n.347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del ventesimo programma assistenziale a favore di cittadini stranieri-ex art. 22, comma 15, L. n. 449/97 - di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 99/2016 - interventi umanitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che le misure adottate in ambito sanitario, a seguito dell’epidemia di Covid 19, hanno consentito la ripresa, seppure limitata, del Programma assistenziale nel corso del 2020 con le cautele imposte nei confronti dei Paesi di provenienza da parte delle autorità preposte, si ritiene opportuno, nei limiti previsti dalla normativa in materia, di proseguire l’attività nel corso del 2021;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 99/2016 “Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n.12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”, in particolare il punto 2.4.3 “Cooperazione internazionale sanitaria umanitaria”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1233 del 2020 per l’erogazione di interventi sanitari nell’ambito del diciannovesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art.32, comma 15, L.449/1997 - di cui alle delibere dell’Assemblea legislativa n. 84/2012 e n. 134/2013;

Considerato che, nell’ambito del diciannovesimo Programma assistenziale di cui al punto precedente, le persone straniere trattate ammontano a 39 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14 anni (29 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente persone affette da patologie importanti nell’ambito della cardiopatia, dell’ortopedia, della chirurgia pediatrica, della ematologia oncologica, delle patologie tumorali e nel ritardo di crescita;

I paesi di provenienza più frequentemente interessati sono stati: Albania (17 casi), Kosovo (5 casi), Zimbabwe (5 casi), Bosnia (3 casi), Saharawi (2 casi);

Valutato necessario garantire tale tipologia di interventi sanitari con il ventesimo Programma assistenziale, per l’anno 2021, al fine di:

  1. sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree prioritarie, attraverso specifiche azioni che vengono individuate nell’ambito di eventuali iniziative di cooperazione internazionale;
  2. sviluppare azioni d’informazione e relazioni istituzionali nei confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi internazionali), per un’informazione sui contenuti del presente Programma assistenziale approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
  3. erogare gli interventi di alta specialità (art. 32, comma 15, L. n. 449/1997) a favore di soggetti stranieri prioritariamente in età pediatrica, non erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie attività di cooperazione internazionale e non previsti da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi stessi, né ricompresi in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
  4. non includere nel Programma assistenziale le casistiche relative a:
  5. trapianti di organi, per la complessità e la durata nel tempo del percorso assistenziale, nonché le modalità di eventuale attesa del paziente per l’organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up post-trapianto;
  6. disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutività;

Preso atto che, per quanto riguarda le priorità territoriali, si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99/2016: Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Libano, Libia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Senegal, Territori dell’Autonomia Palestinese, Somalia, Tunisia, Kossovo, Serbia nonché al popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl. Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti dall’Africa subsahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe, considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza sanitaria garantita in detti paesi. Nell’ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all’art. 7, della L.R. n. 12/2002, si realizza a favore delle popolazioni quanto verrà determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

Considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri, di cui alla L. n. 449/97, ha una valenza intersettoriale e si avvale, nell’attuazione del Programma stesso, di un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 1660 del 27 febbraio 2013;

Tenuto conto che è stato consolidato il sistema, avviato con propria deliberazione n. 496/2014, di regolazione e di riferimento a livello aziendale per garantire l’accesso degli utenti alle prestazioni e che a tal fine le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli:

  1. garantiscono la presa in carico da parte delle proprie strutture sanitarie, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale orientare l’intervento;
  2. inviano alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la segnalazione corredata da:
    • relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario regionale del Paese di provenienza;
    • dichiarazione predisposta dalle Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità, o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda l’attivazione di servizi di supporto all’assistenza sanitaria, in particolare, il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi e il rientro nel Paese d’origine;

Considerato che, in tale ottica, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli si avvalgono di un Referente di Direzione Sanitaria, quale punto di riferimento per le Associazioni/Istituzioni richiedenti che garantisce:

  • l’applicazione e un attento e costante monitoraggio del Programma, anche da un punto di vista economico;
  • la gestione della casistica, esaminando i casi da trattare ed esprimendo il relativo parere a carattere sanitario.

Tenuto conto che, nel contempo, si è ritenuto opportuno presidiare gli aspetti legati alla gestione contabile, di rendicontazione e di presidio delle procedure amministrative in ambito aziendale attraverso l'individuazione di un Referente amministrativo;

Preso atto che, in proposito, è stato costituito un gruppo di lavoro regionale con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4128 del 7 aprile 2015, a carattere permanente, necessario per verificare l’applicazione del Programma in ambito aziendale e predisporre gli elementi utili alla descrizione dell’attività svolta. Al fine di consentire l’operatività del Programma le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli si impegnano a formalizzare, tramite PEC al Servizio competente, i nominativi dei propri referenti sia sanitari che amministrativi di cui alla Determina n. 4128/2015, qualora gli stessi dovessero essere sostituiti;

Tenuto conto che le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna devono contribuire, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute e che, a tal fine:

    • si conferma un finanziamento massimo regionale complessivo di € 1.500.000,00 per l’anno 2021;
    • in caso di superamento del limite di € 1.500.000,00, le Aziende/IRCCS dovranno intervenire con ulteriori risorse economiche proprie per assicurare copertura finanziaria alle restanti spese sostenute per i casi trattati, in un’ottica di collaborazione e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

    Dato atto che la copertura finanziaria di tali interventi a carico della Regione sarà assicurata nell’ambito delle risorse a disposizione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2021;

    Considerato che al Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale oggetto del presente provvedimento e che a consuntivo, entro la scadenza che il Servizio stesso comunicherà alle Aziende sanitarie e all’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, dovranno essere prodotte le rendicontazioni delle spese sostenute nel 2021 per singolo caso;

    Dato atto che, ad esito del monitoraggio sulla realizzazione del Programma assistenziale e relativi oneri, il Responsabile del Servizio Assistenza territoriale provvederà con proprio atto, nel rispetto della normativa contabile vigente ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., all’impegno e alla contestuale liquidazione alle Aziende e all’IRCCS coinvolti degli importi di rispettiva spettanza;

    Ritenuto che il Servizio regionale medesimo suindicato, al termine della realizzazione del Programma assistenziale di cui trattasi, predisponga una esaustiva relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;

    Richiamati:

    • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
    • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
    • la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 recante “Assunzione di dirigenti, ai sensi dell'art. 63 dello statuto regionale, presso strutture speciali della giunta, per le funzioni di Capo del gabinetto del Presidente della Giunta e di Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione;
    • Il proprio Decreto n. 51 del 31 marzo 2020 “Conferimento incarichi di Capo del Gabinetto della Giunta, di Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione, di Capo Ufficio Stampa e di Portavoce”;
    • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
    • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna” e le relative circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
    • la propria deliberazione n. 415 del 29/3/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;
    • la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
    • la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;

    Dato atto dei pareri allegati;

    Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

    A voti unanimi e palesi

    delibera

    per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

    1. di approvare il ventesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell’art. 32, della legge n. 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2021, nei modi e nei limiti indicati in premessa, all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico dell’Assemblea legislativa n. 99/2016 “Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 e ss.mm.ii. per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”, in particolare il punto 2.4.3 “Cooperazione internazionale sanitaria umanitaria”;
    2. di prevedere un finanziamento complessivo per un massimo di € 1.500.000,00 in corrispondenza di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri per l’anno 2021, dando atto che la copertura finanziaria a carico della Regione sarà assicurata dalle risorse a disposizione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2021;
    3. di prevedere che le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma di cui al punto 1. che precede, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute;
    4. di stabilire che al Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale e che ad esso dovranno pervenire, entro la scadenza che il servizio stesso comunicherà alle Aziende sanitarie e all’ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute per singolo caso;
    5. di stabilire che, in caso di superamento del limite complessivo di € 1.500.000,00, le Aziende/IRCCS coinvolti garantiranno, con mezzi propri, la copertura integrale della restante spesa sostenuta per i casi trattati;
    6. di dare atto che all’impegno e alla contestuale liquidazione delle somme spettanti alle Aziende/IRCCS coinvolti, fino a un massimo di € 1.500.000,00, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente nel rispetto della normativa contabile vigente ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;
    7. di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, il Servizio Assistenza territoriale predisponga una esaustiva relazione e l’Assessore alle Politiche per la Salute relazioni alla Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;
    8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
    9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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