n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) per conto della ditta Guarnieri Tiziano relativa al progetto denominato "Campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali (inerti da demolizione) presso la propria messa in riserva R13 in comune di Castell'Arquato (PC) loc. Frantoio San Cassano" (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1) di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 - comma 1 - lettera b) - della L. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Guarnieri Tiziano (P.IVA 01361800335), relativo al progetto di trattamento di rifiuti inerti mediante impianto mobile presso la propria messa in riserva R13 in Comune di Castell’Arquato (PC) loc. Frantoio San Cassano, in quanto (come valutato in fase istruttoria) non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) ogni campagna di macinatura, della durata massima pari ad una settimana lavorativa, potrà trattare al massimo un quantitativo di rifiuti corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva per la categoria 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 5/5/1998 s.m.i., ovvero 2250 tonnellate, così da permettere di trattare agevolmente l’attuale quantità massima annua di 4500 tonnellate;
b) nell’arco dell’anno potranno essere effettuate fino a n. 5 campagne;
c) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, tra quelli autorizzati per l’impianto mobile, gestibili nell’ambito dell’attività di messa in riserva e compresi fra quelli di cui al punto 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05.02.98;
d) dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto oggetto di trattamento;
e) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna di attività dovrà essere presentato apposito elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'impianto, delle materie prime ottenute e dei rifiuti residui dall’attività di trattamento;
f) la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
g) per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest’ultimi, con esito positivo, il “test di cessione” di cui all’Allegato 3 al D.M. 5/2/1998 ed essere verificata, in relazione all’uso previsto, la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/2/2005, n. UL/2005/5205;
h) deve essere rispettato il valore limite Laeq di 70 dB(A) rilevato in facciata all’edificio con ambienti abitativi più prossimo (recettore) ed in particolare tutti i limiti e le prescrizioni fissati dalla D.G.R. n. 45/2002, che prevede la presentazione di apposita domanda di autorizzazione (deroga) da richiedere allo Sportello Unico del comune di Castell’Arquato;
i) l’attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta di norma nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 15,00 alle 19,00 nelle giornate dal lunedì al venerdì;
j) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
k) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
l) tutti i materiali di risulta (rifiuti) delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, legno, cavi…) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
2) di trasmettere la presente deliberazione alla ditta proponente Guarnieri Tiziano, ad ARPAE - SAC di Piacenza, al Comune di Castell’Arquato e all’AUSL di Piacenza;
3) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9, e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato ad ARPAE all'avvio del procedimento;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente atto.