n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento dell'Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli" di Bentivoglio (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 06.10.2009, nostro prot. PG.2009.0221699 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Hospice “Maria Teresa Chiantore Seragnoli – Onlus di Bentivoglio”, con sede legale in Via Marconi n. 43-45, Bentivoglio, (BO) chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale dell’Hospice “Maria Teresa Chiantore Seragnoli – Onlus di Bentivoglio” ubicato in Bentivoglio, Via Marconi n. 43-45 con 30 posti letto;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il Decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 8 del 9/3/2005 “Accreditamento istituzionale dell’Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli di Bentivoglio (BO)”;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento n. 17134 del 9.12.2002 del Sindaco del Comune di Bentivoglio;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14123 del 11.11.2010, e NP/2011/9123 del 27.07.2011 conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Hospice “Maria Teresa Chiantore Seragnoli – Onlus di Bentivoglio”, ubicato in Bentivoglio (BO), Via Marconi n. 43-45 Bentivoglio per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per 30 posti letto;

  • l’accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende l’attività ambulatoriale, se non per le attività strettamente connesse alla degenza o alla rete delle cure palliative;
  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento, cioè dal 10/3/2009 e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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