n.149 del 30.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica (screening), ai sensi della L.R. 9/99 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativo al progetto di "Variazione per l'inserimento della linea di lavorazione per il recupero del granulato di rame dai motori elettrici e cablaggi, in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano (BO)". Proponente: Italmetalli S.r.l.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGBO/2018/9032 del 17/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Variazione per l’inserimento della linea di lavorazione per il recupero del granulato di rame dai motori elettrici e cablaggi in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano (BO)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

1) in considerazione della modifica proposta all'impianto e della conseguente parziale riorganizzazione del lay-out interno, si prescrive, in sede di richiesta di modifica non sostanziale di AIA, di presentare uno studio idraulico che verifichi le condizioni di sicurezza dell'intero impianto rispetto agli scenari di allagamento indicati dal PGRA approvato, sulla base dei dati idraulici a disposizione del Consorzio di Bonifica della Renana, competente sul territorio; 

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

2) in considerazione che nella vigente AIA, “non vi sono consumi di materie prime all’interno dei processi di lavorazione dei rifiuti”, la potenzialità massima complessiva in ingresso è pari a 300.000 tonnellate annue, e non modificata con la presente richiesta;

3) Rischio incendio:

  • si richiede che nell'elaborazione dei piani di emergenza si tenga conto di questi aspetti anche in relazione alle possibili ricadute verso l'esterno;
  • si ritiene inoltre necessario che il piano (ovvero i piani) di emergenza sia accurato e divulgato (se del caso) agli enti che possano essere eventualmente coinvolti nella gestione dell'emergenze stesse;
  • in considerazione di tale problematica, si evidenzia la necessità di coinvolgere i VV. FF. in sede autorizzativa; 

4) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

  • valutazione dei rischi: sia rispettato quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, nella parte relativa al nuovo impianto di granulazione (aggiornamento del 11/5/2017) e nei punti relativi ai vari rischi di natura chimica e fisica;
  • aree di lavoro: tutta l’area adiacente il nuovo impianto (zone operative dei ragni, nastri trasportatori, ecc.) deve essere opportunamente delimitata ed interdetta al transito di personale non addetto al funzionamento di tali macchinari;
  • macchine ed impianti: tutti i macchinari ed impianti realizzati devono essere dotati di marcatura CE, ed accompagnati da appropriata documentazione (fascicolo tecnico, libretto d’uso e manutenzione, ecc.), nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine). Tutti gli organi in movimento devono essere resi inaccessibili e protetti contro il rischio di contatto accidentale. Devono essere installati idonei segnalatori luminosi ed acustici per segnalare l’avvio degli impianti e devono essere installati idonei dispositivi per l’arresto immediato in caso di emergenza;
  • circolazione veicoli/pedoni: a seguito dell’installazione del nuovo impianto, occorre individuare i percorsi riservati ai pedoni (sia dipendenti, sia autisti esterni). Si ricorda che tali percorsi e zone di passaggio devono garantire la sicurezza dei pedoni e devono essere evidenziate mediante realizzazione di segnalazione orizzontale permanente, in modo distinto rispetto alle zone riservate ai veicoli, come prevede l’all. IV del D.Lgs. 81/08:

1.4.1. le vie di circolazione (...) devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio;

1.4.3. qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente;

1.8.3. i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro).

Oltre alla opportunità di obbligare gli addetti ad indossare continuamente DPI ad alta visibilità, al fine di evitare investimenti, occorre valutare la necessità di obbligare i mezzi pesanti che si trovano a circolare all’interno di tale area ad attivare il segnalatore visivo a luce lampeggiante (girofaro) ed in caso di manovre in retromarcia anche il relativo segnalatore sonoro;

  • servizi igienico assistenziali: in caso di aumento del personale, dovuto alla realizzazione del nuovo impianto, deve essere valutato il numero e dimensione dei servizi igienico assistenziali (wc, lavabi, docce, spogliatoi e refettorio) a disposizione dei lavoratori;
  • formazione del personale: gli addetti alla conduzione del nuovo impianto devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08; 

5) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Polveri:

  • la valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere conseguentemente aggiornate;
  • deve essere valutata l’esposizione dei lavoratori, per gruppi omogenei raggruppati per mansione, a polveri inalabili e respirabili mediante misurazione periodica, con riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali; 

6) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Rumore:

  • la classificazione dei lavoratori nelle tre fasce di esposizione giornaliera (fino a 80 dB(A) di Lex, da 80 a 85 dB(A) di Lex, oltre 85 dB(A) di Lex, o in alternativa, la stima dell’esposizione settimanale, deve essere aggiornata successivamente al cambiamento dell’assetto impiantistico;
  • i DPI proposti, con i limiti di attenuazione ottenibile (15-20 dB(A)), devono essere utilizzati con adeguata formazione periodica ed addestramento degli utilizzatori, non trascurando altre eventuali misure di riduzione del rischio;
  • ai sensi del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro”, si deve applicare il punto 4.3 dell’Allegato I: “Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico. Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario. In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme”; 

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

in merito alla componente Atmosfera:

7) si propone un valore limite di portata da autorizzare per l’emissione E1 pari a 80.000 Nmc/h, mantenendo invariato il valore limite di concentrazione per le polveri pari a 10 mg/Nmc;

8) si ritiene che la ditta debba individuare delle misure gestionali/azioni correttive per ridurre/convogliare il più possibile le emissioni diffuse;

9) si prescrive la puntuale attuazione delle seguenti prescrizioni che saranno ribadite nella successiva modifica di AIA:

  • bagnare costantemente, in modo che siano sempre umidi, i cumuli di rifiuti che producono polveri diffuse durante la loro movimentazione mediante adeguato sistema di abbattimento polveri, compresa la fase di carico dei rifiuti da trattare nella nuova linea di granulazione rame;
  • effettuare la pulizia di tutti i piazzali ogni 2 giorni con asportazione del materiale polverulento facendo attenzione a non sollevare materiale polverulento in aria durante le operazioni di pulizia;
  • effettuare dei monitoraggi sulle polveri diffuse replicando le misure perimetrali e i 4 punti intorno al granulatore comprensivi di caratterizzazione chimico-fisica e granulometrica. In una prima fase (primi 4 mesi dall’attivazione del nuovo impianto di granulazione) tali monitoraggi dovranno essere di durata 24 ore e ripetuti una volta al mese in condizioni di funzionamento regolare dell’impianto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, da inviare ad ARPAE SAC e Sezione Provinciale in una apposita relazione contenente anche le condizioni meteorologiche durante i prelievi e quelle di attività dell’impianto, sarà definito il monitoraggio del periodo successivo ed eventuali prescrizioni da porre in atto; 

in merito alla componente Rumore:

10) si prescrive che i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente zonizzazione acustica Comunale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/2/2016 e previsti dalla stessa per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”; 

c) di stabilire che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni sia presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Bologna;

d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 250 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Bologna all’avvio del procedimento;

e) di trasmettere la presente delibera al proponente Italmetalli S.r.l., all’ARPAE SAC di Bologna, all’ARPAE – Sezione di Bologna, al Comune di Valsamoggia, al Consorzio di Bonifica Renana, all’ Azienda USL Distretto di Casalecchio e ad HERA S.p.A.;

f) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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