n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)
Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla procedura di VIA relativa all'aumento del numero di capi nell'allevamento avicolo sito in loc. Casemurate, Via Bevano n. 18, nel comune di Forlì presentato dalla Soc. Agr. Santamaria Srl
L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunicala decisione in merito alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale relativa all'aumento del numero di capi nell'allevamento avicolo sito in loc. Casemurate, Via Bevano n. 18, nel comune di Forlì presentato dalla Soc. Agr. Santamaria Srl, procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dall'8/10/2014, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 249.
Il progetto è presentato dalla Soc. Agr. Santamaria Srl, avente sede legale in Via del Rio 400, San Vittore di Cesena 47020.
Il progetto interessa il territorio del comune Forlì e della provincia di Forlì–Cesena.
Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.10) della L.R. 9/99 e s.m.i.: “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30Kg) o 900 posti per scrofe”, ed è soggetto a procedura di VIA in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì–Cesena, con decreto del Presidente prot. gen. n. 53176/146 del giorno 15 giugno 2015, ha assunto la seguente decisione:
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA
(omissis)
decreta:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di aumento del numero di capi (da 473.136 a 610.000 polli da carne) nell'allevamento sito in loc. Casemurate, Via Bevano n. 18, in comune di Forlì presentato dalla Soc. Agr. Santamaria Srl, poiché il progetto, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nei paragrafi 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 1.C., 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato 7 Schema di Autorizzazione integrata ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:
- i capannoni 5-6-7-8 dell'allevamento, in ragione dei vincoli territoriali e paesistici ai quali sono soggetti, potranno contenere ciascuno, un numero massimo di animali pari a 70.970 [(59.142 + 11.828 (incremento 20%)];
- per quanto riguarda il recapito nelle vasche delle acque provenienti da lavaggi in fase di emergenza, la ditta deve assicurare la disponibilità dei volumi necessari a recepire le acque di lavaggio della fase emergenziale in totale sicurezza;
- l'azienda dovrà adeguare la densità degli animali allevati a quanto previsto, in termini di kg di peso vivo per metro quadro, dal decreto legislativo 181 del 27 settembre 2010 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2013;
- gli interventi di piantumazione previsti nelle figure 2-1 (protezione del ricettore R8) e 2-2 (interventi di mitigazione) del paragrafo 2.3.13 dell'Elaborato Quadro di Riferimento Ambientale datato 15/7/2014, dovranno essere realizzati entro la prima stagione utile successiva al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale. Gli elementi vegetali dovranno essere posti a distanza ravvicinata al fine di costituire cortine compatte efficaci in relazione agli obiettivi di tutela preposti;
- gli interventi di compensazione relativi alla realizzazione di una ulteriore fascia alberata aggiuntiva rispetto a quella già presente sul lato dei capannoni 7 e 8 dal lato del torrente, da realizzarsi secondo i criteri progettuali di cui al punto precedente, dovranno essere effettuati entro un anno dal rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, in stagione idonea alla piantumazione; le nuove essenze devono avere, al momento dell'impianto una circonferenza di almeno 12-14 cm; dovrà essere rispettata la distanza di 4 metri dal piede dell'argine per le piantumazioni (DM 523/1924);
- gli interventi di manutenzione sui nuovi impianti, da eseguire nei primi cinque anni dalla messa a dimora, devono consistere nell'innaffiatura, nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti. Si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non s ufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
- al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, dovrà essere inviata al Comune di Forlì ed all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni, contestualmente al report annuale entro il 30 aprile di ogni anno a partire dall'anno successivo ala piantumazione, una relazione tecnica e descrittiva corredata da documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;
- in considerazione del fatto che il traffico indotto dall'allevamento in oggetto insiste su una viabilità comune con altri allevamenti presenti nell'area, deve essere predisposta una relazione annuale che indichi il numero di mezzi movimentati dalla ditta nel corso dell'anno (suddivisi tra traffico leggero e traffico pesante). La relazione sarà presentata contestualmente al report annuale per i primi 3 anni a partire dalla data di approvazione del procedimento;
c ) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla ditta in data 25 maggio 2015 con nota prot. prov.le n. 49231 del 25/5/2015, relative allo schema di Rapporto Ambientale e alla bozza del Documento di AIA inviati in data 25/5/2015, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell'Allegato 1b del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
d) di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce i seguenti atti:
- Autorizzazione integrata ambientale - art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Parere igienico sanitario;
- Parere ARPA;
f) di dare atto che la presente Valutazione di impatto ambientale comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9/99 e s.m.i., l'Autorizzazione integrata ambientale che costituisce l'Allegato 7 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) dare atto che tutte le autorizzazioni e gli atti d'assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto ambientale del progetto di aumento del numero di capi (da 473.136 a 610.000 polli da carne) nell'allevamento sito in loc. Casemurate, Via Bevano n. 18, in comune di Forlì” che costituisce Allegato del presente atto;
h) di rilasciare l'Autorizzazione integrata ambientale alla Soc. Agricola Santamaria Srl con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via del Rio n. 400 - Loc. San Vittore, nella persona del sig. Pasquale Donini (gestore), per la prosecuzione dell'attività di allevamento (punto 6.6 a e 6.6 c all. I, D.Lgs. 59/05) svolta presso sito in loc. Casemurate, Via Bevano n. 18, in comune di Forli;
i) di approvare le prescrizioni ed il Piano di Monitoraggio e Controllo, nel testo che risulta dall'Allegato 7 “Le condizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale”, che costituisce parte integrante del presente decreto;
j) di stabilire, in relazione alla validità dell'Autorizzazione integrata ambientale, che:
- il presente decreto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- il presente decreto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'Autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 10 anni dalla data del presente atto;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
k) di precisare che la presente Autorizzazione integrata ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06;
l) di precisare che il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle sue condizioni;
m) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
n) di stabilire che il Gestore, in merito alla Direttiva 2010/75/UE e a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n 245 del 16/3/2015, dovrà presentare gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, (svolta secondo le modalità di cui al D.M. n. 272/2014), entro il 30 aprile 2016, contestualmente alla presentazione del Report annuale relativo all'anno 2015;
o) di precisare che, sulla base di quanto previsto dal DPR 317/96 e s.m.i., il detentore/proprietario degli animali dovrà comunicare alla U.O. di Sanità Animale della AUSL territorialmente competente per zona qualsiasi modifica strutturale e gestionale apportata all’azienda/allevamento per poter aggiornare la BDN (Anagrafi Zootecniche Nazionali);
p) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
q) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell’Allegato 7 al Rapporto Ambientale il quale costituisce allegato e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto: “Le condizioni dell’AIA” comprensivo del “Piano di Sorveglianza e Controllo”;
- il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Provincia di Forlì Cesena, all’ARPA ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'Autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì-Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;
- il gestore dovrà informare comunque l'Autorità competente e Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione integrata ambientale;
- entro trenta giorni da ricevimento del presente atto il Gestore dovrà provvedere al conguaglio delle spese istruttorie per un importo pari a € 504,00;
r) di fare salvi i diritti di terzi;
s) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di VIA, quantificate in € 1000 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
t) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;
u) di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Agr. Santamaria Srl, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;
v) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza, copia del presente atto al Comune di Forlì, all'Azienda USL di Forlì, all’Arpa - Sez. Forlì, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Valorizzazione e Tutela del paesaggio e degli insediamenti storici;
w) di pubblicare, per estratto, nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
x) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto.
Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.