n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina (RA)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina, Viale C. Colombo 161, Punta Marina Terme (Ra), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Scienza dell’alimentazione (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
e per altre attività mediche relative alle discipline sopra elencate;
b) Attività di diagnostica per immagini;
c) Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
d) Punto prelievi
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.