n.188 del 10.06.2020 periodico (Parte Seconda)

Avviso pubblico relativo all'erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di patata e pomodoro per i danni subiti dall'organismo nocivo Ralstonia Solanacearum nell'anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto 2001, n. 31", che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi 
ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), della citata L.R. n. 3/2004 che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2007 “Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE”;

Considerato:

- che le coltivazioni del pomodoro da industria nella regione Emilia-Romagna sono attuate attraverso la coltivazione di pomodoro da industria propriamente detto e di pomodorino, rappresentato da varietà di pomodoro da industria precoce, di qualità più pregiata, così come riconosciuto dal contratto interprofessionale che stabilisce due differenti prezzi;

- che le coltivazioni di pomodoro e di pomodorino nella regione Emilia-Romagna rivestono una grande importanza dal punto di vista economico;

- che l’organismo patogeno Ralstonia Solanacearum dannoso per il pomodoro è classificato come patogeno da quarantena ai sensi del citato Reg. 2031/2016/UE e dei relativi allegati attuativi della direttiva 2000/29/UE ed è regolamentato dalla direttiva 98/57/CE modificata dalla direttiva 2006/63/CE e dal citato decreto ministeriale 30 ottobre 2007;

- che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessaria una tempestiva distruzione del materiale vegetale infetto;

- che nel corso dei controlli effettuati nel 2019 dal Servizio Fitosanitario sono stati riscontrati casi di Ralstonia solanacearum su pomodoro e pomodorino che hanno provocato seri danni alle imprese agricole coinvolte;

- che i primi rinvenimenti dell’organismo nocivo sono stati verificati nel luglio 2019;

- che il Servizio Fitosanitario ha tempestivamente dato corso ad un programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione adottando le misure ufficiali previste nelle direttive e nel decreto ministeriale sopra citato;

- che le misure ufficiali adottate con il programma di eradicazione sono consistite in indagini fitosanitarie mirate a seguito dei primi rinvenimenti di focolai con ispezioni visive, campionamento e analisi di coltivazioni di solanacee, specie ospiti spontanee e acque superficiali, cui è seguita la prescrizione di distruzione e interramento delle piante risultate positive, la prescrizione di non coltivazione delle specie ospiti per gli anni successivi negli appezzamenti colpiti e il monitoraggio rafforzato delle zone focolaio e di quelle limitrofe;

- che quindi con prescrizioni ufficiali finalizzate a eradicare o comunque a contrastare la diffusione dell’organismo nocivo è stata disposta la distruzione delle coltivazioni di pomodoro e patata risultate infette ed è stata pertanto determinata l’impossibilità di raccogliere le relative produzioni da parte degli agricoltori coinvolti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3559 del 27 febbraio 2019 recante “L.R. 28/1999, art. 5 - Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, parte norme agronomiche, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi e piano di controlli SQNPI regionale”;

Vista inoltre la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 recante “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della Legge regionale 27 luglio 1999, n.15”, che prevede in particolare:

- che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta – è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;

- che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;

- che la Giunta regionale con proprio atto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all’intervento;

- che il contributo concedibile non possa superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);

Richiamato in particolare l’art. 26 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina, tra l’altro, l’erogazione di aiuti destinati ad indennizzare danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, che tra l’altro prevede:

- al paragrafo 2, che gli aiuti siano erogati in relazione a misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del Regolamento 2016/2031/UE del Consiglio;

- al paragrafo 5, che gli aiuti possano essere pagati direttamente alle aziende interessate;

- al paragrafo 6, che gli aiuti siano introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali e siano erogati entro quattro anni da tale data;

- al paragrafo 8, che nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano, secondo quanto indicato al punto c), i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;

- al paragrafo 9, che nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo sia calcolato in relazione:

a) al valore di mercato (punto a), dei vegetali distrutti: (ii) nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b del citato regolamento e che il valore di mercato sia stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali;

b) alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e di rotazione obbligatoria delle colture imposta nell’ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b del citato regolamento;

- al paragrafo 10, che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali siano limitati ai costi e ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza di organismi nocivi ai vegetali;

- al paragrafo 11, che gli aiuti relativi ai costi ammissibili per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, siano versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso;

- al paragrafo 12, che non siano concessi aiuti individuali ove sia stabilito la presenza dell'organismo nocivo siano state causate deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza;

- al paragrafo 13, che aiuti ed eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9, siano limitati al 100% dei costi ammissibili;

Dato atto che in ottemperanza all’articolo 26, comma 9 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, i contributi concedibili devono essere calcolati deducendo altresì i costi non sostenuti a causa delle fitopatie e infestazioni parassitarie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti;

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alla distruzione di piante e parti vegetali di pomodori e patate, prescritta nel periodo compreso tra il 1 luglio 2019 e il 31 dicembre 2019, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n.702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art.3 del Regolamento (CE) n.794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;

- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Preso atto che la Commissione Europea in data 12 maggio 2020 ha registrato il regime di aiuto con il numero SA.57320 (2020/XA) “Avviso pubblico relativo all’erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di patata e pomodoro per i danni subiti dall’organismo nocivo ralstonia solanacearum nell’anno 2019” la cui base giuridica è costituita dal testo della presente deliberazione e dei relativi allegati;

Ritenuto necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art.9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/avviso-pubblico-relativo-all2019erogazione-di-contributi-per-la-distruzione-di-piante-e-di-produzioni-di-patata-e-pomodoro-per-i-danni-subiti-dall2019organismo-nocivo-ralstonia-solanacearum-nell2019anno-2019

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definito dall’art. 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito della fitopatia o dell’attacco parassitario e pertanto siano ammissibili agli aiuti indicati all’art. 1, paragrafo 6 lett. b ii);

- non saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Visto infine il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Ravvisata l’opportunità che sia dato corso alle procedure previste dal citato Reg. (UE) n. 652/2014 per l’ottenimento, ove possibile, dei rimborsi dallo stesso disposti per le spese elegibili sostenute da Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale di disporre gli adempimenti previsti dal citato Reg. (UE) n. 652/2014;

Richiamate:

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Vista la propria deliberazione n. 2386 del 9/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.”;

Ritenuto di destinare all’intervento attivato con la presente deliberazione l’importo di Euro 150.000,00 stanziato, in virtù della predetta norma finanziaria, sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi(L.R. 23 luglio 2010, n. 6) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26 comma 1;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato 
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, nella formulazione allegata in schema al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, uno specifico “Avviso pubblico relativo all’erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di pomodoro e pomodorino per i danni subiti dall’organismo nocivo Ralstonia solanacearum nell’anno 2019” ai sensi della L.R. n. 6 del 2010, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di destinare al finanziamento dell’Avviso qui approvato la somma di euro 150.000,00 stanziata sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n.6) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 
2020;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale di disporre gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 652/2014 per i rimborsi dallo stesso disposti riferiti alle spese elegibili sostenute dalla Regione Emilia-Romagna;

5) di dare atto che il regime di aiuto di cui al presente atto è stato oggetto di apposita Comunicazione alla Commissione Europea e registrato con esito positivo al numero SA.57320 (2020/XA);

6) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e che il Servizio Fitosanitario provvederà a darne diffusione anche attraverso il Portale Agricoltura caccia e pesca.

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