n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo Convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'articolo 6 della Legge 21 ottobre 2005 n. 219

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche, “Legge quadro sul volontariato”, in particolare gli articoli 8 e 11;

- il Decreto del Ministro della Sanità 18 settembre 1991, recante: “Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue”;

- l’Accordo 24 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:”Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici”;

- la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b); l’articolo 7, comma 2 e comma 4; l’articolo 9; l’articolo 23;

- il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;

- il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante: "Revisione del D.L.vo 191/05 di attuazione della direttiva 2002/98CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

- il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

- il Decreto del Ministro della Salute 27 Marzo 2008 recante: “Modificazioni all’allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici;

- il Decreto del Ministro della Salute 24 settembre 2014 recante "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2014", ai sensi dell’articolo 14 comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

- l’Accordo 20.03.2008 della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Dato atto che, a parte integrante dello schema tipo di cui sopra, sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

Considerato che l’ultimo adeguamento delle quote di rimborso citate si riferisce all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 a cui si è data applicazione con decorrenza a partire dal giorno successivo, 21 marzo 2008;

Ritenuto di valutare le quote di rimborso stabilite a livello nazionale conformi ed adeguate a livello regionale, anche a seguito del confronto con le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 18 giugno 2013 è stato approvato il Piano Sangue e Plasma regionale per il triennio 2013-2015;

Considerato che nel territorio della regione Emilia-Romagna operano l'Associazione volontari italiani sangue, di seguito indicata AVIS, e la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, di seguito indicata FIDAS, alle quali aderiscono complessivamente circa 150.000 donatori volontari;

Visto il testo di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dei criteri fissati dall’Accordo 20.03.2008 della Conferenza Stato-Regioni e d'intesa con i rappresentanti delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;

Ritenuto necessario prevedere che lo schema di convenzione approvato con il presente atto possa essere ridefinito qualora intervengano disposizioni a livello nazionale che ne prevedono la modifica o comportino la stipula di una nuova convenzione;

Considerato che, sulla base della convenzione di cui al presente provvedimento, le Aziende sanitarie della Regione dovranno provvedere a stipulare convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS locali;

Ritenuto di assicurare una sollecita e generale applicazione degli accordi sottoscritti a livello regionale, assegnando alle Aziende Sanitarie un termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della convenzione regionale, entro il quale procedere alla stipula delle convenzioni attuative;

Richiamato quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

Richiamate le proprie delibere n. 2416/2008 e s.m., n. 1621/2013 e n. 193/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Regione Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale;
  2. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la Salute della Giunta regionale di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1.;
  3. di prevedere che lo schema di convenzione approvato con il presente atto possa essere ridefinito qualora intervengano disposizioni a livello nazionale che ne prevedono la modifica o comportino la stipula di una nuova convenzione;
  4. di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di trasmissione della convenzione regionale, le Aziende Sanitarie della Regione dovranno provvedere a stipulare le convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS locali;
  5. di precisare che il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione sostituisce interamente la precedente convenzione approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1319 del 28 luglio 2008 e prorogata di ulteriori tre anni con la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 978 del 16 luglio 2012;
  6. di stabilire che le quote di rimborso di cui alla tabella dell’Allegato A della convenzione allegata al presente atto:
    • prendono a riferimento le tariffe minime stabilite nell'Accordo 20/3/2008 della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
    • sono state adeguate in base al parametro ISTAT e l'ultimo adeguamento cui la tabella dell’Allegato A si riferisce è quello della Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 20 del 26/1/2015;
  7. di dare atto che si provvederà, ai sensi del D.LGS. 33/2013, secondo le indicazioni operative contenute nelle proprie delibere n. 1621/2013 e n. 57/2015 agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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