n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
  • la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’Apprendimento Permanente del 18 dicembre 2006;
  • la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’Apprendimento Permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
  • la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
  • la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
  • la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
  • il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  • la L. 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
  • il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della L. 92/2012”;

Dato atto che la condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento permanente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n.1303/2013 sopra richiamato, prevede, per il FSE, tra i criteri di adempimento, “l’esistenza di un Quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente nei limiti previsti dall’art. 165 TFUE”, nonché l’impegno dell’Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, ad avviare l’attuazione del D.LGS. 13/13 attraverso la costituzione di un Quadro nazionale delle Qualificazioni e delle relative competenze tecnico professionali da intendersi riferimento unitario per tutti i sistemi della formazione professionale;

Visti altresì:

  • l’Intesa in Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
  • il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
  • la Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 12 recante “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
  • la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.e ii;
  • la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5 recante “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

Considerato che il sopra citato DM del 30/6/2015, all’art. 7 comma 1, lettera b) prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ed organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscano, nel termine di dodici mesi dalla data di approvazione, l’adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, e con i riferimenti operativi di cui al Decreto stesso;

Considerato altresì che la Regione a partire dal 2003 ha definito, di concerto con le parti sociali, propri dispositivi di standard professionali e di certificazione per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della L.R. 12/03 che recita “Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi”;

Preso atto che tali dispositivi sono:

  • il Sistema Regionale delle qualifiche - SRQ e relativo repertorio di standard di competenze professionali di cui alle proprie deliberazioni n. 936/2004, n. 2012/2004 e successive modifiche/integrazioni;
  • il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze - SRFC e relativi strumenti e procedure attuative di cui alle proprie deliberazioni n. 1434/2005 e n. 530/2006 e successive modifiche/integrazioni;

Dato atto che la Regione ha individuato come soggetti titolati all’applicazione dei propri sistemi: i soggetti formativi accreditati, gli Istituti professionali che operano in sussidiarietà integrativa nella IeFP, le Scuole e le Università nell’ambito dei tirocini, i CPI, e a seguito di specifica autorizzazione le imprese per i propri dipendenti;

Tenuto conto che:

  • i sopra citati sistemi hanno avuto pieno e immediato impiego nella programmazione regionale quali riferimento prioritario per i percorsi formativi e per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali;
  • l’impiego di tali sistemi ha consentito nel contempo di verificarne la tenuta e di adottare in corso d’opera le eventuali armonizzazioni a quanto si andava definendo a livello europeo e nazionale;
  • la Regione dispone attualmente di sistemi ampiamenti collaudati e aggiornati;

Considerato che nella Raccomandazione della Commissione Europea del 23 aprile 2008 veniva chiesto ai paesi membri:

  • entro il 2010 di rapportare i propri sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF;
  • entro il 2012 di riportare un chiaro riferimento all’appropriato livello europeo dell’EQF in tutti i nuovi certificati di qualifica, diplomi e documenti Europass;

Dato atto che in Italia, nel 2010, non esisteva ancora un Quadro Nazionale delle qualificazioni e quindi non era possibile corrispondere agli impegni sopra richiamati;

Ritenuto, per contro, che i dispositivi regionali avessero già tutte le caratteristiche per consentire la correlazione dei sistemi regionali all’EQF e che questo potesse facilitare la traduzione e la comparabilità delle qualifiche rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna al fine di consentire alle persone di far valere le qualificazioni possedute, per la loro mobilità nel mercato del lavoro nazionale ed europeo;

Dato atto che la Regione, a titolo volontario e nelle more che si completasse il processo a livello nazionale, ha approvato un documento di correlazione tra il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ) e il Quadro europeo delle qualifiche o European Qualifications Framework (EQF) disponendo che fosse riportato il riferimento al livello EQF corrispondente in tutti i certificati di qualifica rilasciati già a partire dal 2011;

Considerato altresì che la Regione, in armonia con lo spirito di leale collaborazione che la caratterizza e in coerenza con quanto disposto all’art. 4 comma 1 della citata L.R.12/03 che recita “La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale”, dal 2005 partecipa ai tavoli tecnici nazionali che si sono susseguiti, assumendo un ruolo propositivo di primo piano per l’avvio e lo sviluppo del lavoro di collaborazione tra regioni in tema di competenze, grazie al livello di definizione e di applicazione che i propri dispositivi regionali già avevano nella programmazione regionale;

Richiamate in ordine temporale di adozione le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale, derivanti dall'applicazione della L.R. 12/2003 sopra citata e da quanto si andava, parallelamente, definendo a livello europeo;

  • n. 936/2004, “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;
  • n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
  • n. 530/2006 “Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”
  • n. 841/2006 “Adozione di procedure di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all’allegato B della DGR 530/06”
  • n. 1467/2007 “Modifiche alla Delibera di G.R. 841/2006 ‘Adozione di procedure di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all’allegato B della DGR 530/06’”;
  • n. 1372/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”, con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
  • n. 1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)”;
  • n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006”;
  • n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

Dato atto che agli effetti della L. 92/2012 citata, la Regione è Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, delle modalità di riconoscimento dei relativi crediti, volti ad attestare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal cittadino durante l’arco della propria vita;

Valutato, per le motivazioni sopra esposte, di ritenere i dispositivi regionali SRQ ed SRFC, attuativi della sopracitata L.R 12/2003, già pienamente il linea con i principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, di cui all’art. 4, comma 64 della L. 92/2012 e con gli standard minimi di processo per l’organizzazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di cui al DM del 30/6/2015;

Ritenuto pertanto:

  • di recepire il D.Lgs. 13/13, il DM 30/6/2015 e il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni in quanto parte del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 13/13;
  • di assicurare attraverso la partecipazione al tavolo tecnico nazionale e nel rispetto di quanto previsto dal citato D.M. 30/06/2015, l’inserimento e aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze;
  • di disporre l’inserimento in tutti gli attestati/certificati rilasciati in applicazione del SRFC al termine di un’attività approvata o autorizzata successivamente alla data di approvazione del presente atto della seguente dicitura, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai riferimenti normativi già presenti:

in conformità agli standard di cui all’art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015;

  • di confermare il Repertorio Regionale delle Qualifiche, nella sua correlazione al Quadro nazionale, quale riferimento strategico per la programmazione nell’ambito delle attività di IeFP, FP, Lavoro, Apprendistato e Tirocini;
  • di confermare il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze - SRFC, nella sua completa aderenza al Sistema pubblico nazionale di certificazione e ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità di cui all’art. 4, comma 64 della L. 92/2012, quale dispositivo di certificazione delle competenze acquisite, indifferentemente dal contesto in cui queste sono state apprese - formale, non formale o informale – purché riferite alle qualifiche del Repertorio regionale;
  • di demandare al servizio regionale competente le eventuali armonizzazioni, di strumenti e dispositivi ivi compresa la referenziazione EQF, che si rendessero necessarie per effetto del completamento dei lavori a livello nazionale per assicurare la validità nazionale del titolo di qualifica anche agli effetti dei pubblici concorsi in coerenza con quanto previsto all’1 comma 3, lettera a) del DM 30 giugno2015;

Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

  • n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di recepire il D.Lgs. 13/2013, il D.M. 30/6/2015 e il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni in quanto parte del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni di cui all’art.8 del D.Lgs. 13/13;

2) di assicurare l’inserimento e aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l’individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze;

3) di disporre l’inserimento in tutti gli attestati/certificati rilasciati in applicazione del SRFC al termine di un’attività approvata o autorizzata successivamente alla data di approvazione del presente atto della seguente dicitura, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai riferimenti normativi già presenti:

in conformità agli standard di cui all’art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015;

4) di confermare il Repertorio regionale delle qualifiche, nella sua correlazione al Quadro nazionale, quale riferimento strategico per la programmazione nell’ambito delle attività di IeFP, FP, Lavoro, Apprendistato e Tirocini;

5) confermare il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze - SRFC, nella sua completa aderenza al Sistema pubblico nazionale di certificazione e ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità di cui all’art. 4, comma 64 della L. 92/2012, quale dispositivo di certificazione delle competenze acquisite, indifferentemente dal contesto in cui queste sono state apprese - formale, non formale o informale - purché riferite alle qualifiche del Repertorio regionale;

6) di demandare al servizio regionale competente le armonizzazioni di strumenti e dispositivi ivi compresa la referenziazione EQF, che si rendessero necessarie, per effetto del completamento dei lavori a livello nazionale, al fine di assicurare la validità nazionale del titolo di qualifica anche agli effetti dei pubblici concorsi in coerenza con quanto previsto all’art. 1 comma 3, lettera a) del DM 30 giugno 2015;

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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