n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento in via provvisoria poliambulatorio privato di prevenzione oncologica Istituto Ramazzini di Bologna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini, sito in Via Libia 13/A, Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale) - solo visite;
- Gastroenterologia;
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);
- Oncologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Scienza dell'alimentazione (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a Mammografia, Ecografia e Densitometria);
- Laboratorio analisi (limitatamente a citologia e istologia);
- Punto prelievi;
escluse cardiologia pediatrica ed ecografie ostetriche;
2. di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4. l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3.;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.