n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento espresso in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica dello stabilimento "IBF 2", sito in Via Malpaga del comune di Calendasco (Piacenza) proposto dalla ditta IBF SPA, per l'installazione di nuovi impianti relativi all'attività di saldatura, molatura, taglio termico e controlli non distruttivi ai sensi del Titolo II della LR 9/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
- di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), l'intervento proposto dalla ditta IBF S.p.A. (P.IVA n. 02941900165), relativo al progetto di modifica del proprio stabilimento “IBF 2”, ubicato in via Malpaga del Comune di Calendasco (PC), per l'installazione di nuovi impianti relativi all'attività di saldatura, molatura, taglio termico e controlli non distruttivi, in quanto (come valutato dalla conferenza di servizi) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- l'attivazione delle nuove emissioni potrà avvenire solo dopo la cessazione delle corrispondenti presenti nello stabilimento IBF 3 (E1, E2, E5, E6 ed E7 nell’autorizzazione di cui alla D.D. provinciale n. 2347 del 20.11.2006) presso lo stabilimento sito in Comune di Calendasco via Ancona n. 3;
- la realizzazione del nuovo Bunker per la radiografia dei pezzi potrà avvenire solo a seguito dell’acquisizione del previsto assenso della Prefettura;
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in attesa di recupero che generati dallo stesso) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ivi depositati. Tali contenitori dovranno essere identificati con i rispettivi codici CER ed etichettati conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.07.1984 (“R” nera in campo giallo), avere idonee caratteristiche ed essere posizionati all'interno di bacini di contenimento che ne impediscano lo sversamento;
- i rifiuti da trattare (costituiti da solvente esausto) e le morchie di distillazione (residui dell'attività di trattamento) dovranno essere stoccati correttamente e distintamente nel rispetto dei tempi e delle quantità previsti per il deposito temporaneo;
- ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera non è ammessa la diluizione delle medesime quando convogliate in un unico condotto;
- la Ditta dovrà realizzare quanto proposto nella relazione tecnica di impatto acustico allegata all'istanza e fornire il dettaglio progettuale in sede di aggiornamento dell’AIA. Dovrà inoltre essere eseguito, a valle degli interventi suddetti, il collaudo acustico post operam.
- di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ( euro cinquecento ) ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Provincia di Piacenza all'avvio del procedimento;
- di trasmettere la presente delibera al proponente IBF SpA, al SUAP del comune di Calendasco, al Comune di Calendasco, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale alla Sezione Territoriale e alla SAC dell'Arpae di Piacenza e all’AUSL - Dipartimento di Sanità pubblica di Piacenza;
- di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente provvedimento di verifica (screening).