n.25 del 23.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: R.R. 41/01 art. 6 – Concessione di acqua pubblica superficiale in comune di Travo da sub alveo del F. Trebbia - Uso igienico e assimilati - Richiedente: Condominio Case Marchesi 10 – Procedimento n. PC18A0076 - SINADOC n. 33932/18 (Determina n. 6807 del 28/12/2018)

La Dirigente Responsabile determina: 

  1. di rilasciare, al Condominio “Case Marchesi 10” domicilio fiscale in Strada di Gazzola 10, loc. Case Marchesi in comune di Travo (PC) C.F. 91100950335, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione con procedura ordinaria per la derivazione di acqua pubblica in Comune di Travo (PC), da sub-alveo del F. Trebbia ad uso igienico e assimilati da punto di presa fisso ubicato su terreno demaniale contraddistinto dal foglio n. 10 fronte mappale n. 41 del C.T. di detto Comune;
  2. di fissare la quantità di acqua prelevabile per una portata massima pari a 2 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo massimo di 2300 m 3 nel rispetto delle modalità nonchè degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
  3. di stabilire che la concessione ha validità fino al 30/06/2028; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Art. 5 - Prescrizioni e condizioni derivanti dal nulla osta idraulico 

  1. "il Condominio richiedente è tenuto a comunicare, anticipatamente e formalmente, la data di inizio delle lavorazioni affinché il personale tecnico di questo Ufficio Operativo possa svolgere le necessarie operazioni di vigilanza;
  2. i lavori dovranno riguardare esclusivamente la manutenzione straordinaria al pozzo idrico in questione nei luoghi indicati e secondo gli interventi riportati nella documentazione tecnica allegata alla richiesta;
  3. nel caso in cui eventi di piena fluviale del Trebbia dovessero provocare danneggiamenti agli impianti costituenti il pozzo idrico in argomento, il Condominio Case Marchesi 10 dovrà lasciare questa Agenzia sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni;
  4. nel caso che l’Agenzia dovesse intervenire nell’area in questione per motivate esigenze di carattere idraulico, per la realizzazione di opere di difesa o per qualsiasi altra necessità di carattere pubblico, il richiedente Condominio Case Marchesi 10 dovrà a sue cure e spese allontanare i manufatti in questione e rendere la piena disponibilità dell’area;
  5. e’ fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide (sabbia, ghiaia ecc.) dall’alveo del Fiume Trebbia;
  6. il presente nullaosta idraulico potrà essere revocato sia in caso di riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che ne regolano l’efficacia, sia per ragioni di superiore interesse pubblico e/o idraulico;
  7. il Condominio richiedente è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d’acqua pubblica e delle opere idrauliche di cui al T.U. di Leggi approvato con R.D. n.523 del 25.07.1904 e sue successive integrazioni e modifiche. Il richiedente è inoltre tenuto ad ottemperare ad ogni qualsiasi disposizione, ordine od indicazione che l’ AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po ritenesse di impartire o dettare durante il periodo temporale di validità del nullaosta.

Il presente parere idraulico, contenente le elencate prescrizioni tecnico-idrauliche, viene emesso nei limiti di competenza idraulica dell’ AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, rimanendo il richiedente Condominio Case Marchesi 10, nella figura del Legale Rappresentante ed Amministratore pro-tempore Geom. Gianluca Scalzotto, unico responsabile (amministrativamente, civilmente e penalmente) per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti causati a terzi, lasciando l’AIPo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni lite, controversia, molestia, richiesta di risarcimento le potesse provenire, da chiunque ed in ogni qualsiasi momento, in dipendenza dell’utilizzo improprio del presente nullaosta. " (omissis) 

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