n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di un biolago localizzato presso l'Azienda Agrituristica Corte d'Aibo, in località Monteveglio (BO), Via Marzatore, 15, in provincia di Bologna, presentato dalla Società Coop. Agricola La Corte - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni “progetto per la realizzazione di un biolago localizzato presso l’azienda agrituristica Corte d’Aibo, nel comune di Monteveglio, Via Marzatore 15, in provincia di Bologna presentato da Coop Agr. La Corte scarl”, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 30 luglio 2013, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che vengono di seguito trascritte:

  1. i materiali di risulta derivanti dallo scavo dovranno essere riutilizzati all’interno dell’azienda, così come dichiarato;
  2. qualora in futuro si modificasse la modalità di alimentazione dell’invaso, prevedendo il suo riempimento mediante prelievo di acque pubbliche superficiali, dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita concessione di derivazione;
  3. si reputa necessario la delimitazione dell’area del bacino con opportuna recinzione, in base alle norme di sicurezza;
  4. le sistemazioni a verde previste per l’inserimento ambientale dell’opera, dovranno essere realizzate secondo quanto indicato nella documentazione presentata;
  5. l’invaso non è balneabile, ma è realizzato esclusivamente a scopo paesaggistico-ambientale funzionale all’agriturismo, come dichiarato dal Proponente;
  6. al fine di minimizzare gli impatti in fase di realizzazione dell’opera si attueranno gli accorgimenti cautelativi per la gestione del cantiere;
  7. al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate le opere di mitigazione ed arredo vegetazionale previste dal SIA per un adeguato inserimento paesaggistico;
  8. per l’inerbimento dei bordi e dell’area di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
  9. predisporre opportuna segnaletica sulla non balneabilità dell’invaso dato il contesto aziendale adibito ad agriturismo;
  10. permettere i controlli archeologici in corso d’opera, che dovranno essere eseguiti, a carico della società proponente, da archeologi professionisti con modalità che dovranno essere concordate con il funzionario referente della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, comunicando con congruo anticipo il nominativo dell’archeologo incaricato e la data di inizio lavori;
  11. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino Reno, alla Provincia di Bologna, al Comune di Monteveglio, all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna, all’AUSL di Bologna e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna.

c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna in merito al progetto in esame, ai sensi della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito in istruttoria e agli atti della Regione Emilia-Romagna al protocollo PG.2012. 0277921 del 26/11/2012;

d) di dare atto che l’autorizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Reno in merito al progetto in esame, ai sensi della Del. Cons. n.3109/1990, con Determinazione n. 10104 del 20/8/2013 a firma del Responsabile del Servizio arch. Ferdinando Petri e acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna, costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che il nulla osta e la valutazione d’incidenza del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio tramite l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, rispettivamente ai sensi della L.R. 6/2005 ed ai sensi del DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni - art. 6 DIR 92/43/CE, sono acquisiti agli atti al protocollo regionale PG.2012. 0081341 del 29/3/2012; tali documenti costituiscono l’Allegato n. 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Ente Parco non è intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

f) di dare atto che l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 del Comune di Monteveglio, comprensiva di parere di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è stata acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG.2013. 0220027 del 12/9/2013, e costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Amministrazione comunale di Monteveglio non è intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

g) di dare atto che il permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 31 del 25/11/2002, sarà emesso da parte della competente Amministrazione del Comune di Monteveglio, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, successivamente alla presente deliberazione e prima dell’avvio dei lavori;

h) di dare atto che il parere sul permesso a costruire ai sensi della L.R. 31/2002 di competenza dell’AUSL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, è stato acquisito in istruttoria e agli atti della Regione Emilia-Romagna al protocollo PG.2013. 0190617 del 30/7/2013;

i) di dare atto che il parere sul permesso a costruire ai sensi della LR 31/2002 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Bologna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è compreso all’interno del Rapporto di cui al punto 3.9;

j) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con lettera acquisita al protocollo regionale PG.2013. 0181971 del 19/7/2013, subordinandone la realizzazione a controlli archeologici in corso d’opera, che dovranno essere eseguiti, a carico della società proponente, da archeologi professionisti; le modalità di detti controlli dovranno essere concordate con il funzionario referente della stessa Soprintendenza, pertanto la Società dovrà comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza il nominativo dell’archeologo nominato e la data di inizio lavori: si reputa di recepire tale prescrizione all’interno della presente deliberazione; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non è intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

k) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

l) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

m) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditta proponente Coop Agr. La Corte scarl;

n) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di Monteveglio, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Reno, all’AUSL sanità pubblica di Bologna, all’ARPA - Sezione provinciale di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

o) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

p) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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