n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)
L.R. 3/2016 e ss.mm., concessione e assunzione di impegno di spesa a favore degli Istituti storici del territorio regionale associati o collegati alla rete INSMLI. Annualità 2020
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di assegnare i contributi per gli importi indicati a fianco di ciascuno agli Istituti storici convenzionati come riportato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di Euro 542.500,00;
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 542.500,00 registrata al n. 7274 di impegno sul capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni e associazioni private senza scopo di lucro per la promozione e sostegno delle attività di conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti e della storia del Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5, comma 3, L.R. 3 marzo 2016, n. 3)” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9/12/2019;
3) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è espressamente indicata di seguito:
Missione 05 - Programma 02- Codice economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 08 - SIOPE 1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
4) di stabilire che il termine per l’attuazione dei programmi di attività ammessi a contributo è il 31/12/2020;
5) di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui all’allegato 1) della presente determinazione provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e in particolare del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, laddove applicabile, previo espletamento degli adempimenti indicati e secondo le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1108/2019, così come modificata dalla deliberazione della Giunta n. 370/2020;
6) di dare atto inoltre che il contributo concesso sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:
- una prima quota entro il limite del 50%, da richiedere entro il 30 settembre 2020, a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene attestato di avere sostenuto costi e/o assunto obbligazioni di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del programma annuale non inferiore alla percentuale del contributo richiesto. Qualora siano causate dalle misure di contenimento dell’emergenza COVID 19, sono ammesse variazioni anche sostanziali al programma di attività presentato, ferma restando la coerenza tra le attività effettivamente svolte e gli obiettivi contenuti nel programma presentato;
- il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle attività realizzate e di un consuntivo delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro il 31 gennaio 2021. In alternativa, in un’unica soluzione, a conclusione delle attività previste nel programma, con le modalità sopraindicate previste per il saldo. Nel caso in cui la documentazione a consuntivo non venga presentata entro il termine stabilito o risulti carente, al soggetto attuatore sarà assegnato un periodo di quindici giorni entro cui provvedere all’invio o all’integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, il soggetto sarà considerato rinunciatario e si procederà alla revoca del contributo assegnato;
- al momento della liquidazione del saldo, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata, non viene applicata alcuna decurtazione a condizione che la riduzione sia inferiore o pari al 30%, fatto salvo il rispetto dell’intensità massima stabilita per il contributo regionale. Qualora la riduzione sia maggiore al 30%, si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo. Qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite al programma di attività, comprensive del contributo regionale, siano superiori alla spesa rendicontata, il contributo sarà ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio. Nel caso in cui le entrate superino le spese di un importo uguale o superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà revocato. In ogni caso il contributo regionale non potrà essere superiore all’intensità massima dell’80% delle spese ammissibili;
(omissis)
11) di pubblicare per estratto il presente atto nel BURERT (Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna).
Il Responsabile del Servizio
Gianni Cottafavi