n.128 del 21.05.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Impianto agrivoltaico avanzato "CSPV COPPARO" di potenza pari a 17,01504 MWp e relative opere di connessione" da realizzarsi nel comune di Copparo (FE) e opere di connessione nel comune di Ferrara (FE), proposto dalla Società Aei Solar Project XXII S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili denominato “Impianto Agrivoltaico avanzato “CSPV COPPARO” di potenza pari a 17,01504 MWp e relative opere di connessione" da realizzarsi nel comune di Copparo (FE) e opere di connessione nel comune di Ferrara (FE) proposto da Aei Solar Project XXII S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in merito ai campi elettrici e magnetici per le successive fasi autorizzative dell’intervento dovrà essere prodotta documentazione specifica, comprensiva di relazione e tavole tecniche, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti", in conformità alla Legge 36/2001; in particolare per quanto riguarda gli elettrodotti in progetto, sia interni all’area di impianto, sia esterni per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione:

- dovranno essere calcolate e rappresentate in planimetria/ortofoto le relative DPA, specificando se ricadono interamente nell’area di proprietà ed in caso contrario, dichiarare e fornire evidenza che non contengono, nemmeno parzialmente, luoghi a permanenza prolungata di persone (non inferiore a 4 ore giornaliere);

-  dovranno essere forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle DPA;

- dovranno essere indicate le distanze dalla linea elettrica (e/o dalla DPA) dei ricettori e comunque di tutti i luoghi a permanenza prolungata di persone, indicando inoltre la loro destinazione d’uso;

- dovranno essere valutati eventuali effetti combinati - calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti - dati dall’interazione tra le opere in progetto ed altre potenziali sorgenti emissive esistenti e/o in progetto;

- dovrà essere presentato il progetto definitivo dell’elettrodotto di connessione alla rete vidimato dall’ente gestore;

2. al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si richiede che venga proposto un monitoraggio, dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;

3. redigere una proposta di piano di monitoraggio biologico del suolo mediante l’adozione di appositi indici quale ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS) vista l’ampia area interessata dall’intervento, al fine di monitorare durante il ciclo di vita dell’impianto le caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo (umidità, tessitura e proprietà agronomiche);

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata da Arpae, punti 2 e 3 dalla Regione Emilia-Romagna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al proponente Aei Solar Project XXIII S.r.l., al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL igiene Pubblica di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, all’ Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all’ agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ferrara;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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