n.139 del 17.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. Anno 2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE datata 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione n. 6505 del 21 aprile 2016, relativa alla "Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2016", e n. 8746 del 1/6/2016, relativa alla "Istituzione zona tampone per Erwinia amylovora. Anno 2016. 2^ determinazione";

- le richieste avanzate da aziende vivaistiche, pervenute secondo le modalità stabilite con lettera del Servizio fitosanitario, protocollo n. PG/2017/9975 del giorno 11/1/2017 e conservate agli atti del Servizio stesso, relative alla istituzione di "zone tampone" per Erwinia amylovora;

Considerato:

- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.";

- che è opportuno ampliare le "zone tampone" denominate "FC1" e "RA3", rispettivamente in provincia di Forlì-Cesena e Ravenna;

- che è opportuno inoltre confermare le restanti "zone tampone" denominate "BO1/2", "BO3", "FE1", "FE2", "FE3", "MO2", "RA1", "RA2" e "RE1" istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate zone protette, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP".

Ritenuto:

- di accogliere le richieste di istituzione di "zone tampone" di cui all’allegato 2, parte integrante del presente atto;

- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone" istituite nell'anno 2016 di cui all'allegato 2, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2017 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. citata, con riferimento alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 2123 in data 05 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell’ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1super nell’ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di accogliere le richieste di istituzione di "zona tampone" per Erwinia amylovora di cui all’allegato 2, parte integrante del presente atto;

3) di delimitare dette "zone tampone" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link "Cartografia fitosanitaria", link "Mappa zone tampone Erwinia amylovora";

4) di stabilire che per l’anno 2017 le "zone tampone" sono le seguenti:

- provincia di Bologna: "BO1/2" e "BO3";

- provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";

- province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";

- provincia di Modena: "MO2";

- provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";

- province di Reggio Emilia e Modena "RE1";

5) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005;

6) di autorizzare le aziende vivaistiche - di cui all'allegato 2 parte integrante del presente atto - che hanno confermato l'attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2016, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2017, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D.Lgs. n. 214/2005;

7) di utilizzare, per la commercializzazione delle piante per le quali è stata autorizzata l’emissione del passaporto, il documento riportante il codice “ZP b)2.”, così come previsto dal Reg. (CE) n. 690/2008;

8) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

9) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione NEl Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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