n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Modifiche agli art. 2, 25, 27, 34 dello Statuto comunale, approvate con deliberazione consiliare n. 74 del 24/09/2013
A seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 24/09/2013, si pubblica di seguito il nuovo testo degli articoli 2, 25, 27 e 34 dello Statuto comunale:
Art. 2
Principi fondamentali
1. Il Comune di Calderara di Reno esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate alla Repubblica dalla Costituzione, nata con il contributo di tutte le forze democratiche e liberali accomunate nella lotta di liberazione e nella resistenza; informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e delle cittadine e del completo sviluppo della persona e della sua salute; ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si adopera per concorrere a:
a) - riconoscere, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
b) - promuovere ogni iniziativa per garantire agli stranieri residenti, in un’ottica di pari opportunità, l’esercizio dei diritti e le forme di partecipazione;
c) - valorizzare l'elemento umano come bene fondamentale e principale ricchezza della comunità e a tal fine porre costante attenzione ai valori dei cittadini, delle cittadine e della famiglia;
d) - assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
e) - garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica di entrambi i sessi, ivi compresa l'assunzione di ogni iniziativa diretta a garantire la loro presenza nella Giunta, negli organi collegiali comunali non elettivi e negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipati, anche favorendo la valorizzazione delle differenze, a partire da quelle di genere;
f) - favorire lo sviluppo della comunità nonché tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più elevata qualità della vita;
g) - promuovere la realizzazione di contesti urbani tratti da canoni architettonici ed estetici idonei a dirigere lo sviluppo urbanistico comunale nella salvaguardia del paesaggio e dell’habitat che lo caratterizza con una particolare attenzione alla tutela della vita animale;
h) - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico della cooperazione;
i) - realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
l) - applicare e diffondere gli obiettivi della salute per tutti promuovendo e realizzando sul proprio territorio azioni ed iniziative atte a perseguire traguardi di salute pubblica e solidarietà sociale sostenendo e valorizzando le esperienze e le prospettive di tutte le risorse presenti sul territorio;
m) - rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente, alla cultura ed all'attività fisico-motoria e sportiva;
n) - promuovere e favorire forme partecipative per l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
o) - concorrere ad assicurare lo sviluppo di condizioni di vita sicure, promuovendo l’educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.
Art. 25
Nomina della Giunta e linee programmatiche di governo
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, attenendosi a quanto disposto dal successivo art. 27, comma 1, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l’impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell’art. 18, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui egli, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili dell’Ente ed al la coerenza al proprio programma elettorale.
Art. 27
La Giunta
1. La Giunta comunale è composta da un numero di membri non superiore a cinque, oltre al Sindaco, in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati Assessori persone, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e non siano coniuge nonché, fino al terzo grado, ascendenti, discendenti, parenti o affini al sindaco. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
3. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 18, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
5. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà di vigilarne il corretto e coerente esercizio.
6. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
7. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lett. i) e m), del t.u. sull’ordinamento delle autonomie locali, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
Art. 34
Nomina e revoca degli Amministratori
1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi.
2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 35, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi delle strutture di servizio.