n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 – Decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione del Parco Eolico Biancarda, in Comune di Verghereto e Sarsina, presentato da Biancarda Srl e In Vento Srl

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione del Parco Eolico Biancarda, in comune di Verghereto e Sarsina, procedura i cui termini, iniziati a decorrere dal 6/12/2006, giorno in cui era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 177 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa, sono ricominciati a decorrere dalla data del 27/10/2010, giorno in cui è stato pubblicato nel BURER n. 147 l’avviso dell’avvenuto rideposito del SIA e dei connessi elaborati progettuali in seguito alla trasmissione, con nota del 6/10/2010, acquisita al prot. prov. n. 101019 del 11/10/10, da parte delle ditte Biancarda Srl e In Vento Srl di un progetto sostanzialmente modificato rispetto a quello inizialmente presentato e depositato a far data dal 6/12/2006. 

Il progetto è stato presentato dalle Ditte Biancarda Srl e In Vento Srl.

Il progetto interessa il territorio dei comuni di Verghereto e di Sarsina e della provincia di Forlì-Cesena; è, infatti, ubicato nella zona centro meridionale del comune di Verghereto e ricade in parte nel territorio del comune di Sarsina relativamente alla realizzazione di alcune opere accessorie (elettrodotto e cabina di consegna).

Il progetto, complessivamente inteso, rientra tra le tipologie di interventi di cui all’Allegato B.2.9. “Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento” della L.R. 9/99 e s.m.i. ed è, in base all’art. 4, comma 2 lett. c) della citata legge regionale, soggetto a procedura di VIA in all’esito delle precedenti procedure di screening presentate da Biancarda Srl e da A.T.I. fra (Associazione Temporanea di Imprese) fra Abaco Energia Pulita Srl e Deposito Olii Minerali Sas.

La presente pubblicazione si rende necessaria in quanto, a seguito dell’ordinanza del TAR Emilia-Romagna R.G. n. 997/2011 depositata in data 16/12/2011 nella quale si evidenzia la necessità di rinnovare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di realizzazione del Parco Eolico Biancarda, presentato da Biancarda S.r.l. e In Vento S.r.l.., a partire dal parere reso in data 16/2/2011 dalla Soprintendenza, la Giunta Provinciale ha nuovamente deliberato sul progetto in esame.

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 30737/121 del 27/03/2012, ha assunto la seguente decisione:

“ LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ -CESENA  

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di realizzazione del Parco Eolico Biancarda, in Comune di Verghereto e Sarsina, presentato da Biancarda Srl e In Vento Srl, poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 marzo 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 1.C, 2.C e 3.C.del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute negli allegati del Rapporto stesso: 

1. al fine dell’ottenimento della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, si evidenzia che il parere favorevole rispetto agli interventi di progetto espresso dal Servizio tecnico Bacino Romagna, è subordinato al completamento delle procedure di rilascio dell’atto di concessione ed al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al provvedimento autorizzativo;

2. In merito alla normativa specifica DLgs 387/03, per il rilascio del permesso a costruire, ai sensi del DLgs 6 ottobre 2004, n. 251 e della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, si prescrive quanto segue:

  • prima dell’inizio lavori la Ditta dovrà presentare, ove necessari:
    • inizio lavori ai sensi dell’art. 14 della L.R. 31/02 con indicazione del Direttore Lavori e della ditta esecutrice;
    • autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori ( art. 90 comma 9 lett. c del DLgs 81/08 );
  • i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Dell’inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione alla Provincia (Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio e Servizio Pianificazione Territoriale) ed ai Comuni almeno 15 giorni prima;
  • gli Uffici Tecnici dei Comuni preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia, verificano la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al progetto approvato dalla Conferenza dei servizi;
  • il titolare dell’autorizzazione, il proprietario, il committente, l’impresa costruttrice, ed il direttore dei lavori sono responsabili dell’inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali così come delle modalità esecutive del progetto approvato;
  • a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l’impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione alla Provincia ed ai Comuni interessati;
  • eventuali varianti in corso d’opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate all’Amministrazione Provinciale, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l’impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
  • l’Azienda, al termine del periodo di produzione dell’impianto, dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi presentando alla Amministrazione provinciale ed ai Comuni di Verghereto e Sarsina, almeno sei prima della cessazione dell’attività di produzione dell’energia, il relativo progetto con indicati i tempi, costi e le modalità di rimessa in pristino, progetto che dovrà essere preventivamente esaminato ed approvato. In particolare il progetto di ripristino deve documentare il soddisfacimento dei criteri di cui alle Linee guida del decreto 10 settembre 2010, allegato 4, punto 9; in relazione a tale dismissione si specifica che la parte del cavidotto che dalle singole torri eoliche arriva alla cabina di raccordo e controllo, deve essere obbligatoriamente dismessa; viceversa, il cavidotto che collega tale cabina alla sottostazione di Quarto, compresa la sottostazione stessa, dovrà essere mantenuto e ceduto agli Enti locali territorialmente competenti;
  • prima dell’inizio dei lavori la Società dovrà corrispondere una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo viene stimato complessivamente in Euro 2.000.000,00; la cauzione è stabilita in favore dei Comuni di Verghereto e di Sarsina (e ripartita tra i due Comuni in funzione delle spese di messa in pristino che insistono nei propri territori) che saranno tenuti, ciascuno per la propria parte, ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in caso di inadempienza delle ditte; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
  • rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del DLgs 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

3. tutte le opere devono essere realizzate conformemente alla documentazione progettuale complessivamente presentata;

4. per consentire il transito dei mezzi saranno necessarie modifiche temporanee alla viabilità, sia a manufatti o opere civili e che ad alberi ed arbusti che costeggiano le strade, sarà pertanto necessario ripristinare ogni alterazione ed eventualmente sostituire le specie vegetali danneggiate con altre della medesima tipologia e aventi almeno 5 anni di età; la piantumazione dovrà avvenire nella prima stagione idonea al termine delle modifiche al tracciato stradale; inoltre qualsiasi supporto (ghiaia, piattaforme) utilizzato deve essere rimosso;

5. tutte le aree di cantiere, relative alla localizzazione degli aerogeneratori ed alla posa della linea elettrica, che non verranno utilizzate in fase di esercizio, dovranno essere smantellate e ripristinare a verde; le operazioni di ripristino dovranno essere effettuate al termine dell’esecuzione di tutte le opere a cui ogni singola area è dedicata;

6. una volta terminate le operazioni di trasporto degli elementi costituenti gli aerogeneratori nonché delle strutture accessorie si dovrà provvedere all’inerbimento della viabilità secondaria;

7. per disperdere l’acqua pluviale derivante dalle superfici della viabilità di cantiere è necessario predisporre fossi di guardia, attraversamenti e scoli che disperdano su un’area ampia le acque drenate dalla superficie stradale; 

8. durante la prima stagione idonea successiva al termine degli interventi di posa della linea elettrica la vegetazione arborea ed arbustiva esistente eventualmente danneggiata e/o rimossa, dovrà essere ripristinata, utilizzando specie vegetali della medesima tipologia e aventi almeno 5 anni di età;

9. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente, entro il mese di febbraio, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno precedente;

10. in caso di utilizzo di aerogeneratori diversi da quelli valutati in questa sede, dovrà essere fornita, a tutti i membri della Conferenza di Servizi, una scheda tecnica atta a dimostrare che le caratteristiche delle macchine scelte sono corrispondenti, in termini di altezza massima della torre, posizionamento del rotore, altezza complessiva, diametro delle pale e caratteristiche prestazionali, rumorosità e colorazioni, se non migliorative rispetto a quelle valutate;

11. convenuta la vita utile dell’impianto in 20 anni, decorso tale termine, si dovrà precedere, in assenza di specifici ulteriori atti autorizzativi, alle opere di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, presentando a dismissione avvenuta, apposita documentazione fotografica a consuntivo;

12. le opere di scavo per la posa dei piloni, dell’elettrodotto e della realizzazione della nuova viabilità, devono essere soggette al controllo archeologico in corso d’opera eseguito con oneri a carico dei proponenti da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, anticipando che in caso di rinvenimento di resti archeologici si dovrà procedere a regolare scavo stratigrafico e scientifico;

13. nella realizzazione del progetto, le ditte dovranno attenersi alle prescrizioni che verranno successivamente impartite dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

14. in relazione ai lavori da eseguire sulla viabilità provinciale per il trasporto degli aerogeneratori al sito di progetto, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto 16222 del 30/04/2008 firmato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena, riportato all’Allegato 8; 

15. in relazione all’occupazione di suolo pubblico in comune di Verghereto, e alle specifiche progettuali relative alla realizzazione del fabbricato di servizio, dei manufatti e delle piste, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’allegato 1;

16. in relazione all’occupazione di suolo pubblico in comune di Sarsina, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’allegato 2;

17. si richiede inoltre la corretta sistemazione della strada Comunale Quarto-Para interessata dai lavori per la posa dell’elettrodotto interrato e la risistemazione della viabilità interferita dalla stessa e utilizzata per le attività di cantiere, come individuata nell’allegato 2;

18. Eliminata

;

19. l’impianto di utenza per la connessione dovrà essere successivamente collaudato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/93, a cura di Biancarda Srl e di In Vento Srl, ciascuno per la parte in proprietà, che dovranno trasmettere il certificato di collaudo all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;

20. l’impianto di rete per la connessione dovrà essere successivamente collaudato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/93, a cura di Enel Distribuzione SpA che trasmetterà il certificato di collaudo all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;

21. l’impegno a dismettere l’impianto eolico, attuando la messa in pristino dei luoghi, stabilito ai sensi del DLgs 387/03, non si riferisce all’impianto di rete per la connessione che sarà di proprietà e gestione di Enel Distribuzione SpA;

22. l’autorizzazione per le linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93 si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell’art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui Biancarda Srl e In Vento Srl vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione ed esercizio dell’impianto di utenza per la connessione e Enel Distribuzione SpA nei confronti di quelli causati dalla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione, sollevando l’Amministrazione provinciale da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

23. i lavori devono riguardare solo l’area indicata nella planimetria allegata alla domanda e la tipologia di opere descritta nel progetto;

24. qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, è necessario che vengano prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dei luoghi;

25. che tutti i movimenti di terreno vengano eseguiti in periodo stagionale favorevole;

26. che il materiale di scavo riutilizzato per la sistemazione dell’area venga ben sistemato e costipato con mezzi cingolati, in modo da non innescare fenomeni di dissesto e da non creare zone di ristagno d’acqua;

27.che sia eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un’idonea regimazione idrica superficiale in tutta l’area, da collegare al reticolo di fossi naturali presente in loco;

28. di presentare al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì- Cesena ed alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate i risultati della campagna geognostica in oggetto prima di procedere alla realizzazione degli aerogeneratori;

29. che le fondazioni degli aerogeneratori vengano adeguatamente dimensionate e siano impostate sul substrato compatto in posto;

30. di presentare al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ed alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate con periodicità trimestrale i risultati delle campagna di monitoraggio inclinometrica;

31. di predisporre ed inviare al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ed alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, prima di procedere alla realizzazione del cavidotto, la relazione geologica e le relative analisi di stabilità, comprovanti la non influenza negativa del cavidotto con lo stato di equilibrio dei versanti;

32. eventuali modifiche progettuali dovranno essere precedute dalle richieste di autorizzazione presentate agli enti competenti in materia;

33. vengano fornite al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena entro tre mesi dal termine dei lavori di cantiere, le analisi per la caratterizzazione dei materiali, una planimetria indicante il riutilizzo delle terre movimentate e la quantità e la destinazione di eventuali volumi in esubero;

34. dovranno essere adottate tutte le precauzioni per preservare lo stato delle fonti, soprattutto in riferimento agli aerogeneratori 3-4-5 e 12-13 la cui realizzazione dovrà privilegiare periodi secchi limitando al minimo il rischio di infiltrazioni di possibili contaminanti derivanti dalle operazioni di cantiere e dalla presenza di mezzi e persone, in particolare non dovranno essere presenti all’interno dell’area di rispetto, e comunque a monte del campo sorgentizio (lungo la linea di falda) vasche o accumuli di acque e fanghi, né stoccaggio di rifiuti anche temporanei di qualunque genere;

35. in relazione alla possibilità di effettuare scarichi in acque superficiali, si deve fare riferimento al parere di ARPA di cui all’Allegato 11, e si specifica che dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Comune di Verghereto;

36. il taglio, lo sfrondamento e l’estirpazione delle piante deve essere limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere e le ramaglie tagliate devono venire prontamente rimosse;

37. a lavori ultimati deve essere prontamente eseguito l’inerbimento di tutte le scarpate interessate dagli interventi;

38. le operazioni di pulizia dell’area prevedono la sola rimozione di alcuni arbusti, non appartenenti a specie protette, tuttavia nel caso si verificasse la presenza di essenze arboree protette, le stesse dovranno essere oggetto di ogni attenzione al fine della loro conservazione;

39. durante i lavori di adeguamento della viabilità dalla E45 fino al sito oggetto di intervento, così come per la realizzazione del cavidotto di collegamento, qualora si elimino esemplari arborei o arbustivi si dovrà procedere a eradicarli e trapiantarli oltre i margini della zona di intervento oppure, nel caso sia impossibile procedere in tal modo, per esempio a causa di danneggiamenti gravi, gli individui rimossi dovranno essere sostituiti con altri della medesima specie; andrà in ogni modo prevista la messa a dimora di tre elementi arborei per ogni albero danneggiato o eliminato; i dettagli in merito alla tempistica e alle modalità di tali operazioni vanno concordati con i Comuni di Verghereto e Sarsina, entro la data di fine lavori, in modo da oter effettuare i reimpianti nella prima stagione utile successiva alla data di fine lavori stessa;

40. alla luce di quanto proposto, si ritiene necessario effettuare specifici sfalci sul prato pascolo maturo e conservazione del “fiorume”, presso ciascuna piazzola, al fine di garantirsi una ulteriore riserva di seme locale da reimpiantare a lavori conclusi;

41. dovranno essere, inoltre, previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi agli impianti delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi vegetali impiantati;  

42. in relazione alla necessità, evidenziata nello Studio di Impatto Ambientale, di effettuare monitoraggi sui chirotteri, deve essere presentato, entro la messa in esercizio dell’impianto, un piano di monitoraggio da concordare preventivamente, a partire dalle indicazioni presenti nel paragrafo 5.10.2 del Quadro di Riferimento Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale presentato, in termini di modalità e tempistiche di realizzazione, con il Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena; 

43. in relazione alla necessità di diminuire la visibilità dell’impianto, si ritiene necessario, così come previsto dal progetto, inserire elementi arborei lungo i tracciati stradali seguendo le modalità previste nella tavola 17 - Mitigazioni visive, allegata allo studio presentato. Tali interventi andranno effettuati nella prima stagione utile successiva alla comunicazione di inizio lavori. Gli interventi di manutenzione devono essere i medesimi previsti al punto 41;

44. non dovranno essere interessate da modifiche, nel corso dei lavori di cantierizzazione, le strade che attraversano l’area tutelata con D.M. del 30/12/1977;

45. la progettazione della cabina in località Quarto deve prevedere la schermatura con alberature autoctone;

46. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e tutelare la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dall’esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

a) per l’eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

b) si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le piazzole, aree di movimento terra e aree di lavoro e le piste interne di cantiere mediante autobotti, e si proceda alla copertura del carico trasportato degli autocarri adibiti al trasporto inerti mediante teloni, a carico completato;

c) durante le attività di carico i motori dei camion dovranno essere spenti;

d) si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti;

e) si dovrà prevedere l’utilizzo di mezzi pesanti coinvolti nella movimentazione dei materiali dotati di marmitte catalitiche e/o ad acqua e filtri antiparticolato;

47. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti per tali attività in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;

48. dovrà essere condotta una campagna di rilievi fonometrici di durata pari a 3 giorni consecutivi, caratterizzata da 4 rilievi al giorno in 4 fasce orarie ritenute significative. I rilievi dovranno essere effettuati in assenza di parco eolico realizzato e ripetuti con parco eolico in funzione e a regime, secondo i criteri di seguito esposti:

a) i rilievi andranno effettuati nelle seguenti fasce orarie:

  • mattino: 6 - 13;
  • pomeriggio: 13 - 20
  • sera: 20 - 22;
  • notte: 22 - 6.

b) ognuno dei tre giorni consecutivi dovrà quindi essere caratterizzato da 4 rilievi, per un totale di 12 rilievi, del livello di rumore residuo in assenza di funzionamento dell’impianto e antecedentemente alla sua realizzazione; i 12 rilievi andranno quindi ripetuti in periodo di attività a regime dell’impianto, nelle stesse fasce orarie dei rilievi del rumore residuo, e sempre per tre giorni consecutivi al fine di monitorare il livello di rumore ambientale; in seguito andrà calcolato il livello differenziale per ciascuna coppia di rilievi corrispondente alla medesima fascia oraria;

c) tali misure dovranno essere eseguite entro l’ambiente abitativo più esposto al rumore di immissione e dovranno avere un tempo di misura non inferiore a 30 minuti;

d) in contemporanea ad ogni singola misura di rumore dovrà essere realizzata una misura anemometrica di velocità e direzione del vento esternamente all’abitazione, ad una distanza di 3 metri dalla facciata dell’edificio e prospiciente il medesimo lato dell’abitazione dove si trova ubicato il locale di misura fonometrica. Nei pressi del microfono dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti del DM 16/03/1998 (velocità del vento inferiore a 5 m/s);

e) qualora sia dimostrata l’impossibilità di effettuare, secondo i criteri descritti al punto c), misure all’interno di ambienti abitativi per mancanza di autorizzazione della proprietà, misure fonometriche alternative dovranno essere proposte e concordate con la Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale ed ARPA;

f) il livello differenziale dovrà essere calcolato come differenza tra rumore ambientale e rumore residuo, rilevati in modalità e condizioni al contorno comparabili;

g) La campagna di monitoraggio acustico sopra descritta dovrà essere eseguita presso i recettori maggiormente sensibili e indicati nel documento “Indagine acustica” - Luglio 2010, come R9, R10, R12, R13;

h) durante ciascun rilievo fonometrico nello scenario dell’impianto in attività, dovrà essere monitorata la velocità del vento medio ad altezza pale e tale dato andrà allegato al risultato del singolo rilievo di rumore ambientale;

49. il monitoraggio acustico di cui al punto precedente dovrà essere concluso dalla società proponente entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio dell’impianto, con impianto a regime e con oneri a carico della società proponente;

50. le comunicazioni della data di messa in esercizio dell’impianto e della data di messa a regime dovranno essere effettuate, a cura del proponente, all’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA;

51. tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi, entro 2 mesi dalla conclusione della campagna di rilievi fonometrici, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA;

52. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere progettate e realizzate dal proponente, a proprio carico, entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio ai soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica presso i singoli edifici in cui il limite non è rispettato, previo accordo con i proprietari dei singoli edifici individuati, al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;

53. la cabina di controllo dovrà essere recintata con interdizione di accesso ai non addetti e l’interno del locale dovrà essere utilizzato solo temporaneamente per interventi di controllo e manutenzione;

54. dovrà essere posizionata una recinzione a perimetro delle sorgenti e ad una distanza tale dalle stesse in maniera da rendere interdetta l’area dove si possa presumere un superamento del limite di esposizione di 20 V/m di cui all’art. 3 e tabella 1 (Allegato B) del DPCM 8/7/2003 per le frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz. Inoltre si dovranno mantenere distanze superiori ai 30 m, e comunque tali da garantire il rispetto dell’obiettivo di qualità di 6 V/m, dal sistema radar, installazioni o strutture fisse di qualsiasi tipo al cui interno o in corrispondenza delle quali possa essere prevista la presenza prolungata di persone;

55. in relazione alla proposta del recupero dell’area a pascolo della superficie di 3 ettari, da considerarsi come azione compensativa ai fini del miglioramento ambientale con finalità faunistiche, deve essere presentata apposita richiesta di autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico seguendo le procedure previste nella “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico ecc.” approvata con delibera di Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000, tenendo in considerazione che l’area proposta non deve essere coperta da arbusti per oltre il 40% e/o da essenze arboree per oltre il 20% della superficie, configurandosi in questi casi come area forestale;

56. in relazione alle superfici a bosco che verranno eliminate in prossimità della cabina di Quarto in seguito alla realizzazione del cavidotto di collegamento, si ritiene necessario individuare, a titolo compensativo, in accordo con il Comune di Sarsina, un’area all’interno della quale ripristinare gli elementi arborei eliminati mantenendo il rapporto di 3:1; tale piantumazione deve essere effettuata entro la prima stagione utile successiva alla posa del cavidotto; si specifica che, in caso non sia possibile individuare l’area in accordo con il Comune, la sopra richiamata compensazione dovrà essere resa nelle forme previste dal comma 8 bis dell’art. 10 delle norme del P.T.C.P.;

57. entro la data di inizio lavori deve essere presentato all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, un progetto, predisposto in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, per il recupero e la riqualificazione dei sentieri turistici, comprensivi di relativa segnaletica, all’interno dei Comuni di Verghereto e Sarsina; si precisa che per il territorio del Comune di Sarsina si deve fare riferimento alle specifiche dell’Allegato 2;

58. il radar finalizzato all’annullamento degli impatti del parco eolico di progetto con l’avifauna deve essere installato e reso operativo almeno 12 mesi prima dell’entrata in esercizio dell’impianto eolico;

59. la taratura deve coprire un arco temporale della durata minima di un anno;

60. la validazione del piano di rischio derivante dalla taratura deve essere effettuata, da esperti ornitologi, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto eolico e inviata al Servizio Agricoltura, Spazio rurale, Flora, Fauna della Provincia di Forlì-Cesena;

61. il monitoraggio in fase di esercizio deve comprendere il controllo mensile in situ da parte di un ornitologo/faunista al fine di verificare la presenza di eventuali carcasse di animali attribuibili a collisione. In relazione a tale aspetto deve essere predisposto ed inviato, a cadenza semestrale, un report al Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;

62. tutti i dati raccolti in fase pre-operativa e quelli raccolti in fase di esercizio devono essere resi disponibili alla Provincia, Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, possibilmente attraverso accesso in tempo reale previa autenticazione, o, in caso contrario, trasmessi periodicamente con cadenza trimestrale. Il numero e il tipo di dati che devono entrare nel piano di monitoraggio dovranno essere concordati preventivamente e potranno essere integrati o modificati su richiesta del medesimo servizio provinciale.

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta Biancarda Srl e In Vento Srl in data 14 marzo 2011, relative allo schema di Rapporto Ambientale inviato loro con nota prot. n. 22255/2011, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell’ Allegato E del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

d) di esprimersi in merito alle osservazioni dei privati complessivamente presentate, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell’Allegato C del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto - art. 12 DLgs 29 dicembre 2003, n. 387;
  • autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici ai sensi dell’art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10;
  • parere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 L.R. 19/08;
  • valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 6 della L.R. 7/04;
  • parere ai sensi dell’art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10;
  • parere previsto dall’art. 19, comma 1, lettere h) e h bis) della L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
  • permesso di costruire art. 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31;
  • autorizzazione paesaggistica art. 146 DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
  • autorizzazione ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e s.m.i. in ordine al vincolo idrogeologico;
  • concessione per occupazione suolo pubblico su strade comunali;
  • concessione per occupazione suolo pubblico su strade provinciali;
  • concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;

f) di dare atto che la validità della presente autorizzazione è pari a 20 anni; 

g) di specificare che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha espresso all’interno della presente procedura un parere favorevole subordinato al completamento delle procedure di rilascio dell’atto di concessione ed al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al provvedimento autorizzativo; 

h) di precisare che, al fine dell’ottenimento del permesso allo scarico in acque superficiali per il quale ARPA ha espresso parere favorevole con prescrizioni, sarà necessario acquisire il parere del Comune di Verghereto; 

i) di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato “Rapporto sull’impatto ambientale del Progetto di realizzazione del Parco Eolico Biancarda” che costituisce allegato del presente atto; 

j) di stabilire che l’importo della fideiussione bancaria o assicurativa che le Ditte dovranno corrispondere prima dell’inizio dei lavori a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, viene indicato in Euro 2.000.000,00 e deve avere durata pari a ventidue anni; 

k) di decidere che, in merito alla normativa specifica sulle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93 smi si autorizza:

  • Biancarda Srl alla costruzione e l’esercizio dell’impianto di utenza per la connessione costituito da:
    • n. 10 impianti di trasformazione 690/33.000 V posti alla base delle torri eoliche individuate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
    • un cavidotto trifase interrato a 33.000 V interno al parco eolico di lunghezza pari a 5,66 km, per il collegamento di tutte le 13 pale eoliche alla cabina di controllo, come illustrato in Tavola 14.1;
    • una cabina di raccordo e controllo dei cavidotti a 33.000 V interna al parco eolico, come illustrato in Tavola 13;
    • un elettrodotto con due cavi trifase interrati a 33.000 V per il collegamento della cabina di raccordo e controllo alla rete elettrica esistente di lunghezza pari a 18,1 km, come illustrato in Tavola 15/A e modificato in Tavola 15/D3;
    • una sottostazione di trasformazione media tensione/alta tensione (33.000/132.000 V) che prevede anche un impianto di trasformazione bassa tensione/media tensione (33.000/400 V) ad uso interno in località Quarto Comune di Sarsina, come illustrato in Tavola 16;
  • In Vento Srl alla costruzione e l’esercizio dell’impianto di utenza per la connessione costituito da:
    • n. 3 impianti di trasformazione 690/33.000 V posti alla base delle torri eoliche individuate con i numeri 11, 12 e 13;
    • un cavidotto trifase interrato a 33.000 V interno al parco eolico di lunghezza pari a 1,21 km per il collegamento delle tre pale di cui sopra alla cabina di controllo;
  • Biancarda Srl alla sola costruzione di una parte dell’impianto di rete per la connessione costituito da un cavidotto interrato a 132.000 V di lunghezza pari a 0,03 km per la connessione della sottostazione all’esistente cabina primaria di ENEL Distribuzione in località Quarto, come illustrato in Tavola 16;
  • ENEL Distribuzione SpA all’esercizio della parte dell’impianto di rete per la connessione, di cui al punto precedente, di cui diventerà proprietaria prima della messa in esercizio;
  • ENEL Distribuzione SpA alla costruzione e l’esercizio di una parte dell’impianto di utenza per la connessione costituita dall’adeguamento dell’esistente cabina primaria a 132.000 V di ENEL Distribuzione in località Quarto, come illustrato in Tavola 16;

l) di stabilire che ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 9/99 e s.m.i., l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è pari ad anni 5 (cinque) a partire dall’efficacia del presente atto;

m) di dare altresì atto che:

  • ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., l’esito positivo della Valutazione d’impatto ambientale in oggetto costituisce variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Verghereto e Sarsina, a condizione che i rispettivi Consigli Comunali ratifichino, entro 30 giorni a pena di decadenza, l’assenso manifestato dai propri rappresentanti in sede di Conferenza di Servizi; a seguito delle suddette ratifiche consiliari, i Comuni provvederanno, in adempimento di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 e s.m.i., a trasmettere alla Provincia gli elaborati aggiornati degli strumenti vigenti;

n) di comunicare al Comando VI Reparto Infrastrutture, che la procedura di valutazione d’impatto ambientale in esame costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Verghereto e Sarsina nei limiti e nei modi indicati nella documentazione presentata dalle ditte proponenti;

o) di quantificare in Euro 19.363,00 pari allo 0,05 % del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l’istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico delle società proponenti, e di dare atto che le stesse sono già state corrisposte; 

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta Biancarda Srl e alla Ditta In Vento Srl;

q) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione a: Comune di Verghereto, Comune di Sarsina, Azienda USL di Cesena - Dipartimento di prevenzione, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna - Distretto di Cesena, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa Direzione generale dei Lavori e del Demanio - 2° Reparto - 6^ Divisione - 2^ Sezione, Comando in Capo Marina Militare - Dipartimento dell’Adriatico, Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari - Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, Aeronautica Militare Italiana - Servizio Infrastrutture - IV Divisione - III Reparto, Comando 1^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, E.N.A.C. - E.N.A.V., Aeronautica Militare - CIGA, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, ENEL Produzione, ENEL Distribuzione, Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna, Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Pianificazione aria, trasporti, energia e attività a rischio rilevante, Ufficio inquinamento atmosferico, acustico, energia, Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade Cesena e Dirigente del Servizio Agricoltura, Flora, Fauna della Provincia di Forlì-Cesena.;

r) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

s) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.”

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