n.226 del 26.10.2012 (Parte Seconda)

Articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto l’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede la possibilità che, con Ordinanza del Presidente di ogni singola Regione, in qualità di Commissario delegato, vengano individuati ulteriori settori per i quali sono istituiti presso le Prefetture elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

Considerato che dalle prime operazioni di monitoraggio sull’attività di ricostruzione e dalla informazioni raccolte in ordine ai pericoli di esposizione ad infiltrazione da parte della criminalità appare opportuno estendere gli obblighi previsti dall’art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, a tutte le Imprese che, direttamente o tramite subappalto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nei sottoindicati settori; 

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n.340;

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

DISPONE  

1) di individuare, quali soggetti tenuti all’applicazione dell’art. 5-bis, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, tutte le Imprese che, direttamente o tramite subappalto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nei seguenti settori:

  1. attività relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. fornitura e messa in opera di moduli prefabbricati da destinare ad edilizia scolastica, abitativa, rurale, palestre, edifici pubblici e di culto e tutte le opere e infrastrutture di servizio a detti moduli;
  3. fornitura di arredi, materiali, prestazioni, lavori e servizi strettamente strumentali alla realizzazione ed utilizzo dei moduli prefabbricati di cui al punto 2;
  4. attività dirette al ripristino e alla ricostruzione di edifici destinati ad attività produttive nonché interventi necessari alla ripresa delle stesse (industriali, recettive, rurali, commerciali, di servizi e similari), consistenti nell’esecuzione di lavori, fornitura e posa in opera e prestazioni di servizi;
  5. fornitura, trasporto, posa in opera e manutenzione di impianti e macchinari destinati ad attività produttive e prestazioni di servizi strumentali a dette attività;
  6. fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici e prestazione di servizi strumentali.
  7. attività di restauro, ripristino, ricostruzione e risanamento di edifici pubblici, nonché fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali necessari per gli interventi stessi.

2) di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell’Agenzia Regionale Intercent-ER sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

3) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 25 ottobre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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