SUPPLEMENTO SPECIALE N.157 DEL 15.03.2017

Relazione

Relazione di accompagnamento relativa al progetto di legge

Lo sport, ha assunto nel tempo un’importanza strategica all’interno della nostra società: i vantaggi, sia dal punto di vista della salute che del benessere psico-fisico della persona sono noti.

Uno stile di vita che includa un'attività motoria è, infatti- come ha affermato anche di recente la Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) nel proprio documento “Strategia per l’attività fisica” - assolutamente raccomandabile in un’ottica di supporto alla prevenzione delle malattie e del mantenimento di un buono stato di salute.

L’adozione di uno stile di vita sano non può prescindere dallo svolgimento di attività fisico-motoria, con modalità adeguate all’età e alla condizione psico-fisica della persona.

L’importanza dell’accesso allo sport riguarda, nel progetto di legge, anche i soggetti con disabilità e, in generale, i soggetti c.d. deboli.

Occorre considerare poi che la nostra Regione, si distingue, nel panorama nazionale, tra quelle che hanno un elevato numero di praticanti attività sportiva.

Stilando una graduatoria tra Regioni e Province autonome relativa alla percentuale di residenti che praticano attività sportive, sia in modo continuativo che saltuario, l’Emilia-Romagna si colloca all’ottavo posto con una percentuale, di 34,8%, cifra superiore al dato medio nazionale (31,6%), preceduta da Bolzano 56,4%; Trento 48,3%; Valle d’Aosta 44,7%; Lombardia 37,8%; Friuli Venezia Giulia 37,3%; Lazio 36,0% e Veneto 35,6%.

La differenza tra la media nazionale e la situazione dell’Emilia-Romagna si accentua ancora di più se, alla percentuale dei praticanti sportivi, sommiamo anche la percentuale di coloro che svolgono una qualche attività fisica (come fare passeggiate, nuotare, andare in bicicletta, …). Quest’ultimo dato, infatti, pari al 33,0% degli emiliano romagnoli, porta il totale degli abitanti attivi al 67,8% ben superiore al 59,8% della media nazionale.

È importante, perciò, incoraggiare l’accessibilità allo sport per tutti, qualunque sia la loro età, condizione personale e sociale. Lo sport, fin dall’età scolare, viene preso in considerazione come elemento di rilievo per il benessere dei ragazzi.

In tale contesto si colloca il progetto di legge in esame che si pone l’obiettivo, dunque, di sviluppare e potenziare il settore dello sport, sia come fattore di benessere e di crescita collettiva, che come occasione di sviluppo per tutto il territorio.

Lo sport, in tutte le sue declinazioni, può costituire, infatti, un volano per operazioni di marketing territoriale, con ricadute positive per l'economia regionale nel suo complesso.

Il testo normativo, qui di seguito illustrato, risulta sia dall’intento di unificare, in un corpus normativo semplificato, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 25 febbraio 2000, n. 13, “Norme in materia di sport” e 6 luglio 2007, n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”, che dalla necessità di aggiornamento legislativo dei testi.

Il presente progetto ha recepito anche la necessità di adeguare l'impianto normativo in materia di sport, innanzitutto, al nuovo riparto di competenze previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", attuativa della c.d. “Legge Delrio”, nonché alle norme in tema di contratti pubblici, contenute nel d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

L’articolato, si propone poi di innovare significativamente la disciplina dell’attività sportiva riconoscendo, tra l’altro, la funzione sociale della pratica dello sport quale momento essenziale di crescita, di sviluppo individuale, di aggregazione.

In tale ottica, il ruolo delle associazioni sportive esce valorizzato dal testo del progetto di legge in esame, col riconoscimento ed il coinvolgimento di queste, nelle azioni per la promozione dello sport in vari livelli ed ambiti.

L'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, infatti, costituisce la “specificità” dell'attività sportiva, come si evince dalla lettura congiunta della Comunicazione del 2007 della Commissione europea contenente il “Libro Bianco sullo sport” e del paragrafo 2 dell'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Commento ai singoli articoli

L'articolo 1 del progetto di legge regionale in materia di sport, delinea le finalità che la Regione si propone di realizzare nella promozione dell'attività sportiva.

Come si può notare, gli elementi oggetto di tutela sono stati ampliati rispetto alla legge regionale n. 13/2000 riconoscendo l’ampio ruolo che pratica sportiva riveste.

Si evidenzia, al comma 2 dell’articolo in oggetto, il ruolo che lo sport riveste in un'ottica ampia, promuovendone di conseguenza un coordinamento con le politiche e le azioni che riguardano altri settori di interesse regionale.

Si segnala, come elemento innovativo, al comma 4, l'intento di incentivare i grandi eventi sportivi ed il ruolo che viene riconosciuto allo sport come volano di sviluppo per il territorio regionale. Altra novità, contenuta nello stesso comma, è l'intento di promuovere la valorizzazione di atleti emergenti, in coordinamento con gli enti locali.

Lo svolgimento di attività motorie e sportive costituisce un fenomeno di rilevante significato sociale e aggregativo in considerazione del suo valore educativo, preventivo ed inclusivo. Per tali ragioni, anche nell’attuale contesto economico-sociale, caratterizzato dal permanere degli effetti della crisi economica e dalla contrazione delle risorse pubbliche e private delle quali può beneficiare lo sport di base, l’intento della Regione è quello di dare continuità all’impegno profuso nel recente periodo per promuovere lo sport. Verrà pertanto promosso il sostegno alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e allo svolgimento delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche e delle federazioni ed enti del sistema sportivo, che concorrono alla promozione e diffusione della pratica sportiva sul territorio.

Altre novità da segnalare sono costituite dall'attenzione che si rivolge alla pratica sportiva sia delle persone in condizioni di svantaggio sociale, sia alla promozione dell’eccellenza sportiva che promana dal territorio.

Promuovere la buona salute per tutti e per tutte le fasce di età attraverso la cultura del movimento, secondo le abilità di ciascuno, è l’obiettivo a cui la Regione mira e che riguarda tutte le forme di attività fisica praticabili nel corso della vita.

Il proponimento del progetto di legge in esame è quello di creare condizioni favorevoli allo svolgimento di attività fisica attraverso un contesto stimolante e sicuro, spazi pubblici accessibili e infrastrutture adeguate, promuovendo anche pari opportunità in materia di attività fisica.

La definizione di attività motoria e sportiva di cui al comma 5 poi, è ispirata a quella contenuta nella Comunicazione della Commissione europea, relativa al “Libro bianco dello sport” “Lo sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” (Comunicazione della Commissione europea, dell'11 luglio 2007, COM (2007) 391 def.).

L'articolo 2 definisce le funzioni regionali in tema di sport. Va in proposito ricordato che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'ordinamento sportivo è tra le materie di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Tuttavia l’ampiezza effettiva di questa competenza è poi limitata dall’attinenza di molte delle materie implicate nell’attività sportiva rispetto a competenze statali (in particolare si pensi all’ordinamento civile).

Rispetto ai soggetti con i quali la Regione è chiamata a rapportarsi e che l’Emilia-Romagna vuole valorizzare, va sottolineato che il comma 1, lettera f) dell'art. 8, legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto lo scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP). Il CIP, in particolare, è stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico: è parso quindi opportuno l'inserimento di tale comitato tra i cosiddetti “portatori di interessi” con cui la regione collabora nella definizione di obiettivi ed azioni.

Si segnalano, tra le nuove funzioni regionali, la promozione della cultura sportiva e del suo svolgimento con modalità che la rendano sicura per i praticanti (lettera b)) nonché la collaborazione con i Comuni per abbattere le barriere architettoniche al fine di consentire la fruibilità delle strutture sportive anche alle persone con disabilità (lettera f)).

Lo stesso articolo 2, al comma 3, prevede come elemento innovativo della presente legge la adozione da parte dell’Assemblea legislativa di una Carta etica al fine di promuovere la cultura della legalità e il valore educativo dello sport.

L'articolo 3, a partire dal comma 1, specifica le funzioni ed il contenuto della programmazione regionale in materia di sport che si prevede ora sia di durata almeno triennale. Il relativo programma è approvato dall'Assemblea legislativa.

La disposizione reca alcune modifiche rispetto alla legge regionale n. 13/2000 che riguardano le funzioni di promozione dell'avviamento dell'attività sportiva anche con la collaborazione degli enti locali, del CONI e del CIP, delle federazioni e delle loro affiliate, delle istituzioni scolastiche e degli enti di promozione sportiva.

L’articolo 4 reca alcune modifiche rispetto al testo vigente della L.R. n. 13/2000 che riguardano la titolarità di funzioni che, a seguito della c.d. riforma Delrio, vengono allocate in capo alla Regione, ai Comuni ed agli Enti locali. Infatti, in coerenza con la legge regionale 30 luglio 2015 n.13" Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni in materia su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" i Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di attività motoria e sportiva.

L’articolo 5 contiene un'importante innovazione rispetto alla legge regionale n. 13/2000 per le associazioni sportive: il superamento della necessità d'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale per poter partecipare ai bandi che concedono contributi alle associazioni; basterà infatti essere iscritti al Registro del CONI per possedere il requisito soggettivo necessario ed accedere così ai contributi.

L'articolo 6, in coerenza con altre disposizioni del progetto di legge, specifica gli enti coinvolti nelle attività dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale.

In particolare, si prevede qui che i Comuni collaborino alla realizzazione delle politiche territoriali per lo sport fornendo i dati in loro possesso, unitamente a CONI, CIP ed agli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati.

Con l’articolo 7 la Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa degli individui, singoli e associati, delle istituzioni sociali e delle associazioni, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici.

L’articolo 8 riconosce poi il ruolo svolto dalla pratica motoria e sportiva all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché dalle associazioni sportive.

L’avvicinamento alla pratica e alla cultura sportiva, per poter divenire elemento essenziale e consapevole della vita della persona, è preferibile avvenga sin dai primi anni di età ed in questo senso è di particolare rilievo l’alleanza con il mondo scolastico.

In tale ottica, risulta necessario valorizzare e qualificare l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole dell’obbligo e incrementare la partecipazione degli alunni alle attività motorie proposte, anche attraverso percorsi orientativi e di avvicinamento alla pratica sportiva della popolazione giovanile scolastica, in coordinamento con le istituzioni scolastiche.

Nell’articolo 9 si istituisce, la “Conferenza sullo sport”, nell'ottica della promozione di una politica partecipativa, come organismo deputato a svolgere attività consultiva nei confronti della Regione in materia di sport.

L’articolo 10 contiene previsioni attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità il cui procedimento è stato adeguato alle modifiche normative intervenute a livello statale.

L’articolo 11 rappresenta un’evoluzione di quanto già previsto dalla L.R. n. 13/2000 circa la garanzia per i praticanti l’attività motoria e sportiva costituita, in sostanza, dall’obbligo della presenza di un istruttore qualificato nelle palestre e nei luoghi in cui si svolge attività sportiva.

Sono state introdotte norme specifiche che precisano le caratteristiche dei soggetti e gli ambiti di esenzione, anche in maniera innovativa (si pensi ad alcune attività a carattere ludico motorio o amatoriale e tecniche di rilassamento, nonché al ballo ed alla danza).

L’articolo 12 prevede sanzioni e provvedimenti accessori per la non osservanza di quanto previsto all’art. 11 in relazione alle figure tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività motorie e sportive.

L’articolo 13 è scaturito dall'esigenza di un adeguamento delle normative regionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Data la complessità della casistica che si potrebbe presentare in ipotesi di affidamento di impianti sportivi, si è optato per la predisposizione di linee guida, come tali non vincolanti, contenenti le migliori pratiche in materia di affidamento di impianti sportivi. 

L’articolo 14 contiene la clausola valutativa, relativa al procedimento di valutazione dell’implementazione della presente legge.

L’articolo 15 riprende la disposizione di cui all’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, che prevede la revoca del contributo concesso o l’esclusione dall’accesso al contributo, al fine di disincentivare l’uso di sostanze dopanti all’interno degli impianti sportivi.

L’articolo 16 contiene le norme finanziarie.

L’articolo 17 prevede la abrogazione di alcune leggi regionali in tema di sport.

L’articolo 18 contiene le disposizioni di prima applicazione e transitorie.

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