n.172 del 25.06.2013 (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia alle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/12, convertito e modificato dalla L. 213/12)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del “de minimis” agricolo;

Atteso che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali, per numerosi comuni, è stato dichiarato lo stato di emergenza;

 Visti a tale proposito:

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

- il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012 ed in particolare l’art. 67 septies come modificato dall’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall’art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213), contenente disposizioni in ordine ad interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, che ha ridefinito, ampliandolo, le aree dei Comuni colpiti dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

  •  l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  •  l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
  • - l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che in questi ultimi anni la loro redditività ha subito una consistente erosione a causa della forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e ss.mm.;

Rilevato, inoltre:

- che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito un’area a forte presenza di attività agricole ed hanno prodotto danni ingenti oltre che al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature anche alle scorte delle imprese;

- che la ripresa del sistema agricolo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Visto il progetto di “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione” - pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 - ed in particolare il comma 5 dell’art. 4 il quale prevede che, al fine di perseguire gli obiettivi di rilancio del settore agricolo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, la Regione attiva tra l’altro specifico programma di intervento ai sensi della L.R. 43/1997 per l’importo di Euro 500.000,00 stanziato sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

Rilevato, inoltre:

- che l’andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all’origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell’attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l’aspetto economico (costi superiori ai ricavi);

- che per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l’attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola;

- che per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l’esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l’anello più esposto della filiera);

- che con analogo separato Programma si interviene specificatamente nei confronti delle imprese del settore suinicolo non ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012;

Ravvisata pertanto la necessità:

- di attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti, riconoscendo priorità al settore suinicolo e ai giovani imprenditori;

- di adottare conseguentemente uno specifico Programma rivolto esclusivamente alle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e con priorità per le aziende suinicole e per i giovani imprenditori, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia, ai fini della concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese, utilizzando a tal fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” e dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all’aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 500.000,00 indicata al citato comma 5 dell’art. 4 del progetto di legge finanziaria regionale di cui al Supplemento Speciale del Bollettino n. 192/2013 e stanziata sul Capitolo 18349 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sul capitolo stesso in sede di approvazione della predetta legge finanziaria regionale, fermo restando che l’assegnazione dei finanziamenti agli Organismi di garanzia resta subordinata all’entrata in vigore della legge finanziaria medesima;

Dato atto che, all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, avente i contenuti più sopra indicati;

- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 31 dicembre 2013 (termine di validità del richiamato Regolamento);

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/ 07 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto esclusivamente alle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e con priorità per le aziende suinicole e per i giovani imprenditori, adottando a tal fine specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

3) di destinare all’attuazione del Programma di cui al punto 2) l’importo di Euro 500.000,00 indicato al comma 5 dell’art. 4 del progetto di “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione” - pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 - stanziato sul Capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sul medesimo capitolo in sede di approvazione della predetta legge finanziaria regionale;

4) di dare atto che l’assegnazione dei finanziamenti agli Organismi di garanzia resta subordinata all’entrata in vigore della legge finanziaria regionale di cui al punto 3);

5) di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in quanto all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

6) di disporre inoltre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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