n.168 del 07.06.2021 (Parte Seconda)

L.R. n. 2/2021 - art. 2 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 647/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 2021 n. 2 concernente “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. Norme in materia di termini amministrativi”;

Considerato che l’art. 2 “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici” della L.R. n. 2/2021, sopra richiamata, dispone che:

- al comma 1) “La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum”, ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l’idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo.”;

- al comma 2) “I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.”;

Considerato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 2 sopra citato, demanda alla Giunta regionale, con proprio atto, la definizione dei criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le condizioni per la concessione dei ristori, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che con propria Delibera di Giunta Num.647 del 3/5/2021, recante “Emergenza COVID-19 – Approvazione del bando relativo al “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici in attuazione dell’art. 2, L.R. n. 2/2021”, si è provveduto alla definizione dei criteri per la determinazione del contributo effettivo nonché le condizioni di concessione del medesimo ed i requisiti dei beneficiari, approvando l’Allegato 1), “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”;

Atteso che con la medesima deliberazione sopra richiamata, si demandano al Dirigente competente del Servizio Turismo, Commercio e Sport, i seguenti successivi provvedimenti:

- eventuali modifiche, non sostanziali, da apportare al testo del bando allegato al presente atto;

- l’individuazione, sulla base dei risultati della selezione delle domande ammesse a contributo;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo gli importi e il regime di aiuto stabiliti nel bando approvato con il presente atto;

- l’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna;

- l’approvazione dell’eventuale elenco delle domande non ammesse;

- l’adozione dei successivi provvedimenti di liquidazione dei contributi, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

- l’adozione di ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente che si rendesse necessario;

Constatato inoltre che l’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”, del bando in questione al

- comma 5, secondo punto, prevede fra gli elementi da inserire nell’istanza, “l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l’Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni”;

- al comma 9 prevede: “Non saranno considerate ammissibili le domande presente con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati”;

Constatato altresì che il dato di Posta Elettronica Certificata richiesto risulta necessario per la gestione della procedura completamente telematica del bando, in questione, in aderenza al principio generale di cui all’art. 3 bis, della L. 241/1990, al fine di una maggiore celerità nella gestione dei procedimenti di erogazione dei ristori in esame, considerata l’urgenza di questa fase emergenziale di pandemia COVID-19;

Atteso che all’art. 6 comma 3, del bando in questione, consente l’invio attraverso “soggetto delegato” con procura, al quale possono essere conferite, fra le altre azioni, anche le responsabilità dell’invio dell’istanza e di ricezione delle comunicazioni attraverso la PEC;

Ritenuto comunque opportuno, in ossequio alle norme generali in materia di Posta Elettronica Certificata, di cui all’art.16 del Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009, nonché le norme tecniche attuative conseguenti e successive, effettuare una rettifica al fine di precisare quanto già disposto dalle suddette norme, all’art.6 comma 9, nella seguente formulazione:

“9. Non saranno considerate ammissibili le domande presente con modalità diverse (fatto salvo l’elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.”;

Dato attochela rettifica a precisazione, di cui al punto procedente, non interviene sui requisiti dei beneficiari e sulla tipologia e misura del contributo assegnabile e pertanto non modifica aspetti sostanziali del bando in esame;

Dato atto che nel sopra menzionato Allegato 1), all’art.7 “Selezione delle domande di contributo”, al comma 1, si dispone che:

1. La procedura di selezione delle domande, di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:

- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

- al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.

2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

- qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 6 del presente bando;

- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all’art. 3.

Dato atto, altresì, che sempre nel citato bando di cui Allegato 1, al precedente art. 4 “Tipologia e misura del contributo”, si dispone che:

“1.I contributi di cui al presente bando potranno essere concessi nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, in base alla seguente ripartizione:

a. euro 750.000,00 quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all’art. 3 che esercitano la professione con partita IVA, come indicato alla lettera b) dell’art.3;

b. euro 250.000,00 quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all’art. 3 che esercitano la professione senza partita IVA, come indicato alla lettera c) dell’art.3;

2. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett a) è stabilito in € 2.500,00. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett b) è stabilito in € 500,00.

3. A seguito dell’istruttoria delle domande ammesse, per ogni plafond di cui al comma 1, nel caso in cui non sia possibile ammettere a contributo l’importo massimo di cui al comma 2, per insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione delle risorse dei predetti plafond per il numero delle istanze accettate, determinando il contributo effettivo sia per i soggetti aventi diritto che esercitano con Partita IVA sia per coloro che svolgo l’attività senza Partita IVA.

4. Qualora, attribuito il contributo massimo di cui al comma 2, si verifichi una economia in uno dei due plafond di cui al comma 1, dette risorse saranno destinate ad integrazione dell’altro plafond ed assegnate in misura proporzionale ai soggetti ammessi a contributo nel limite del contributo massimo previsto.

Ravvisato che per mero errore materiale al c. 1 dell’art. 7 del bando Allegato 1) è indicato il richiamo alla procedura a sportello di tipo valutativo di cui all’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, che peraltro risultano incoerenti con le modalità di assegnazione e quantificazione del contributo specificate all’art. 4, sopra riportato;

Ritenuto opportuno modificare il c. 1 dell’Art. 7 del “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, Allegato 1), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 3/5/2021, come segue:

Art.7 “Selezione delle domande di contributo”

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:

- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

- al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.”

Dato atto che la rettifica, derivante da un mero errore materiale afferente aspetti procedurali, non interviene sui requisiti dei beneficiari e sulla tipologia e misura del contributo assegnabile e pertanto non modifica aspetti sostanziali del bando in esame;

Dato, altresi, atto che viene fatto salvo, in ogni sua parte, quanto già approvato nell’allegato 1) con Deliberazione di Giunta regionale n. 647 del 3/5/2021, che non è oggetto delle rettifiche approvate con il presente atto;

Dato infine atto che, in esito a quanto sopra, il “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate;

Visti:

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di modifica dell’art. 83, comma 3, lettera a) del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione n. 5555/2021 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Finanze”;

- la determinazione n. 2373 del 21/2/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio "Turismo, commercio e sport"”;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di approvare le seguenti rettifiche del “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, Allegato 1, approvato con propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021, così come di seguito riportate:

- al comma 9, dell’art. 6, nella seguente formulazione:

Articolo 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”

“9. Non saranno considerate ammissibili le domande presente con modalità diverse (fatto salvo l’elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.”;

- al comma 1, dell’art. 7, nella seguente formulazione:

Art.7 “Selezione delle domande di contributo”

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata: - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande; - al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario. 2. di dare atto che viene fatto salvo in ogni altra sua parte il testo dell’Allegato 1), non oggetto della presente rettifica, approvato con propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021; 3. di dare, altresì, atto che, in esito a quanto sopra, il “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate; 4. di dare infine atto che il documento “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, Allegato 1), così come rettificato con il presente atto, sostituisce il documento approvato con la precedente propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021, parimenti denominato; 5. di disporre la pubblicazione del presente atto nonchè dell’Allegato 1), “Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021”, così come approvato con la presente determinazione, nell’apposito portale https://imprese.regione.emilia-romagna.it; 6. che si provvederà alla pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi

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