n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento espresso in merito alla procedura di verifica (screening) relativo al progetto di "ampliamento dello stabilimento sughi esistente e ampliamento del depuratore delle acque reflue industriali" presentato da Barilla G. e R. Flli SpA per lo stabilimento nel Comune di Sogliano (PR) ai sensi del Titolo II della l.r. 9/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della LR 9/99, dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) il progetto di “Ampliamento dello stabilimento sughi attualmente esistente con il raddoppio della linea di produzione sughi a base di pesto, la realizzazione di una nuova linea per la lavorazione dei sughi rossi e/o sughi a base di carne; ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali in conseguenza alla realizzazione delle nuove linee produttive” presentato dalla Ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.A., per il proprio stabilimento (sughificio) sito in località Rubbiano in Comune di Solignano (PR), in quanto (come valutato anche dalla Conferenza di Servizi indetta da ARPAE, responsabile dell’istruttoria del presente progetto) non comporterà impatti negativi e significativi sull’ambiente circostante a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Barilla dovrà richiedere nell’ambito della pratica edilizia idonee procedure in variante allo strumento urbanistico al Comune di Solignano; l’efficacia di questo provvedimento di verifica (screening) è subordinata all’approvazione della procedura di variante;
2. dovranno essere rispettati i limiti imposti dalle NTA della classificazione acustica vigente del Comune di Solignano;
3. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per la mitigazione degli impatti visivi in particolare per i volumi tecnici ed impiantistici ed in particolare dovrà essere mitigato il prospetto est (lato via Veneto / A15) adottando opportune proposte progettuali compensative, estendendole possibilmente anche alla porzione di fronte esistente;
4. l’esercizio dell’impianto con aumento di capacità produttiva dovrà rispettare i seguenti limiti di flussi massimi autorizzati in atmosfera come da autorizzazione settoriale attuale:
- PM: 728 Kg/anno
- CO: 4195 Kg/anno
- NOx: 14659 kg/anno
5. l’esercizio dell’impianto con aumento di capacità produttiva dovrà rispettare i seguenti nuovi limiti in concentrazione previsti su tutte le caldaie per i parametri:
- NOx: 250 mg/Nmc;
- CO: 70 mg/Nmc;
6. i volumi e le portate di prelievo idrico non dovranno superare quelli massimi ad oggi consentiti dalla relativa concessione vigente (per gli stabilimenti Barilla sughi e bakery: 15 l/secondo e massimo 315.000 mc/anno);
7. dovranno essere installati idonei strumenti per la misurazione delle portate derivate, dei volumi prelevati al fine del rispetto del deflusso minimo vitale, secondo ubicazione e modalità da concordare con gli Enti preposti in fase di rilascio della concessione idraulica al prelievo dalla galleria filtrante;
8. in osservanza del principio di salvaguardia ad uso razionale sostenibile e solidale della risorsa, Barilla dovrà proseguire nella politica di adozione di accorgimenti tecnologici efficaci ed efficienti, d’intesa con gli enti competenti, prevedendo anche il riutilizzo della risorsa idrica depurata tramite gli appositi trattamenti di depurazione;
9. relativamente alle ulteriori e/o più dettagliate condizioni di prelievo idrico, si rimanda alle conclusioni dell’istruttoria di rinnovo della concessione ad oggi in corso da parte dell’Ente preposto;
10. al fine di poter esercire l’attività con capacità produttiva superiore alla relativa soglia AIA prevista nell’All. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi, Barilla dovrà presentare e ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo norma vigente;
11. Barilla dovrà presentare nell’ambito della pratica edilizia idonea documentazione progettuale per quanto riguarda la modifica della viabilità sulla via Veneto, sia di cantiere che di progetto, al fine di condividere con gli uffici comunali le soluzioni più idonee atte sia a garantire la massima sicurezza del traffico veicolare sia a ridurre i disagi per i residenti in zona;
b) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 9.200,00 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002;
c) di inviare copia della presente determinazione al S.U.A.P. del Comune di Solignano, alla Ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.A.- impianto di Rubbiano (sughificio), ad Arpae (SAC e sezione provinciale di Parma), Comune di Solignano, A.U.S.L.- DSP - distretto Valli Taro e Ceno, Ente di gestione parchi e biodiversità Emilia Occidentale, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e alla protezione civile – sede di Parma;
d) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente provvedimento di verifica (screening).