n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ampliamento di allevamento suinicolo" localizzato nel comune di Mirandola (MO)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Ampliamento di allevamento suinicolo” localizzato nel comune di Mirandola (MO), proposto da Golinelli Giacomo Impresa individuale poiché,visti i criteri pertinenti indicati nell’Allegato V alla Parte II del d.lgs 152/06 effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull’ambiente, in particolare:

- visti il notevole aumento delle superfici impermeabili derivanti dall’ampliamento, la particolare situazione di criticità idraulica del territorio del Comune di Mirandola e la recente istituzione della nuova zona vulnerabile ai nitrati di origine zootecnica definita con la Delibera di Giunta Regionale n. 309 dell'8/3/2021 denominata “Bacino del Canale Quarantoli”, l’impatto del progetto dal punto di vista del rischio idraulico e dell’impatto sulle acque superficiali e sotterranee e su suolo e sottosuolo, è considerato significativo e si ritiene necessario approfondire questo aspetto in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l’intervento proposto comporta un incremento significativo delle emissioni di protossido di azoto, ammoniaca e metano, in contrasto con gli obiettivi del Piano Aria Integrato Regionale 2020. Poiché il Comune di Mirandola è un'area di superamento dei valori limite del PM10 e che il 10 novembre 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato la Repubblica Italiana per aver superato il valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti, in modo continuato, dal 2008 al 2017 violando gli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria con specifico riferimento al PM10, si ritiene necessario sottoporre il progetto a VIA al fine di approfondire se il contesto emissivo nel quale si propone l'ampliamento può sostenere nuovi apporti di ammoniaca, gas precursore alla formazione di PM10;

- occorre approfondire i fattori cumulativi di impatto ambientale con gli altri interventi in corso nella zona e che operano un’analoga pressione ambientale sulle diverse componenti ambientali;

b) di trasmettere copia della presente determina al ProponenteGolinelli Giacomo Impresa individuale, al Comune di Mirandola, alla Provincia di Modena,alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'AUSL diModena, all'ARPAE di Modena, al Consorzio della Bonifica Burana;

c) di pubblicare, per estratto, lapresente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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