n.12 del 17.01.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Incremento della capacità di recupero dell'impianto da 45.000 tonnellate/anno, come attualmente autorizzato, a 110.000 tonnellate/anno", localizzato nel comune di Calderara di Reno (BO), proposto da CEA Ambiente S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato“incremento della capacità di recupero dell’impianto da 45.000 tonnellate/anno, come attualmente autorizzato, a 110.000 tonnellate/anno”, localizzato nel comune di Calderara di Reno (BO) proposto da CEA Ambiente S.r.l.,per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. in fase di aggiornamento della comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 si dovrà:
    1. per quanto riguarda la componente atmosfera e la componente ambiente naturale, biodiversità, paesaggio, presentare una tavola che evidenzi i nuovi impianti realizzati ad integrazione delle fallanze arboree presenti nella fascia vegetata esistente;
    2. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera presentare, una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale che confermi l’assenza di significatività degli impatti emissivi ai ricettori individuati;
    3. per quanto riguarda le emissioni acustiche presentare, entro 3 mesi dal nuovo assetto aziendale, un monitoraggio post operam nella condizione di lavoro più gravosa volta a dimostrare il rispetto del limite di immissione assoluto da R1 a R11, del limite di immissione differenziale presso i recettori da R1 a R10 e del limite di immissione assoluto di classe V lungo tutto il confine;
  2. per quanto riguarda le emissioni acustiche, qualora il rudere rurale identificato con la sigla R11 venga ristrutturato, dovrà essere presentata una relazione che attesti la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale presso lo stesso;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):

- punto 1.a) dovrà essere effettuata da ARPAE AACM

- punto 1.b) dovrà essere effettuata da AUSL

- punti 1.c), 2 dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento di ricupero;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente CEA Ambiente S.r.l., al Comune di Calderara di Reno, al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Unità territoriale Bologna, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Renana, all'ARPAE di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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