n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per altri usi alternativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’Allegato VIII “Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte 2 “Restrizioni” e nello specifico la sezione D “Sottoprodotti”, la quale prevede che:

- è vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve. Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto;

- le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello;

- sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e in particolare l’art. 14 “Eliminazione dei sottoprodotti”, il quale prevede che:

- i produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione;

- il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente;

- gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti;

- i produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato;

- gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi;

- il Regolamento (EU) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, che all’art. 57, tra gli obiettivi che gli Stati membri devono perseguire nel settore vitivinicolo, prevede anche quello di sostenere l’utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e in particolare:

- l’art. 13, che dispone che:

- la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento;

- fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché' per le vinacce destinate ad usi alternativi, compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute;

- alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico è consentita l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti esclusivamente prodotti vitivinicoli denaturati. É altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico;

- la detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta libera, è valida per una campagna vitivinicola e deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento;

- l’articolo 62, che individua nel MIPAAF l’autorità preposta al controllo dell’osservanza delle norme dell’Unione Europea nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e tra le altre, delle disposizioni dell’art. 13 della medesima legge;

- l’articolo 83, che dispone la competenza dell’ICQRF per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni, tra le altre, delle disposizioni dell’articolo 13 della medesima legge;

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 5396 del 27 novembre 2008 “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”, come modificato dal decreto MIPAAF n. 7407 del 4 agosto 2010;

Considerato che l’art. 5 del sopra citato Decreto n. 5396/2008, come modificato dal Decreto n. 7407/2010, prevede:

- al comma 1, che i produttori che sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;

b) uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;

d) uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

e) uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

- al comma 2, che le vinacce destinate all’estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari (prodotti ortofrutticoli, formaggi, prodotti da forno e salumi), sono considerate come utilizzate per uso alternativo. L’utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari è autorizzato dalla Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

- al comma 4, che le Regioni e le Province autonome stabiliscano tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento e stabiliscono, altresì, le disposizioni applicative per l’utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali;

- al comma 5, la modalità di presentazione e i contenuti della “Comunicazione per l’uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” (di cui all’Allegato 2 bis del medesimo Decreto), che deve essere inoltrata all’ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero (in sigla ICQRF);

- al comma 9, che ai fini della qualificazione dei materiali quali sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;

Preso atto delle richieste pervenute al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, di autorizzazione per i seguenti usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, diversi da quelli già previsti dal citato comma 1 dell’art. 5 del Decreto n. 5396/2008 e successive modifiche e integrazioni:

- produzione di: olio grezzo di vinacciolo ad uso industriale; olio raffinato di vinacciolo ad uso industriale; oleine per uso industriale;

Ritenuto opportuno:

- stabilire che, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del Decreto n. 5396/2008, nel territorio della Regione Emilia-Romagna i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva possono essere ritirati sotto controllo per i seguenti usi alternativi, ulteriori a quelli già previsti dall’art. 5 comma 1 del medesimo Decreto:

- produzione di: olio grezzo di vinacciolo ad uso industriale; olio raffinato di vinacciolo ad uso industriale; oleine ad uso industriale;

- specificare che, ai sensi dell’articolo 62 del Legge 12 dicembre 2016 n. 238, il MIPAAF, tramite l’ICQRF, è l’autorità preposta al controllo dell’osservanza delle norme dell’Unione Europea nel settore vitivinicolo e, tra le altre, quelle sugli usi alternativi ex art. 5, comma 4 del Decreto n. 5396/2008;

- dare atto che ai fini della qualificazione dei residui derivanti dalla vinificazione o da qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva quali sottoprodotti, ai sensi del citato comma 9 dell’articolo 5 del Decreto n. 5396/2008 si applicano le disposizioni di cui alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006, che non sono in alcun modo derogate dal presente provvedimento;

- confermare quant’altro stabilito dalla normativa in materia di sottoprodotti e in materia di vitivinicolo, alla quale è fatto rinvio per quanto non espressamente previsto dal presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 1/4/2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del Decreto n. 5396/2008 e successive modifiche e integrazioni, nel territorio della Regione Emilia-Romagna i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva possono essere ritirati sotto controllo per i seguenti usi alternativi, ulteriori a quelli già previsti dall’art. 5 comma 1 del medesimo Decreto:

- produzione di: olio grezzo di vinacciolo ad uso industriale; olio raffinato di vinacciolo ad uso industriale; oleine ad uso industriale;

2. di specificare che, ai sensi dell’articolo 62 del Legge n. 238/2016, il MIPAAF, tramite l’ICQRF, è l’autorità preposta al controllo dell’osservanza delle norme relative agli usi alternativi di cui al precedente punto;

3. di dare atto che ai fini della qualificazione dei residui derivanti dalla vinificazione o da qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva quali sottoprodotti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 del Decreto n. 5396/2008 si applicano le disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non sono in alcun modo derogate dal presente provvedimento;

4. di confermare quant’altro stabilito dalla normativa in materia di sottoprodotti e in materia vitivinicola, alla quale è fatto rinvio per quanto non espressamente previsto dal presente atto;

5. di inviare il presente atto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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