n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)- art. 19 della Legge n. 157/1992

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Titolo I, agli artt. da 1 a 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • - n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
  • - n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e“Habitat”;
  • - n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
  • - n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- i Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Considerato che:

- la specie oggetto del piano in questione appartiene all'ordine dei passeriformi ed è responsabile di consistenti danni a carico delle produzioni agricole. È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui; vive sia nelle campagne sia nei centri urbani e l’Italia viene interessata da circa un terzo dei contingenti nidificanti in Europa;

- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti. È inserito nell’elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - “100 of the World's Worst Invasive Alien Species” - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);

- in Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II;

- in Emilia-Romagna l’impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione è molto consistente, come si può rilevare dai dati riportati nel Piano di controllo di cui al presente atto, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994 gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di un “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)”, valido per l’intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso tuttavia che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d’incidenza di cui alla nota NP/2018/11351 in data 14 maggio 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l’esito positivo della Valutazione di Incidenza, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 24 aprile 2018 e registrata al Protocollo PG/2018/29242 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 32766/T-A22 dell’11 maggio 2018, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2018/0344284 in data 14 maggio 2018, nel quale si evidenzia la coerenza della proposta di Piano di che trattasi con la situazione rappresentata e con lo spirito e il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par.1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE);

Rilevato che il soprarichiamato parere espresso da ISPRA è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 25.000 unità da ripartire secondo le necessità tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Bologna. Tale indicazione tiene conto del quantitativo di capi abbattuti in Emilia-Romagna dal 2009 al 2016, il quale di fatto è risultato sufficiente a ridurre i danni in maniera soddisfacente;

- al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili si rende necessaria l’adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all’interno del territorio regionale ed efficace interrompendo tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima;

- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, fino al 30 novembre 2018;

- non dovrà essere previsto l’utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;

- a chiusura delle attività relative al piano, dovrà essere inviata ad ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2018, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di cultura (es: ciliegio, vite) per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti; contestualmente alla rendicontazione annuale, potrà essere inviata richiesta di parere per il proseguimento del piano, nonché per la proposta di prelievo relativa alla stagione successiva;

- al termine dei cinque anni di attuazione del piano (2018-2022), si renderà comunque necessaria una valutazione complessiva dell’efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dallo Storno;

 Ritenuto di recepire integralmente le indicazioni di ISPRA sopra specificate, anche in considerazione dello stato normativo ed ecologico proprio delle popolazioni di storno e viste le diverse problematiche da queste arrecate a scala di territorio esteso;

Ritenuto altresì di precisare che le prescrizioni di ISPRA in ordine alle piante da frutto sono applicabili ai frutteti e vigneti, mentre per le altre colture è necessario che si trovino nella fase fenologica che le rende appetibili allo storno;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)”, valido per l’intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che l’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE e l’autorizzazione ai prelievi di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni della specie storno, per la stagione venatoria 2018/2019, è rinviato ad un successivo atto;
  4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca

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