n.320 del 29.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni organizzative relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo 152/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni;

- la deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2016, n. 1795 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di Vas, Via, Aia ed Aua in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 recante “Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;

Premesso che in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 2017 che, fra le altre cose, introduce nel D.Lgs. n. 152 del 2006 l’art. 27 bis recante la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del citato D.Lgs. n. 104 del 2017, le Regioni “adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”;

Dato atto che il termine di centoventi giorni entro cui le Regioni provvedono a dare attuazione alla nuova disciplina scadrà il 18 novembre 2017;

Ritenuto nelle more del recepimento della nuova disciplina di dover individuare la struttura organizzativa che per la Regione è competente per il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’emanazione della citata legge regionale e in un’ottica di semplificazione, prevedere che la struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale sia la stessa cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

Richiamato inoltre l’art. 16, comma 2, della L.R. n. 13 del 2015 ai sensi del quale la Regione esercita in materia ambientale, fra le altre, le funzioni relative alle valutazioni e autorizzazioni ambientali, mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) nonché tutte le funzioni in materia ambientale già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

Considerato che con propria deliberazione n.1795 del 2016 sono stati forniti indirizzi circa le relazioni e le responsabilità relative ai rapporti fra Regione e ARPAE nella materia all’esame prevedendo che ARPAE fosse responsabile dell’istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza delle Province prima della riforma operata con la L.R. n. 13 del 2017, ferma restando la competenza della Giunta regionale all’emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

Ritenuto di confermare il disegno organizzativo già posto in essere con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n.1795 del 2016 anche con riferimento ai compiti istruttori connessi allo svolgimento del procedimento previsto all’art. 27 bis per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Richiamato l’art. 14ter della L. n. 241 del 1990 che al comma 3 prevede che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della conferenza di servizi è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza e al comma 5 prevede che ciascuna Regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza;

Ritenuto di disporre che il Rappresentante unico per la Regione in tutti i casi di procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 sia il responsabile del relativo procedimento o suo delegato, fermo restando, in ragione della peculiarità del modello organizzativo sopra richiamato, quanto disposto in merito al punto 7 delle direttive approvate con propria deliberazione n. 2363 del 2016;

Preso atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990 il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

Ritenuto altresì che il responsabile del procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale nell’individuare il soggetto responsabile dell’istruttoria debba tenere conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle richiamate in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- n. 56 del 25/01/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 43/2001”;

- n. 270 del 29/02/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”, e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/04/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

- n. 89 del 30/01/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 468 del 10/04/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di stabilire che la struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, sia la stessa cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ferma restando la competenza della Giunta all’emanazione dello stesso nelle more del recepimento con provvedimento legislativo della nuova disciplina;

2. di stabilire che il Rappresentante unico per la Regione in tutti i casi di procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 sia il responsabile del relativo procedimento o suo delegato, fermo restando, in ragione della peculiarità del modello organizzativo richiamato, quanto disposto in merito al punto 7 delle direttive approvate con propria deliberazione n. 2363 del 2016;

3. di stabilire che il responsabile del procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale nell’individuare il soggetto responsabile dell’istruttoria debba tenere conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle richiamate in materia di valutazione di impatto ambientale;

4. di dare atto che per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi delle proprie deliberazioni n. 89 del 30/01/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” e n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico).

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