SUPPLEMENTO SPECIALE N.74 DEL 03.05.2022

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.

Relazione

La modifica è finalizzata ad attribuire al vicepresidente della Giunta regionale le funzioni del Presidente in caso di dimissioni, morte o altre cause di impedimento permanente, ovvero nei casi di scioglimento anticipato degli organi.

Attualmente lo Statuto prevede esclusivamente (articolo 43, comma 1, lettera b) la sostituzione del Presidente con il vicepresidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 2

Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.

Relazione

La modifica si rende necessaria alla luce dell’innovazione introdotta all’articolo 32 dello Statuto per ribadire che il vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di dimissioni, morte o altre cause di impedimento permanente, ovvero nei casi di scioglimento anticipato degli organi.

Articolo 3

Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

Relazione

La modifica intende superare il ruolo che attualmente lo Statuto demanda alla Consulta di garanzia statutaria nel contesto dell’anticipata cessazione degli organi elettivi e della Giunta regionale. Tale modifica si rende necessaria alla luce della riformulazione degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b), dello Statuto, volta ad attribuire al vicepresidente le funzioni spettanti al Presidente in caso di anticipata cessazione degli organi.

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