- il Piano annuale delle attività per l’anno 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; atto adottato dal Direttore dell’Agenzia con propria determinazione n. 336 del 21 aprile 2015;

- la delibera di Giunta regionale n. 472 del 27/4/2015 di approvazione dil bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e piano annuale delle attività 2015 dell'agenzia regionale di protezione civile;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante in oggetto: “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di dare atto che con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, n. 2094/13 e le determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile;
  2. di approvare, nelle more di ulteriori approfondimenti, per le motivazioni espresse in premessa, i concorsi finanziari elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a completamento della rete regionale di strutture di protezione civile per la somma complessiva di € 3.201.960,00 ;
  3. di stabilire che, a copertura degli oneri di realizzazione degli interventi previsti, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile disporrà, ad esecutività del presente atto, la concessione dei finanziamenti e provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;
  4. di stabilire inoltre che:

- a conferma di quanto concesso ed assegnato secondo le modalità di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile, gli enti beneficiari dei concorsi finanziari dovranno presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna gli la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:

  • progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
  • quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;

ed accertata la conformità dei documenti inviati a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, e verificata la rispondenza relativamente a quanto approvato in linea tecnica con il presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento;

- i termini da rispettare a cura dei soggetti beneficiari dei concorsi finanziari sono i seguenti:

  • i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati ed ultimati entro tre anni da tale data;
  • i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;

- l’Agenzia regionale di protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:

  •  in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
  •  in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;

5. di indicare quale procedura operativa per la richiesta di liquidazione la formulazione on-line, mediante la compilazione a cura degli enti beneficiari delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/areeriservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo sono fornite agli enti beneficiari dall’Agenzia regionale di protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui al precedente punto 4.;

6. di prescrivere che, in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nel precedente punto 4., saranno restituite all’Agenzia regionale di protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dagli enti beneficiari;

7. di definire, ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, che gli enti beneficiari procedano semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi medesimi, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si autorizzerà la liquidazione delle somme richieste;

8. di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile l’attività relativa ai controlli inerenti gli interventi previsti nell’allegato 1 per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 5. rese dagli enti beneficiari, i quali esibiscono in loco o trasmettono, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime;

9. di stabilire infine che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di protezione civile;

10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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