n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)
ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 4654/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Pariani, Naldi, Barbati, Sconciaforni, Riva e Grillini in merito all'Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20
L’Assemblea legislativa
Visto l'art. 32 della Costituzione che sancisce e tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse primario della collettività.
Visto l'art. 2087 del Codice Civile "Tutela delle condizioni di lavoro" che costituisce la norma principale e chiave in materia di misure antinfortunistiche.
Visto l'art. 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008 che costituisce il riepilogo e la sintesi, in tema di salute sul luogo di lavoro, di tutti gli obblighi generali recepiti dall'ordinamento comunitario e dai principi generali esplicitati dalla normativa nazionale; contemporaneamente rappresentano una dichiarazione dei diritti fondamentali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Visto l'art. 1120 del Codice Civile, al comma 1 prevede nel novero delle innovazioni deliberali dell'assemblea anche "le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti".
Considerato che non si può disattendere il dettato costituzionale, né prescinderne, ma anzi si deve muovere dallo stesso, considerato che la Costituzione rappresenta la legge fondamentale dello Stato e quindi fonte primaria dell'ordinamento giuridico. Pertanto, sicurezza significa svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l'incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo, con la conseguenza che non si può assolutamente comparare la vita umana a parametri economici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1485 del 21 ottobre 2013 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 2 marzo 2009 n. 2; dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20", di proposta all'Assemblea legislativa.
Considerato inoltre che le imprese hanno l'obbligo normativo di osservare le norme UNI EN 795 sui dispositivi di ancoraggio da installare, da cui discendono le certificazioni a garanzia dei requisiti di sicurezza, compreso il piano di manutenzione, come prevedono i punti 5 e 6 del suddetto Atto di indirizzo e coordinamento.
Attesa la finalità del predetto atto che ha lo scopo di ridurre i rischi di infortunio per cadute dall'alto durante i lavori sulle coperture degli edifici e considerato che lo stesso intende introdurre l'obbligatorietà di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio.
Impegna la Giunta
1. a dare massima diffusione del suddetto atto ai soggetti interessati:
- Comuni;
- Ordini e Collegi professionali;
- Tecnici progettisti;
- Imprese edili;
- Proprietari;
- Amministratori di condominio, il cui ruolo è rivalutato, alla luce della riforma del condominio (Legge n. 220/2012);
2. a organizzare momenti di incontro e di formazione, anche in collaborazione con INAIL ai predetti soggetti.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2013