n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 artt. 28 e 31 - Azienda agricola Campogrande di Cantoni s.s. Società agricola. Cambio di titolarità e variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione in precedenza rilasciata a impresa individuale Cella Carola Ernestina Maria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di comune di Calendasco (PC), località Cabina, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0118 - SINADOC 17696/2024

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, all’Azienda Agricola Campogrande di Cantoni S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01297230334), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio della titolarità con approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione (cod.proc. PCPPA0118) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 4565 del 15/09/2021, avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 30;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 92.497; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

 Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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