SUPPLEMENTO SPECIALE N.229 DEL 29.05.2018

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Principi e finalità 

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone, in ragione del loro orientamento sessuale o dell’identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all’integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute e un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, nonché, degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, e dell’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale, nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, garantisce la dignità e il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla identità di genere. A tale fine promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché, a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione.

3. La Regione adotta, nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione assicura l’accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

5. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e favorire l’acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l’integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, del lavoro, sociali e sanitarie e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione, aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e favoriscono l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere, favorendo la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché adottando interventi in favore delle persone discriminate, o che potrebbero esserlo, in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

2. Per il raggiungimento delle finalità, di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nei livelli retributivi.

3. La Regione, in particolare attraverso i servizi per il lavoro, garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultassero discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo e che, inoltre, valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di attività d’impresa, nonché per il loro consolidamento e sviluppo.

4. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio.

5. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, con proprio atto, individua criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 3

Attività educative e sport

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, le autonomie scolastiche, le Università, i soggetti gestori di attività di formazione professionale e le associazioni, promuove e sostiene attività di formazione e aggiornamento del personale in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, nonché sostiene progettualità che in tal senso coinvolgano anche le famiglie degli studenti.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Regione attiva forme di collaborazione con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici e socio-sanitari, e opera d'intesa con l'ufficio scolastico regionale.

3. La Regione orienta le misure previste dalla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” verso il contrasto di stereotipi e comportamenti omotransfobici anche mediante specifiche azioni per evitare l’abbandono sportivo.

Art. 4

Attività culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono, a integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8, nella legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista, anche di tipo omofobico e transfobico, nonché sostengono eventi socio-culturali che diffondano la cultura dell’integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto dei diversi stili di vita così come caratterizzati anche dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell’integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici, a soggetti privati ed alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali, in particolare quelli di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

Art. 5

Interventi in materia socio-assistenziale e socio–sanitaria

1. Il servizio sanitario regionale, i servizi socio - assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono servizi e iniziative di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione, in particolare nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 attivano forme di collaborazione con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Gli interventi del presente comma possono essere resi anche a titolo gratuito.

4. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore nonché con linee guida per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 6

Formazione regionale

1. La Regione a integrazione di quanto previsto dall’art.19 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di orientamento sessuale e identità di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere e della rimozione degli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.

2. La Regione, nell’ambito della programmazione della formazione professionale, prevista dal comma 2 dall’art.19, della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) integra la propria offerta di formazione specifica per chi opera dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze delle funzioni di accoglienza e della casa rifugio sulle discriminazioni e violenze scaturenti dalle tematiche di orientamento sessuale e identità di genere. Inoltre, attua specifici percorsi formativi rivolti al personale addetto alla gestione delle risorse umane ed alle politiche organizzative sia del settore privato che pubblico.

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari per superare gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

4. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l’adozione nel contesto lavorativo di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;

b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

c) prevede all’interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

Art. 7

Responsabilità sociale delle imprese

1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione inserisce i principi e gli obiettivi della presente legge nell’ambito degli interventi per la promozione della responsabilità sociale delle imprese, di cui al Capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed, a tale fine, sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

2. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere possono segnalare all’Osservatorio di cui all’art.11, ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale, di cui al comma 1, la presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Art. 8

Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati

1. In adempimento dell' articolo 2 della Costituzione e dell’ articolo 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone, alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi e su l'unione civile prevista dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nonché alle formazioni sociali.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, commi 39 e 40 dalla stessa legge 76/2016 in ordine ai conviventi di fatto, e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione. La regione sostiene i Comuni, sul piano tecnico e giuridico, nelle operazioni connesse all’iscrizione all’anagrafe di bambini e bambine di coppie di madri o di padri, al fine, anche, di assicurare pari tutele e dignità ai figli di coppie omogenitoriali.

4. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, con proprio atto, previo parere delle competenti commissioni assembleari, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.

5. I Comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 4.

Art. 9

Estensione delle competenze dei Garanti regionali

1. I Garanti regionali, nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dallo Statuto regionale e dalla rispettive leggi regionali istitutive intervengono, nei casi di discriminazione ai sensi della presente legge, anche per accogliere e valutare segnalazioni di persone, di organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e di enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

2. Nello svolgimento di tali funzioni i Garanti, di cui al comma 1, singolarmente o in applicazione del disposto dell’art. 13 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25, “Norme sul difensore civico regionale. abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico), nonché dell’art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”:

a) rilevano, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rilevano, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie ai sensi della presente legge;

c) segnalano ai Presidenti dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale e all’Osservatorio regionale, di cui alla presente legge, i comportamenti e le normative discriminatorie individuati;

d) agiscono a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, di cui alla presente legge, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

3. Una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo è inserita singolarmente nelle relazioni annuali:

a) del difensore civico, di cui all’art 11 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”;

b) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all’art. 11 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”,

c) della Giunta regionale, di cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.

Art. 10

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione promuove il soccorso, la protezione, il sostegno e l’accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

2. In attuazione dell’art. 5, comma 4, lett. f), della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione favorisce, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’istituzione e la presenza omogenea sul territorio regionale di centri e case anti-discriminazione e anti-violenza, inclusi punti di accoglienza qualificati, nonché, punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza di cui al comma 1, nonché realizza una fattiva collaborazione con le associazioni universitarie e giovanili per accogliere in case protette i ragazzi emarginati a causa del loro orientamento sessuale ed evitare in questo modo fenomeni di abbandono sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;

b) promuove e stipula protocolli d'intesa e altre forme di collaborazione con istituzioni locali e territoriali, con organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 e operanti nei settori di cui al comma 1, per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

4. La Regione in collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza, attua interventi per minori testimoni di violenza, nonché a favore di minori che subiscono violenza, determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

5. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4.

Art. 11

Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale
o dall’identità di genere

1. La Regione istituisce, presso la struttura amministrativa regionale competente, individuata con apposita deliberazione, l’Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

2. L'Osservatorio:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi, in questa specifica materia, adottate nel settore pubblico e privato;

b) raccoglie i dati e realizza un monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza sul territorio regionale derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD (istituito con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 2 settembre 2010) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;

c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.

3. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) tre rappresentanti dell’Assemblea legislativa, almeno uno dei quali espressione delle minoranze;

c) sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

e) le Consigliere di Parità regionale e il Presidente del Comitato unico di garanzia (C.U.G.) della Regione Emilia-Romagna, nella sua qualità di coordinamento dei CUG presenti sul territorio regionale, così come previsto dall’art. 27, comma 4 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

4. I componenti dell’Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio della funzione di osservatorio regionale.

5. La partecipazione all’Osservatorio viene svolta a titolo gratuito.

6. L’Osservatorio invia all’Assemblea legislativa una relazione annuale relativa all’attività svolta e presenta, con la medesima cadenza, un rapporto in ordine ai dati ed alle buone prassi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 12

Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione, fin dai primi anni di vita delle persone, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all’identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, siano compresi, decodificati e superati.

2. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell’ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), favorisce, per quanto di competenza, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, nonché, attiva altre azioni dirette a contrastare le discriminazioni di cui al comma 1.

3. Il CORECOM promuove, per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione di quanto già previsto all’art. 34 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), collaborazioni con:

a) le amministrazioni statali competenti;

b) gli enti territoriali e loro associazioni;

c) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

d) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

e) l’Ordine dei giornalisti;

f) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, sia in forma singola che associata.

4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio, rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all’identità di genere della persona, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti, non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale, da parte di soggetti aderenti a tali codici.

5. Nell’ambito delle funzioni di disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 13

Partecipazione alla Giornata internazionale contro l'omotransfobia

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Giornata internazionale contro l'omofobia al fine di promuovere l’adozione di ogni iniziativa utile alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare rivolta anche al mondo della scuola, attraverso l’organizzazione di eventi e dibattiti a carattere regionale e locale, per garantire adeguata risonanza alla celebrazione di iniziative, in sinergia con gli enti locali e con le associazioni del territorio regionale.

Art. 14

Costituzione di parte civile e Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni

1. La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.

2. La Regione promuove l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

3. Al fine di garantire l’effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l’accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l’assistenza legale.

4. L’accesso al Fondo è regolamentato da apposita deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare competente, che definisce:

a) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l’accesso al Fondo;

b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;

c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;

d) le modalità di accesso ai contributi;

e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;

f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 15

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio, di cui all'articolo 11, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, che fornisca informazioni su:

a) l'andamento del fenomeno sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dei risultati ottenuti nell’opera di prevenzione e contrasto;

b) le azioni e le misure promosse, sostenute o realizzate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14;

c) l’operatività e l’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 11, e le attività svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito delle funzioni individuate dall’articolo 12;

d) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, unitamente al numero e alla tipologia dei soggetti beneficiari;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2018, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 Art. 17

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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