n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Rideterminazione del limite massimo del costo di funzionamento dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti prendendo a riferimento il costo del personale individuato dall'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

- la propria deliberazione del 6 febbraio 2012, n. 117 “Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della L.R. n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;

- la propria deliberazione del 9 luglio 2012, n. 934 “Approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 23 del 2011”;

- la propria deliberazione del 24 giugno 2019, n. 1016 “Aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), della L.R. n. 23 del 2011 compete alla Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, definire il limite di spesa relativo al costo di funzionamento dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e della quota parte massima a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- la Regione ha individuato la dotazione organica, pari a 47 unità, di cui alla propria deliberazione n. 117 del 2012 quale ipotesi ottimale adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia dalla L.R. n. 23 del 2011 e quale criterio guida al fine di determinare il limite di costo di funzionamento a carico delle tariffe per l’anno 2012 e seguenti;

- a tale dotazione organica tipo non è stato attribuito carattere vincolante per le scelte organizzative dell’Agenzia;

- in fase di costituzione dell’Agenzia la Regione ha adottato, quale criterio per la determinazione dei costi del personale, i costi standard previsti per il personale della Regione con deliberazione n. 1042 del 2011, in quanto il personale dedicato ai compiti del nuovo ente fa parte del comparto Regione-Autonomie locali;

- in applicazione dei suddetti criteri è risultato un limite massimo di costo per il funzionamento dell’Agenzia per l’anno 2012, a carico delle tariffe pari, a € 3.901.961,22, di cui € 2.341.176,73 valore indicativo definito in via previsionale per 47 unità di personale e € 1.560.784,49 per spese correnti;

- con la successiva D.G.R. n. 934/2012 è stato rideterminato il costo per il personale pari a € 2.459.190, mantenendo invariato il limite massimo di costo per il funzionamento dell’Agenzia e modificando di conseguenza il limite per le spesi correnti in € 1.442.771,22;

- successivamente con la deliberazione n. 1016 del 2019, sulla base delle attività istituzionali dell’Agenzia, ha aggiornato la dotazione organica della stessa ed il limite di costo di funzionamento a carico delle tariffe e, di conseguenza, la relativa spesa per il personale;

- in applicazione della deliberazione n. 1016 del 2019 per l’anno 2019, e fino all’adozione di una successiva deliberazione regionale di aggiornamento, il costo di funzionamento dell’Agenzia è pari a € 5.078.724,79, di cui € 3.047.234,87 per le spese di personale, a fronte di una dotazione ipotizzata pari a 55 unità, e € 2.031.489,92 per le spese correnti;

Dato atto che l’art. 26, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011, prevede l’applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000 per il funzionamento dell’Agenzia;

Considerato che:

- ATERSIR ha richiesto un approfondimento in materia al Prof. Alberto Pizzoferrato il quale ha confermato con proprio parere del mese di ottobre 2019, l’applicazione all’Agenzia delle norme relative al pubblico impiego e dei limiti di finanza pubblica previsti per i Comuni;

- l’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha dettato una nuova disciplina delle spese di personale e delle conseguenti capacità assunzionali degli Enti locali;

- il suddetto art. 33, comma 2, pone come limite delle spese di personale un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione assestato rinviando ad un successivo decreto attuativo la regolazione puntuale per l’entrata in vigore della norma;

- il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del decreto-legge n. 34 del 2019, all’art. 4, tabella 1, che, tra l’altro, definisce le fasce demografiche al fine della determinazione delle soglie assunzionali riferendole alla popolazione residente nei Comuni;

Rilevato che:

- la Regione ha successivamente richiesto al Prof. Alberto Pizzoferrato un parere in merito, tra l’altro, alla classe demografica nella quale debba essere correttamente collocata ATERSIR per l’attuazione del soprarichiamato art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020;

- nel proprio parere del 10 settembre 2020 il Prof. Alberto Pizzoferrato, nel confermare l’applicazione all’Agenzia delle norme relative al pubblico impiego previste per i Comuni, suggerisce l’applicazione della fascia demografica corrispondente all’intero ambito territoriale ottimale ovvero alla popolazione dell’intera Regione;

Vista la richiesta dell’Agenzia, trasmessa con nota PG 0651497.E del 9/10/2020, di definizione da parte della Regione della fascia demografica di riferimento al fine dell’adeguamento del limite di spesa di personale;

Ritenuto opportuno:

- confermare che per il funzionamento di ATERSIR trovi applicazione il tetto di spesa derivante dalla definizione del costo del personale calcolato in base all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, normativa nazionale vigente in materia;

- condividere che per individuare la fascia demografica applicabile all’Agenzia, ATERSIR possa correttamente applicare la normativa di riferimento in materia di spese di personale;

- confermare pertanto, in attuazione dell’art. 4 del citato DPCM del 17 marzo 2020 sull’individuazione dei valori soglia di massima spesa di personale degli enti locali, che l’Agenzia rientri nella fascia demografica corrispondente alla popolazione dell’intero territorio regionale;

- rideterminare il limite massimo del costo di funzionamento dell’Agenzia prendendo a riferimento, come limite massimo, il costo del personale individuato sulla base della normativa nazionale soprarichiamata riconducibile alla fascia demografica sopraindicata e confermando che le altre voci di spesa necessarie per il suo funzionamento, quantificate da ultimo in € 2.031.489,92 con DGR n. 1016/2019, incidano nell’ordine del 40% rispetto al costo complessivo di funzionamento dell’Agenzia, in continuità con quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni sopra richiamate;

- confermare che eventuali spese eccedenti il limite massimo di costo a carico delle tariffe sono interamente a carico degli Enti locali e vengono ripartite tra di loro in modo proporzionale alle rispettive quote di partecipazione all’Agenzia;

Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali in data 3/12/2020 ha reso il proprio parere come previsto dal comma 2, lettera c), dell’art. 12 della L.R. n. 23/2011 e che lo ha trasmesso con nota prot. 04/12/2020.0805698 del 4/12/2020;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83, del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2022”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati, ciascuno in riferimento alle materie di propria competenza;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità e dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di condividere che per il funzionamento di ATERSIR trovi applicazione il tetto di spesa derivante dalla definizione del costo del personale calcolato in base all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, normativa nazionale vigente in materia e successivo DPCM applicativo;
  2. di condividere che per quanto attiene l’individuazione della fascia demografica di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 l’Agenzia applichi la normativa dei comuni in materia di spese di personale;
  3. di confermare che, in attuazione dell’art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020 sull’individuazione dei valori soglia di massima spesa di personale degli enti locali, l’Agenzia rientra nella fascia demografica corrispondente alla popolazione dell’intero territorio regionale;
  4. di rideterminare il limite massimo del costo di funzionamento dell’Agenzia nelle sue componenti prendendo a riferimento, come limite massimo, il costo del personale individuato sulla base della normativa nazionale soprarichiamata riconducibile alla fascia demografica sopraindicata e confermando che le altre voci di spesa necessarie per il suo funzionamento, quantificate da ultimo in € 2.031.489,92 con DGR n. 1016/2019, incidano nell’ordine del 40% rispetto al costo complessivo di funzionamento dell’Agenzia, in continuità con quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni sopra richiamate;
  5. di confermare che eventuali spese eccedenti il limite massimo di costo a carico delle tariffe sono interamente a carico degli Enti locali e vengono ripartite tra di loro in modo proporzionale alle rispettive quote di partecipazione all’Agenzia;
  6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia e ad ANCI Emilia-Romagna;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina