n.48 del 23.02.2022 periodico (Parte Terza)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sede n. 6 di Santarcangelo di Romagna in seguito al quindicesimo interpello
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;
- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:
- l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati", che dispone, in particolare:
- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;
- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;
- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:
- l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
- l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
- l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;
- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. Determina n. 22595 del 16 dicembre 2020, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 23601 del 10/12/2021, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al quattordicesimo interpello conclusione del quindicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il sedicesimo";
Richiamati, inoltre:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
- l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;
Dato atto che:
a) risultano pendenti giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
b) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di quindicesimo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3 settembre 2019, non sono emerse difformità;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione della sede alla candidatura che ha accettato la sede farmaceutica proposta nel quindicesimo interpello, specificando che:
- la validità ed efficacia della presente assegnazione è condizionata al possesso di regolare ed efficace iscrizione all’Ordine dei farmacisti dei professionisti individuati, circostanza che verrà verificata da questa Regione, al più tardi, al momento in cui verrà presentata all’Ente competente la richiesta di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia quale necessario presupposto al rilascio della stessa;
- a tale scopo, il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà a comunicare tempestivamente alla Regione l’avvenuta presentazione dell’istanza di autorizzazione all’apertura della farmacia, in modo che la Regione proceda al previo suddetto controllo; in caso di esito negativo del controllo l’inefficacia della presente assegnazione verrà comunicata agli interessati e al Comune;
- la descrizione della sede farmaceutica assegnata, riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta organica vigente alla data di adozione del presente atto;
- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- l’eventuale rinuncia successiva al presente provvedimento di assegnazione effettuata da un solo co-titolare comporta la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;
- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017, recante “Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2”;
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia assegnata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL), necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;
- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità della farmacia assegnata con il presente atto, ai sensi dell'art. 10, "Competenze del Comune", della L.R. 2/2016;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari della sede che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, per quanto applicabile;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e ss.mm.ii;
- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 771 del 24 maggio 2021, “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Visti:
- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recentemente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Richiamato l'art. 8, “Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione”, del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020, “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la determinazione dirigenziale n. 20203 del 13 novembre 2020, “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020, “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità del presente atto;
determina
1) di assegnare la sede farmaceutica n. 6 del comune di Santarcangelo di Romagna ai farmacisti vincitori elencati nell'Allegato A della presente determinazione che l’hanno accettata a seguito del quindicesimo interpello, specificando che la validità ed efficacia della presente assegnazione è condizionata al possesso di regolare ed efficace iscrizione all’Ordine dei farmacisti dei professionisti individuati, circostanza che verrà verificata dalla Regione, al più tardi, al momento in cui verrà presentata all’Ente competente la richiesta di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, quale necessario presupposto al rilascio della stessa - e fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;
2) di richiedere al Comune di Santarcangelo di Romagna la tempestiva comunicazione alla Regione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di autorizzazione all’apertura della farmacia, in modo che la Regione proceda previamente al controllo di cui sopra;
3) di prevedere che in caso di esito negativo dei controlli l’inefficacia della presente assegnazione verrà comunicata agli interessati e al Comune;
4) di precisare che la descrizione della sede farmaceutica riportata nell’allegato A è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta organica vigente alla data del presente atto;
5) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B) della presente determinazione (parte integrante e sostanziale della stessa), da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune in cui è ubicata la sede assegnata con il presente provvedimento e al competente servizio farmaceutico dell’Azienda USL della Regione;
7) di notificare il presente atto agli assegnatari della sede farmaceutica indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
8) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, il Comune e la ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura della farmacia, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:
- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);
10) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
11) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos