SUPPLEMENTO SPECIALE N.89 DEL 22.06.2022

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

Art. 1 – Finalità e definizioni

Art. 2 – Interventi a sostegno dei carnevali storici

Art. 3 – Contributo straordinario per l’anno 2022

Art. 4 – Norma finanziaria

Art. 5 – Clausola valutativa

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi dell’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quale componente rilevante dell’identità culturale e delle tradizioni regionali.

2. Per la promozione e la valorizzazione dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell’associazionismo e degli enti del terzo settore.

3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione della presente legge.

Art. 2

Interventi a sostegno dei carnevali storici

1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici sia privati organizzatori delle manifestazioni.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 3

Contributo straordinario per l’anno 2022

1. Per l’anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce per l’organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a euro 100.000,00, per l’anno 2022, è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20 per cento delle spese sostenute; l’importo massimo del contributo straordinario non può in ogni caso superare euro 100.000,00.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009).

Art. 5

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2, comma 1 della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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