n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni - Articolo 17, lettera f) del D.P.R. n. 39/53 "Esenzioni permanenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e, in particolare, l’articolo 17 lettera f);

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che, all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e in particolare l’articolo 5, trentaduesimo comma, che individua i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche;

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e in particolare l’articolo 51, comma 2-bis, che, allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e comma 2-ter, che prevede che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;

- l’accordo di cooperazione sottoscritto in data 7 febbraio 2020 tra Regione Emilia-Romagna e Automobile club d’Italia (ACI) in materia di tasse automobilistiche regionali relativamente al periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, approvata con propria deliberazione n. 2423 del 19 dicembre 2019, ed in particolare l’articolo 9, ove sono declinati i procedimenti di assistenza ai contribuenti forniti da ACI;

Vista, inoltre la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione; in virtù di tale pronuncia la Consulta ha riconosciuto in particolare alle Regioni la facoltà di introdurreesenzioni anche se non previste dal legislatore statale con il solo limite di non aumentare la pressione fiscale;

Tenuto conto che:

- a seguito di comunicazione dell’Agenzia delle entrate n. 172280 del 23 aprile 2020, Automobile Club d’Italia – direzione gestione e sviluppo del PRA, fiscalità automobilistica e servizi agli enti territoriali – con propria nota n. 1087 del 29 marzo 2022, ha comunicato a Regioni e Province autonome la conclusione della fase di transizione della migrazione della base dati da SGATA gestita da SOGEI al sistema informativo PRA prevista dall’articolo 51 del D.L. n. 124/2019 e pertanto è stato costituito il nuovo archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) che è in grado di svolgere tutte le funzioni ad esso attribuite dal D.M. n. 418/1998;

- con nota del 14 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate – direzione centrale servizi fiscali – ha comunicato alla direzione regionale per l’Emilia-Romagna che a seguito della migrazione della base dati nel nuovo archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) l’intera gestione della tassa automobilistica è di pertinenza delle Regioni anche per quanto attiene, tra le altre, la gestione delle esenzioni permanenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 39/53, fino al 31 dicembre 2021 di competenza di Agenzia delle entrate;

Preso atto che:

- la competenza in materia di rilascio di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 17, lettera f) del D.P.R. n. 39/53 è della Regione Emilia-Romagna, cui i contribuenti devono quindi indirizzare le istanze relative;

- ai sensi dell’articolo 9, del sopra richiamato accordo di cooperazione con ACI, la Regione Emilia-Romagna si avvale delle strutture territoriali di ACI per l’acquisizione e l’istruttoria sulle domande di esenzione presentate ai sensi dell’articolo 17, lettera g) del D.P.R. n. 39/53;

- occorre pertanto definire i criteri per dare applicazione alle previsioni contenute nell’articolo 17, lettera f), del D.P.R. n. 39/53 al fine di uniformare ed omogeneizzare le attività degli Uffici provinciali ACI presenti sul territorio;

- occorre altresì rendere massimamente fruibile e semplice l’informazione ai contribuenti attraverso il portale istituzionale dei tributi, in particolare per la compilazione la trasmissione della domanda di esenzione;

Rilevato che l’articolo 17, lettera f), del D.P.R. n. 39/53 prevede che:

- sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica “gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza”;

Ritenuto, pertanto, necessario al fine di una corretta applicazione della normativa in vigore, fornire una interpretazione univoca su:

- cosa si intende con ladefinizione di “autoveicoli esclusivamente destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche”;

- quali siano i soggetti che hanno diritto al beneficio fiscale dell’esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica in quanto intestatari dell’autoveicolo al PRA;

Sentito, inoltre, l’Ufficio competente della Motorizzazione civile e verificato che gli autoveicoli destinati per il trasporto di persone con fragilità o diversamente abili debbono possedere gli adattamenti e gli allestimenti necessari allo scopo e che pertanto l’ufficio compartimentale della motorizzazione a seguito di omologazione ne attesta la conformità che viene annotata sul Documento unico di circolazione e proprietà;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021” e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

- n. 468 del 10/4/2017 “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;- n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

Richiamata la determina dirigenziale n. 5514 del 24 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di stabilire che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 17, lettera f) del D.P.R. n. 39/53, con la definizione “autoveicoli esclusivamente destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche”, si intendono gli autoveicoli per i quali sul Documento unico di circolazione e di proprietà è annotato l’uso speciale o specifico per il trasporto di persone disabili e/o di soggetti bisognosi di cure mediche e chirurgiche oppure vi è riportata l’indicazione nelle righe descrittive che il mezzo è attrezzato e/o allestito per il trasporto dei disabili e/o di persone fragili;

2. di stabilire che i soggetti che hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sono tutti gli Enti, pubblici e privati, intestatari di un autoveicolo, come definito dall’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada”, in possesso delle caratteristiche tecniche indicate al precedente punto 1., come risultanti dal Documento unico di circolazione e proprietà;

3. di stabilire che sul sito istituzionale Tributi sono pubblicate la modulistica e le informazioni di dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda per accedere all’esenzione;

4. di riconoscere il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo tributario in corso di validità decorrente dal 1 gennaio 2022, qualora entro la data del 31 dicembre 2022 l’intestatario dell’autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto di persone fragili, con handicap o bisognose di cure provveda all’annotazione sul Documento unico di circolazione e proprietà dell’uso speciale o specifico a cui l’autoveicolo è adibito, con l’indicazione di cui al punto 1.;

5. di riconoscere il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato a titolo di tassa automobilistica per il periodo tributario in corso di validità nell’anno 2022;

6. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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