SUPPLEMENTO SPECIALE n. 196 del 18.06.2013

Relazione

1. Le finalità ed il contesto di riferimento

Con il presente progetto di legge la Regione intende dare piena attuazione al quadro di competenze, introdotto dalla Legge costituzione n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012, che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini. 

Esso si inserisce nel quadro delle politiche regionali finalizzate a sostenere le scelte professionali ed a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché a supportare l’inserimento lavorativo delle persone.

Il tirocinio è uno degli strumenti individuati dalla Regione sia nell’ambito del sistema formativo sia delle politiche attive del lavoro, regolati dalle leggi regionali n. 12/2003 e n. 17/2005, che continuano a costituire l'asse portante di tali politiche regionali.

Il presente progetto di legge, nel confermare la finalità dell'impianto strategico complessivo della legge 17, costituisce l’attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 24/01/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge 92/2012. A tal fine si è proceduto a modificare soltanto gli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini.

I tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto pacchetto Treu), e dal Decreto Interministeriale n. 142/98 hanno conosciuto sin dalla prima attuazione una larga diffusione nella regione Emilia-Romagna, soprattutto in favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, formativi e universitari.

Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna [1] risultano attivati, nel 2012, 10.448 tirocini, di cui 5.430 (52%) rivolti a donne e 5018 (48%) a uomini. Nell’ultimo triennio si assiste tuttavia ad una forte riduzione nel numero di tirocini attivati sia per effetto della crisi economica sia per effetto delle incertezze normative che hanno provocato un rallentamento nella promozione dello strumento. In particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi del 2010, si è passati ai 14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una diminuzione più consistente per le femmine, - 2.474, che per i maschi, -1.905.

Dal 2011 al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha attivato una sola esperienza di tirocinio, senza differenze di genere. I tirocinanti sono per oltre l’80% giovani di età compresa tra i 18 ai 34 anni, di cui inoltre circa la metà non supera i 24 anni, con alti livelli di scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo di laurea o di alta specializzazione).

2. Le scelte di fondo

Con le modificazioni legislative introdotte ci si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: il rafforzamento degli elementi formativi nel tirocinio; il contrasto inoltre ai possibili utilizzi elusivi. Quest’ultimo aspetto emerge anche nella legge n. 92/2012 così come nelle “Linee guida in materia di tirocini”, mentre la legge regionale dettaglia maggiormente la valenza formativa del tirocinio.

In particolare si segnalano le seguenti novità.

Sono innanzitutto previste tre differenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali presenta alcune peculiarità funzionali e regolative.

La qualificazione dello strumento viene promossa innanzitutto introducendo quali obiettivi formativi del tirocinio, gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale delle qualifiche; inoltre attraverso l’individuazione di regole speciali per i tirocini di inserimento o reinserimento, come anche, sotto diversi aspetti, per i tirocini appartenenti alla terza tipologia (concernenti persone con disabilità, socialmente svantaggiate nonché richiedenti asilo o protezione internazionale); e infine ponendo maggiore attenzione all’attività dei soggetti promotori, confermati sostanzialmente rispetto alle previsioni della legge regionale n. 17/2005.

La novità principale è rappresentata inoltre dal diritto del tirocinante ad una indennità, secondo le previsioni della Legge n. 92/2012.

Viene ancora promossa e rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro ed in particolare le Direzioni regionali e territoriali del lavoro.

A fronte di violazioni degli obblighi ricadenti su soggetto promotore ed ospitante sono infine previste l’immediata interruzione del tirocinio; il divieto di attivare ulteriori tirocini per determinati intervalli temporali; in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo, da parte del soggetto promotore, l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (mentre è la legge n. 92/2012 a prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, a fronte di mancata corresponsione dell’indennità al tirocinante).

3. Elementi principali di disciplina

3.1 Tipologie di tirocinio

In attuazione delle linee guida si prevedono le seguenti tipologie di tirocinio:

  1. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo studio entro e non oltre i dodici mesi;
  2. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
  3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Il progetto di legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, in particolare:

  1. sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  2. dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento;
  3. dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi nel caso di soggetti con disabilità.

Sono inoltre previste, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e di soggetti con disabilità, misure di agevolazione e di sostegno, condizioni di maggior favore, nonché eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

3.2 Soggetti promotori

I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005, fatta eccezione per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

3.3 Vincoli

Per quanto attiene ai vincoli in capo ai soggetti ospitanti, è prevista l’impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché il divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso Si prevede il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999. Viene definito l’obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nonché l’obbligo di non fruire della Cassa Integrazione Guadagni anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché delle persone con disabilità.

3.4 Qualificazione dei tirocini

Nella progettazione del tirocinio, per valorizzarne al massimo la valenza formativa, la proposta di legge prende a riferimento per la progettazione del tirocinio le qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche.

La Giunta regionale, al fine di garantire un’attuazione di qualità dell’istituto nonché omogenea sul territorio regionale, si riserva di stabilire le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso di tirocinio, in coerenza con gli standard del sistema regionale e di definire un modello di convenzione e di progetto formativo.

Si rinvia altresì alla Giunta regionale, al fine di garantire inclusione e cittadinanza attiva, la disciplina che regoli le eventuali deroghe alle previsioni in materia di corresponsione o di ammontare dell’indennità, per i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità.

4. L’articolato

L’art. 1 sostituisce l’art. 24. Viene data, al comma 1, la definizione dei tirocini, quali modalità formative, non costituenti rapporto di lavoro, finalizzate a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro; ai commi 2 e segg. ne vengono definite le modalità di realizzazione: promozione da parte di un soggetto terzo rispetto a tirocinante e soggetto ospitante sulla base di una convenzione tra promotore e ospitante e attuazione sulla base di un progetto formativo individuale, i cui modelli verranno definiti dalla Giunta regionale, obbligo di assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante (comma 3). Il comma 4 introduce la previsione dell’obbligo di invio, da parte del soggetto promotore, di convenzione e progetto formativo alla Regione nel rispetto dei termini stabiliti per la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale, che la Regione mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali (comma 4), obbligo di assicurazione del tirocinante (comma 5).

Al comma 6 viene ribadito l’obbligo di comunicazione, in capo al soggetto ospitante, di avvio del tirocinio. Il comma 7 introduce, come previsto nelle “Linee guida”, una novità rispetto alla regolamentazione precedente, e cioè che la normativa trova applicazione per i tirocini realizzati nel territorio regionale, anche se ospitati da datori di lavoro multilocalizzati. Viene comunque prevista la possibilità per la Giunta regionale, di definire accordi con altre Amministrazioni regionali, volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate.

L’art. 2 sostituisce l’art. 25. definisce le differenti tipologie di tirocinio e le relative durate, riprendendole dalle “Linee guida”. In particolare, al comma 1 vengono previste le seguenti tipologie: tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità, persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Il comma 2 stabilisce poi la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe.

Il comma 3 chiarisce, a recepimento delle previsioni delle “Linee guida”, le circostanze che possono dar luogo alla sospensione del tirocinio: maternità, malattia od infortunio che si protragga per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. In questi casi il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati fino ad un massimo di sei mesi.

Il comma 4 prevede la possibilità per la Giunta di introdurre, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e di soggetti con disabilità misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore, nonché inoltre eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

L’art. 3 sostituisce l’art. 26. Al comma 1, vengono elencati i soggetti che possono promuovere tirocini: si tratta, degli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005, fatta eccezione per camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comma 2 introduce il divieto di promuovere più tirocini con medesimi obiettivi formativi per lo stesso tirocinante.

L’art. 4 introduce l’art. 26 bis.  Vengono stabiliti, in linea con le “Linee guida”, i vincoli in capo ai soggetti ospitanti:

  • impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante
  • divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999,
  • non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative,
  • non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

Il comma 4 quantifica, sulla base delle previsioni delle “Linee guida”, il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente.

Al comma 5 vengono esclusi da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità (tipologia c).

L’art. 5 introduce l’art. 26 ter. Contiene previsioni sulla qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che il progetto formativo abbia a riferimento una qualifica del sistema regionale. Il comma 3 specifica che nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica, ai fini della sua formalizzazione e certificabilità; Ai tirocinanti deve essere poi garantita (comma 4) una formazione idonea relativamente a salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 5 demanda alla Giunta regionale le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio di inserimento e reinserimento il comma 6 prevede che soggetto promotore e soggetto ospitante valutino, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione, che devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato.

L’art. 6 introduce l’art. 26 quater. Prevede l’obbligo di erogazione al tirocinante, come previsto dalla legge 92/2012, di una indennità pari a € 450. Al comma 3 si prevede che l’indennità di tirocinio non venga corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio percettori di forme di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute. Il comma 4 demanda alla Giunta regionale la possibilità di definire, con finalità di inclusione, deroghe alle previsioni in materia di corresponsione o di ammontare dell’indennità per i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità.

L’art. 7 introduce l’art. 26 quinquies. Pone in capo alla Regione la funzione di monitoraggio e vigilanza, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie. La Regione promuove, di concerto con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Al comma 3 vengono poi previste sanzioni in capo ai soggetti promotori e ospitanti.

L’art. 8 introduce l’art. 26 sexies. Definisce sanzioni amministrative e pecuniarie per l’omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, da parte del soggetto promotore, nonché l’immediata interruzione del tirocinio in caso di irregolarità.

L’art. 9 introduce l’art. 26 septies. Stabilisce il recepimento di quanto stabilito dalla legge 92/2012 e dalle Linee guida e non normato dalla presente legge.

L’Articolo 10 stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore. 

[1] I dati sono stati estratti il 27 maggio 2013 dal datawarehouse

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